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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2297

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R2297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione identifica due porti di trasbordo di container limitrofi ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959, nell'ambito dell'estensione dell'EU ETS al trasporto marittimo. L'individuazione di tali porti serve a escluderne le soste dalla nozione di "porto di scalo", per limitare il rischio di scali elusivi e di rilocalizzazione delle attività di trasbordo al di fuori dell'Unione. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2024, in coerenza con l'entrata nel sistema delle emissioni del trasporto marittimo.

Identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi esclusi dalla nozione di "porto di scalo" ai fini dell'EU ETS per il trasporto marittimo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai porti di trasbordo di container situati al di fuori dell'Unione europea che soddisfano i criteri dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE: quota di trasbordo superiore al 65% del traffico totale di container nell'ultimo periodo di dodici mesi disponibile e ubicazione a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Sono esclusi i porti ubicati in paesi terzi che applicano effettivamente misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE. In base all'allegato, sono identificati East Port Said (Egitto) e Tanger Med (Marocco).

Identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione interviene nel quadro della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959, che ha esteso il sistema EU ETS alle emissioni del trasporto marittimo. La finalità è contrastare possibili scali elusivi e la rilocalizzazione delle attività di trasbordo di container fuori dall'Unione, definendo quali porti terzi debbano essere considerati "porti di trasbordo di container limitrofi".

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama l'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, che prevede un atto di esecuzione per identificare i porti rilevanti. Secondo i considerando, l'identificazione di tali porti serve a escludere le soste in questi scali dalla nozione di "porto di scalo", riducendo il rischio che le navi portacontainer facciano scali artificialmente fuori dall'Unione per sottrarsi agli obblighi connessi all'EU ETS.

Criteri di identificazione dei porti

Un porto può essere incluso nell'elenco se ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

  • quota di trasbordo di container superiore al 65% del traffico totale del porto nell'ultimo periodo di dodici mesi per cui sono disponibili dati pertinenti;
  • ubicazione al di fuori dell'Unione europea;
  • distanza inferiore a 300 miglia nautiche da un porto soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro;
  • assenza, nel paese terzo interessato, di misure effettivamente equivalenti alla direttiva 2003/87/CE per quel porto.

Porti identificati nell'allegato

L'allegato del regolamento individua due porti di trasbordo di container limitrofi:

  • East Port Said, in Egitto;
  • Tanger Med, in Marocco.

I considerando precisano che entrambi i porti soddisfano il criterio della distanza e quello della quota di trasbordo superiore al 65%; inoltre, per entrambi, i rispettivi paesi terzi non applicano misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE.

Effetti giuridici sul trasporto marittimo e sull'EU ETS

L'effetto dell'identificazione è quello di rendere inapplicabile, per le soste in tali porti, la qualifica di "porto di scalo" rilevante ai fini dell'EU ETS per le navi portacontainer. Il regolamento si inserisce quindi tra gli strumenti attuativi della disciplina climatica dell'Unione applicata al trasporto marittimo e mira a preservarne l'efficacia contro pratiche elusive.

Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2024, data dalla quale l'EU ETS deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi

L'articolo 1 rinvia all'allegato per l'elenco dei porti identificati come "porti di trasbordo di container limitrofi" ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Nell'allegato figurano East Port Said (Egitto) e Tanger Med (Marocco).

Criteri sostanziali per l'identificazione

Dai considerando emerge che un porto può essere identificato se: supera il 65% di quota di trasbordo container sul traffico totale dell'ultimo periodo di dodici mesi con dati disponibili; è situato fuori dall'Unione ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto giurisdizione di uno Stato membro; e il paese terzo interessato non applica misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE per quel porto.

Effetti sull'applicazione dell'EU ETS al trasporto marittimo

La direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959, esclude dalla definizione di "porto di scalo" le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo identificato con atto di esecuzione. L'effetto pratico è evitare che tali soste siano conteggiate come scali rilevanti ai fini del sistema ETS.

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Come è indicizzato

Materieambienteclimatrasporti marittimiemission tradingpolitica ambientale dell'unione

Testo integrale

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