Regolamento (UE) 2023/2229
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229 della Commissione, del 25 ottobre 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, aggiornando gli elenchi di sostanze autorizzate in produzione biologica. Introduce nuove ammissioni per sostanze attive a basso rischio, concimi e ammendanti, materie prime per mangimi, oligoelementi e additivi alimentari, oltre a precisare alcune esclusioni e condizioni d’uso. Rinviano inoltre al 1° gennaio 2026 l’applicazione delle disposizioni sugli elenchi dei prodotti per la pulizia e disinfezione e correggono errori relativi al chitosano.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 sugli elenchi di prodotti e sostanze autorizzati nella produzione biologica.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della produzione biologica nell’Unione europea, con effetti sugli elenchi di sostanze ammesse per prodotti fitosanitari, concimi/ammendanti/nutrienti, mangimi, alimenti e additivi/coadiuvanti tecnologici. Incide inoltre sulla tempistica di applicazione di talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 e proroga l’applicazione transitoria di talune regole sui prodotti per la pulizia e la disinfezione fino al 31 dicembre 2025. Le modifiche riguardano solo i settori espressamente elencati negli allegati e non disciplinano in via generale l’intera produzione biologica.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
Il regolamento interviene sul quadro applicativo della produzione biologica, aggiornando gli elenchi delle sostanze e dei prodotti autorizzati e correggendo alcuni errori materiali presenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Le modifiche derivano, secondo i considerando, dalle valutazioni tecniche dell’EGTOP e dalla necessità di allineare l’elenco delle sostanze alle esigenze della produzione biologica e alle disponibilità di mercato.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama l’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 e la procedura di consultazione tecnica prevista per l’inserimento di nuove sostanze negli elenchi della produzione biologica. Dai considerando emerge l’intento di ampliare o precisare gli impieghi di talune sostanze già considerate compatibili con gli obiettivi del biologico, nonché di rinviare l’applicazione di alcune disposizioni in materia di pulizia e disinfezione fino a quando gli elenchi non saranno effettivamente definiti.
Ambito delle modifiche all’articolo 12 e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1165
L’articolo 12, paragrafo 1, è modificato sostituendo il termine del 31 dicembre 2023 con il 31 dicembre 2025. Ciò comporta la proroga del regime transitorio relativo ai prodotti per la pulizia e la disinfezione, che, secondo il regolamento, non avranno elenchi definitivi prima del 1° gennaio 2026. In parallelo, l’articolo 13 viene aggiornato per stabilire che l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica dal 1° gennaio 2026, mentre l’articolo 7 si applica dal 1° gennaio 2024.
Sostanze di base e sostanze attive a basso rischio
Nell’allegato I vengono apportate due tipologie di intervento. Da un lato, si rettifica la voce sul chitosano cloridrato, correggendo il numero CAS e integrando la corrispondente voce relativa al chitosano, entrambe con indicazione dell’origine ammessa: Aspergillus oppure acquacoltura biologica o pesca sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013. Dall’altro lato, viene inserito l’idrogenocarbonato di sodio tra le sostanze attive a basso rischio e si aggiunge una categoria aperta per altre sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale, con il limite espresso che non ne sono autorizzati gli usi come erbicida.
Concimi, ammendanti, nutrienti e sali di selenio
Nell’allegato II la voce "Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata" è sostituita da "Rifiuti organici compostati o fermentati". La nuova formulazione consente l’impiego di rifiuti organici vegetali e animali derivanti da raccolta differenziata alla fonte, sottoposti a compostaggio o fermentazione anaerobica per la produzione di biogas, purché provenienti da un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato ammesso dallo Stato membro. Il regolamento specifica inoltre limiti massimi di contaminanti in mg/kg di sostanza secca: cadmio 0,7; rame 70; nichel 25; piombo 45; zinco 200; mercurio 0,4; cromo totale 70; cromo VI non rilevabile.
Nello stesso allegato viene inserita anche la voce "Sali di selenio", utilizzabili solo in caso di carenza nei terreni adibiti all’allevamento, al pascolo o alla produzione di colture foraggere.
Mangimi e materie prime per mangimi
L’allegato III è ampliato con nuove voci e condizioni d’uso. Tra le materie prime per mangimi di origine minerale, è inserito il cloruro di calcio, con uso limitato ai sensi del regolamento (UE) 2020/354 come mangime per specifici fini nutrizionali, in particolare per ridurre il rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica nelle vacche da latte; l’uso deve essere selettivo e limitato nel tempo, e il prodotto deve essere cloruro di calcio purificato da salamoia naturale, se disponibile.
