Ordinanza n. 813/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento -del rapporto informativo n. 38, redatto da COMSUBIN relativamente all’Ufficiale -OMISSIS-, per il periodo 1° novembre 2016–31 marzo 2017, notificato in data 5 luglio 2017; -di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi espressamente compresi: a) il decreto n. -OMISSIS-2017 0352447 del 12 giugno 2017 di Persomil con cui è stato annullato il documento caratteristico n. -OMISSIS-redatto precedentemente da COMSUBIN relativamente all’Ufficiale -OMISSIS- per il periodo 1° novembre 2016– 31 marzo 2017, conosciuto al momento della notifica del nuovo documento caratteristico; b) il documento caratteristico n. -OMISSIS-redatto da COMSUBIN relativamente all’Ufficiale -OMISSIS- per il periodo 1° novembre 2016– 31 marzo 2017 in data 29 aprile 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rapporto informativo e documenti caratteristici relativi al servizio prestato da un ufficiale delle Forze armate
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo redatto da COMSUBIN per il periodo 1° novembre 2016–31 marzo 2017, nonché gli atti connessi, inclusi il decreto di Persomil che aveva annullato un precedente documento caratteristico e il nuovo documento caratteristico redatto per il medesimo periodo. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, ravvisando esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha ritenuto necessario acquisire dalla pubblica amministrazione il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori e ordinato al Ministero della Difesa di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La segreteria è stata incaricata della comunicazione del provvedimento e dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell’ordine di deposito e degli adempimenti istruttori nei confronti dell’amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disposizione degli incombenti istruttori.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Utilizzato quale fondamento dell’ordine alla pubblica amministrazione di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e gli ulteriori documenti o chiarimenti utili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela dei dati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo non dispone degli atti necessari per decidere il ricorso, può ordinare all’amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore documento o chiarimento utile, fissando un termine per l’adempimento.
- La disposizione di incombenti istruttori, motivata da esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza della domanda di annullamento.
- Il giudice amministrativo può disporre l’oscuramento delle generalità della parte quando ciò sia necessario a tutela dei suoi diritti o della sua dignità, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.
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