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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28553 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero, per gli anni d'imposta 1998 e 1999, dell'esenzione da IRPEG e ILOR fruita dalla società ai sensi del D.L. n. 331/1993, art. 66, comma 14, qualificata dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile. L'Agenzia contestava alla sentenza della CTR il criterio di calcolo degli interessi composti, sostenendo che il rinvio al regolamento europeo dovesse essere interpretato in senso dinamico e comprendere le modifiche introdotte dal Regolamento CE n. 271/2008. La società contestava inoltre la legittimità e la quantificazione del recupero, la motivazione degli avvisi, l'incidenza del monopolio legale, la ripresa dei redditi distribuiti, la deducibilità di alcuni costi e l'efficacia del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato integralmente il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che il rinvio al capo V del Regolamento CE n. 794/2004 è un rinvio mobile e comprende le modifiche successive del Regolamento CE n. 271/2008. Il giudice di rinvio dovrà quindi confrontare il metodo di calcolo complessivo previsto dalla disciplina modificata con quello applicato dall'Ufficio: se il nuovo metodo è più favorevole, dovrà applicarlo; se è più gravoso, l'atto impositivo dovrà essere confermato negli importi richiesti, senza poterli aumentare per il divieto di ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331/1993, art. 66, comma 14, convertito dalla L. n. 427/1993

    Prevedeva per determinate società esercenti servizi pubblici locali un regime di esenzione da IRPEG e ILOR analogo a quello previsto per gli enti comunali; tale esenzione è stata oggetto del recupero perché qualificata come aiuto di Stato incompatibile.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 74

    Disciplinava il regime fiscale di esenzione cui la società era stata ammessa per effetto del rinvio previsto dal D.L. n. 331/1993.

  • Decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002

    Ha qualificato l'esenzione fiscale come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, rendendo obbligatorio il recupero delle somme non versate, salvo le eccezioni riconosciute dal diritto europeo.

  • D.L. n. 185/2008, art. 24, convertito dalla L. n. 2/2009

    "Per il recupero dell'aiuto di Stato non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289"

    Disciplina il recupero nazionale degli aiuti di Stato incompatibili e rinvia al capo V del Regolamento CE n. 794/2004. Il rinvio è formale o mobile, quindi comprende il testo del regolamento risultante dalle modifiche successive già entrate in vigore.

  • Regolamento CE n. 794/2004, art. 9, paragrafo 2

    "Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo cento punti base al tasso del mercato monetario a un anno"

    Il tasso applicabile agli interessi di recupero deve essere determinato secondo il parametro previsto dalla disciplina europea modificata.

  • Regolamento CE n. 794/2004, art. 11, paragrafo 3, come modificato dal Regolamento CE n. 271/2008

    Quando trascorre più di un anno tra la disponibilità dell'aiuto illegittimo e il suo recupero, gli interessi devono essere ricalcolati a intervalli annuali, applicando il tasso in vigore al momento del ricalcolo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può riconoscere all'Amministrazione una pretesa superiore a quella richiesta negli atti impositivi; se il metodo corretto producesse un importo maggiore, l'atto deve comunque essere confermato entro il limite della pretesa originaria.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 24 e 57

    Le censure e le domande devono essere proposte tempestivamente nel giudizio tributario; questioni nuove introdotte solo con memorie successive o in Cassazione sono inammissibili.

  • L. n. 212/2000, art. 7, comma 1, e D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 2

    In caso di recupero di un aiuto di Stato già dichiarato incompatibile dalla Commissione europea, è sufficiente che l'avviso indichi il beneficio fruito, la norma applicata e la decisione europea vincolante; non è necessaria un'ulteriore motivazione sull'incidenza concreta dell'aiuto sul mercato.

  • L. n. 289/2002, art. 9

    L'adesione al cosiddetto condono tombale non impedisce il recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, poiché l'art. 24 del D.L. n. 185/2008 ne esclude espressamente la rilevanza.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale rinvia a una disciplina europea, occorre verificare se il rinvio sia mobile: in tal caso si applica la disciplina europea nel testo vigente e comprensivo delle modifiche intervenute prima dell'applicazione concreta.
  • Nel recupero degli aiuti di Stato illegittimi, l'Amministrazione deve normalmente recuperare l'intero vantaggio fiscale indebitamente fruito, inclusi gli interessi calcolati secondo la disciplina europea applicabile; restano salve solo le eccezioni previste dal diritto dell'Unione, come la regola de minimis o specifiche dichiarazioni di compatibilità.
  • Per determinare gli interessi non basta confrontare isolatamente la periodicità della capitalizzazione: deve essere valutato l'intero metodo di calcolo previsto dalla normativa modificata, compreso il parametro utilizzato per fissare il tasso.
  • Il giudice può applicare un criterio più favorevole al contribuente se risulta dovuto, ma non può liquidare una somma superiore a quella richiesta dall'Amministrazione nell'atto impugnato.
  • Una decisione vincolante della Commissione europea sull'incompatibilità di un aiuto limita la possibilità del giudice nazionale di rivalutare autonomamente l'esistenza o l'incidenza dell'aiuto sul mercato.
  • Le contestazioni relative a specifici calcoli, deduzioni o vizi dell'atto devono essere formulate già nel ricorso introduttivo e adeguatamente documentate; non possono essere introdotte per la prima volta in memoria, in appello o in Cassazione.
  • L'adesione a un condono o ad altra definizione agevolata non neutralizza necessariamente il recupero di un aiuto di Stato incompatibile, se la legge speciale di attuazione del recupero ne esclude espressamente l'efficacia.

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