Tra le altre materie prime per mangimi, viene inserito l’olio di alghe, ottenuto da microalghe mediante fermentazione, con prescrizione che i substrati di coltivazione non siano di origine OGM e provengano da materie prime biologiche, se disponibili. È inoltre aggiunto il glicole propilenico, con uso limitato ai fini di riduzione del rischio di chetosi per vacche da latte, pecore e capre, sempre in applicazione selettiva e per periodi limitati.
Per gli oligoelementi, il regolamento introduce o precisa: chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici, con preferenza per produzione di soia biologica se disponibile; ferro destrano 10% per suinetti lattanti, con uso limitato ai fini della compensazione della carenza di ferro postnatale e con divieto di substrati OGM nel processo di fermentazione; chelato di rame (II) di idrolizzati proteici; chelati di manganese di idrolizzati proteici; chelato di zinco di proteine idrolizzate; e una voce dedicata al lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato.
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Nell’allegato V, parte A, sezione A1, il regolamento interviene su quattro gruppi di sostanze. L’acido ascorbico è confermato per prodotti di origine vegetale e viene esteso a prodotti a base di carne e preparazioni di carni cui siano stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale. Le lecitine sono ammesse per prodotti di origine vegetale e animale solo se provenienti da produzione biologica.
Per i tartrati, le voci relative a tartrati di sodio e tartrati di potassio sono riscritte prevedendo che, dal 1° gennaio 2027, siano autorizzati solo se provenienti da produzione biologica. Inoltre viene aggiunta la nuova voce "tartrato di sodio e di potassio", anch’essa limitata, dal 1° gennaio 2027, ai soli prodotti di origine biologica.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore biologico, ciò implica un aggiornamento immediato delle verifiche di conformità con le nuove condizioni di ammissibilità e con le date differite di applicazione previste per alcune categorie di sostanze.
Disposizioni principali
Proroga del regime transitorio per pulizia e disinfezione
L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 sostituisce la data del 31 dicembre 2023 con il 31 dicembre 2025. L’articolo 13 è modificato stabilendo che l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica dal 1° gennaio 2026, mentre l’articolo 7 si applica dal 1° gennaio 2024.
Nuove autorizzazioni e modifiche negli allegati I, II, III e V
Sono aggiornati gli elenchi di sostanze ammesse nella produzione biologica: allegato I per le sostanze di base e le sostanze attive a basso rischio; allegato II per concimi, ammendanti e nutrienti; allegato III per mangimi e oligoelementi; allegato V per additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici.
Rettifica sul chitosano
Nel punto 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1165, la voce relativa al chitosano cloridrato è rettificata con il corretto numero CAS 70694-72-3 e viene aggiunta una nuova voce per il chitosano con numero CAS 9012-76-4, entrambi ottenuti da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da pesca sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Sostanze attive a basso rischio
Nell’allegato I è aggiunto l’idrogenocarbonato di sodio (CAS 144-55-8) tra le sostanze attive a basso rischio. È inoltre inserita una categoria residuale di altre sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale, con esclusione dell’uso come erbicida.
Concimi, ammendanti e nutrienti
Nell’allegato II la voce "Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata" è sostituita da "Rifiuti organici compostati o fermentati", consentendo l’uso di rifiuti organici vegetali e animali ottenuti da raccolta differenziata e trattati tramite compostaggio o fermentazione anaerobica, in sistemi chiusi e sorvegliati ammessi dallo Stato membro, nel rispetto di limiti massimi per taluni contaminanti. È inoltre autorizzato l’uso di sali di selenio in caso di carenza nei terreni destinati ad allevamento, pascolo o colture foraggere.
Mangimi, materie prime e oligoelementi
Nell’allegato III sono aggiunti o precisati: cloruro di calcio per specifici fini nutrizionali nelle vacche da latte; olio di alghe ottenuto da microalghe mediante fermentazione; glicole propilenico per la riduzione del rischio di chetosi in vacche da latte, pecore e capre; chelato di ferro e ferro destrano per suinetti lattanti; chelato di rame, chelati di manganese, chelato di zinco di proteine idrolizzate e lievito al selenio, con condizioni sull’origine biologica delle materie prime/substrati e sull’uso selettivo e limitato per alcuni prodotti.
Additivi alimentari
Nell’allegato V, parte A, sono modificate le condizioni d’uso di acido ascorbico, lecitine, tartrati di sodio e di potassio e viene inserito il tartrato di sodio e di potassio. In particolare, dal 1° gennaio 2027 i tartrati di sodio, i tartrati di potassio e il tartrato di sodio e di potassio sono autorizzati solo se provenienti da produzione biologica.
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