Cassazione Civile, Ordinanza n. 22855/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto l’imposta di registro in misura proporzionale, al 3%, su un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società in liquidazione in concordato preventivo nei confronti di altra società del medesimo raggruppamento temporaneo di imprese. Il decreto comprendeva sia una condanna al pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA, sia una condanna alla restituzione di somme incassate e non riversate dalla mandataria all’associata mandante, oltre spese non rimborsate. La società contribuente ha contestato l’applicazione dell’imposta proporzionale sostenendo che il credito portato dal decreto fosse di natura commerciale e soggetto al principio di alternatività IVA/registro, con conseguente tassazione fissa. L’Agenzia, nel ricorso per cassazione, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa parte I allegata al medesimo decreto, dell’art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l’obbligo di restituzione traeva titolo non dal contratto di appalto, ma dal distinto mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, e che il giudice di merito non aveva accertato la natura del mandato né la natura pubblica o privata dell’appalto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato la tassazione proporzionale e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà accertare in concreto la natura del mandato tra le imprese dell’ATI, con o senza rappresentanza, e, sulla base di tale accertamento, verificare se il decreto ingiuntivo avesse ad oggetto corrispettivi soggetti ad IVA oppure un distinto obbligo di riversamento di somme derivante dal mandato, irrilevante ai fini IVA e quindi assoggettabile a imposta di registro proporzionale. La Corte ha inoltre precisato che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 8 d.P.R. n. 131 del 1986
disciplina l’imposta proporzionale sui decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme o valori, prestazioni o consegna di beni
Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b)
prevede l’aliquota del 3% per i decreti ingiuntivi esecutivi con condanna al pagamento di somme o prestazioni
Nota II in calce all’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
esclude l’imposta proporzionale per la parte in cui gli atti dispongono pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA
art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986
esprime il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: per atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa
art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il riversamento di somme al mandante nel mandato con rappresentanza è operazione non imponibile IVA, come mera cessione di denaro
l. n. 109 del 1994, art. 10, comma 1, lett. d)
richiamata per evidenziare che negli appalti pubblici le ATI conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo
d.lgs. n. 50 del 2016, art. 48, comma 12
richiamato per il medesimo rilievo sul mandato collettivo speciale con rappresentanza nei raggruppamenti temporanei
Massime di principio
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro impedisce l’applicazione dell’imposta proporzionale quando il titolo giudiziario riguarda il pagamento di corrispettivi o prestazioni già soggetti a IVA, dovendosi applicare l’imposta di registro in misura fissa.
- Nei raggruppamenti temporanei di imprese, l’individuazione della natura del mandato conferito alla mandataria è decisiva: se il mandato è con rappresentanza, il riversamento delle somme al mandante costituisce un’operazione autonoma e non imponibile IVA; se è senza rappresentanza, possono configurarsi rapporti distinti imponibili ai fini IVA.
- Quando il decreto ingiuntivo ha ad oggetto la restituzione di somme incassate dalla mandataria per conto della mandante, il giudice deve verificare se il credito azionato discenda dal rapporto di appalto o dal distinto obbligo di riversamento derivante dal mandato; solo nel primo caso opera la regola di esclusione dell’imposta proporzionale prevista per i corrispettivi soggetti a IVA.
- Ai fini della corretta tassazione del decreto ingiuntivo, il giudice di merito deve accertare in concreto il contenuto e la natura del rapporto sottostante, non potendosi presumere la soggezione a imposta fissa o proporzionale senza verificare il titolo effettivo dell’obbligazione azionata.
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