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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2452

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2452 della Commissione, del 26 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salinate de Turda (IGP)]

Normativa europea32023R2452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2452 dispone l’iscrizione nel registro europeo delle DOP e IGP del nome "Salinate de Turda" come IGP. La Commissione adotta la registrazione dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni motivate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il prodotto è qualificato come preparazione a base di carne della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE dell’IGP "Salinate de Turda" per un prodotto a base di carne.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Salinate de Turda" come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’UE, essendo direttamente applicabile, con efficacia dalla data di entrata in vigore prevista dall’articolo 2.

Iscrizione nel registro dell’IGP "Salinate de Turda"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2452 della Commissione dispone la registrazione del nome "Salinate de Turda" come indicazione geografica protetta (IGP). Si tratta di un atto di esecuzione adottato nell’ambito del sistema di tutela della qualità dei prodotti agricoli e alimentari previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, quale base giuridica, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando viene precisato che la domanda di registrazione presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Mancanza di opposizioni

La registrazione viene adottata in assenza di una dichiarazione di opposizione motivata notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale circostanza consente l’iscrizione del nome nel registro senza ulteriori passaggi procedurali risultanti dal testo.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 iscrive "Salinate de Turda" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il nome identifica un prodotto rientrante nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre chiarito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP "Salinate de Turda"

L’articolo 1 iscrive il nome "Salinate de Turda" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Romania è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, rendendo possibile la registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protetteprodotti agricoli e alimentariqualità alimentareregistri europei delle indicazioni geografiche

Testo integrale

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