Sentenza del 24/07/2023 n. 22194 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva sull'applicabilità dell'imposta regionale sulle concessioni statali (L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2) alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità portuali e sulla possibile efficacia retroattiva della norma regionale (L.R. Marche n. 45/2012, art. 7) che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, escludeva dall'imposta le concessioni rilasciate dalle Autorità portuali. La Regione sosteneva che il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione, e che fino alla trasformazione del tributo in tributo proprio regionale (1.1.2013) l'imposta doveva essere dovuta; la contribuente contestava l'applicazione dell'imposta alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali e invocava la portata della riformulazione regionale.
La decisione
La Corte ha accolto i primi cinque motivi di ricorso della Regione, ritenendo che il presupposto dell'imposta sia l'occupazione e l'uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità che rilascia la concessione. Ha inoltre escluso che la L.R. Marche n. 45/2012 abbia efficacia retroattiva o sia interpretazione autentica della previgente disciplina, rilevando che la soppressione del tributo opera dal 1 gennaio 2013 in conseguenza della trasformazione del tributo in tributo proprio regionale. Di conseguenza la sentenza impugnata, che aveva accolto l'appello di I.C.O.P. Srl, è stata cassata e, deciso il merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
La Corte interpreta il presupposto impositivo come l'occupazione e l'uso dei beni demaniali/patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorita' che ha rilasciato la concessione; la legge statale individua presupposto, soggetti passivi, base imponibile e limiti dell'aliquota.
L.R. Marche, 16 dicembre 1971, n. 3
La legge regionale ha recepito il presupposto statale e ha fissato aliquote e modalita' di riscossione; la disciplina regionale non puo' derogare ai limiti stabiliti dalla legge statale prima della trasformazione del tributo in tributo proprio.
L.R. Marche, 27 dicembre 2012, n. 45, art. 7
La disposizione ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2013 (data di trasformazione del tributo in tributo proprio regionale) e non ha efficacia retroattiva né puo' essere considerata interpretazione autentica della disciplina previgente.
L. 28 gennaio 1994, n. 84
Attribuisce competenze alle Autorita' portuali in materia di concessioni e canoni; la devoluzione delle funzioni e dei canoni alle autorita' portuali non incide sul presupposto impositivo individuato dalla legge statale.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
Ha disposto la trasformazione di alcuni tributi derivati in tributi propri regionali a decorrere dal 1 gennaio 2013, consentendo alle Regioni la facolta' di sopprimerli da quella data in poi.
D.L. n. 400 del 1993, art. 4, conv. in L. n. 494 del 1993 (art. 7)
Consente all'Autorita' portuale di adottare criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi diversi da quelli nazionali purche' non comportino canoni inferiori; la disciplina non viola la riserva di legge in materia tributaria se la normativa primaria fissa criteri direttivi sufficienti.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59
Richiamato nella ricostruzione delle devoluzioni di funzioni alle Regioni; l'attribuzione di funzioni amministrative non elide il presupposto impositivo stabilito dalla legge statale.
L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 7
Richiama i limiti entro i quali le Regioni potevano modificare tributi derivati prima della trasformazione in tributi propri (esenzioni, detrazioni, aliquote entro criteri fissati dallo Stato).
Massime di principio
- Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali e' l'occupazione e l'uso dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile e non dipende dall'ente che rilascia la concessione (Stato, Autorita' portuale o Regione).
- Una modifica normativa regionale che sopprime un tributo derivato opera solo a decorrere dalla data in cui il tributo e' divenuto tributo proprio regionale; non ha efficacia retroattiva se adottata in attuazione della trasformazione prevista dal legislatore statale.
- L'attribuzione di funzioni amministrative e la devoluzione dei canoni alle Autorita' portuali non incide sulla sussistenza del presupposto impositivo stabilito dalla legge statale.
- La riserva di legge in materia tributaria e' rispettata se la normativa primaria individua criteri direttivi e linee generali che consentono all'ente delegato di specificare aspetti quantitativi senza operare scelte arbitrarie o ridurre i canoni al di sotto dei limiti nazionali.
- Le circolari o interpretazioni amministrative non creano diritti che esonerino dall'obbligo tributario; esse possono tuttavia giustificare limitata tutela dell'affidamento con esclusione di sanzioni/interessi in presenza di errore dell'Amministrazione.
- In casi analoghi occorre verificare la data di efficacia della norma regionale soppressiva, la natura del tributo (derivato vs proprio), e se il criterio di imposizione e' ancorato a elementi di fatto indipendenti dall'autorita' che ha rilasciato la concessione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 lug 2023Sentenza del 24/07/2023 n. 28 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 24 lug 2023Sentenza del 24/07/2023 n. 668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 24 lug 2023Sentenza del 24/07/2023 n. 4510 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 24 lug 2023Sentenza del 24/07/2023 n. 22098 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 lug 2023Sentenza del 24/07/2023 n. 22122 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 lug 2023Sentenza del 24/07/2023 n. 22124 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →