Regolamento (UE) 2024/450
Regolamento delegato (UE) 2024/450 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale e i criteri che deve soddisfare tale piano per essere approvato dall’autorità di risoluzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, in modo dettagliato, quali elementi devono essere inclusi nel piano di riorganizzazione aziendale di una CCP in risoluzione, dopo l’applicazione dello strumento della svalutazione e conversione. Definisce inoltre i criteri sostanziali con cui l’autorità di risoluzione e l’autorità competente devono valutare se il piano sia credibile, adeguato, coerente e fattibile. L’obiettivo è assicurare il ripristino della sostenibilità economica e finanziaria di lungo periodo della CCP, nel rispetto dei requisiti prudenziali, organizzativi e di stabilità del mercato.
Norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto minimo e i criteri di approvazione dei piani di riorganizzazione aziendale delle controparti centrali in risoluzione.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti centrali (CCP) soggette al regolamento (UE) 2021/23 che, a seguito dell’applicazione degli strumenti di risoluzione, devono presentare un piano di riorganizzazione aziendale all’autorità di risoluzione. Il regolamento disciplina sia i contenuti minimi del piano sia i criteri che l’autorità competente e l’autorità di risoluzione devono utilizzare per valutarne l’approvabilità. Si colloca nel contesto della risoluzione delle CCP e rileva, in particolare, dopo l’attivazione del procedimento di risoluzione; si coordina con il regolamento (UE) n. 648/2012 e con le disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 richiamate nel testo. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto all’ambito oggettivo e soggettivo derivante dal regolamento di base.
Piano di riorganizzazione aziendale delle CCP in risoluzione
Il regolamento delegato (UE) 2024/450 integra il regolamento (UE) 2021/23 dettando le norme tecniche che specificano, da un lato, i contenuti minimi del piano di riorganizzazione aziendale da presentare dopo l’applicazione degli strumenti di risoluzione e, dall’altro, i criteri che ne consentono l’approvazione da parte dell’autorità di risoluzione e dell’autorità competente. La logica di fondo è garantire che, al termine del periodo di riorganizzazione, la CCP torni a essere economicamente sostenibile, conforme ai requisiti prudenziali e organizzativi e capace di continuare a prestare servizi di compensazione senza mettere a rischio la stabilità finanziaria.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il piano deve concentrarsi sulla diagnosi delle cause che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto, sull’individuazione di misure realistiche e sulla continuità delle funzioni essenziali. Il regolamento valorizza la coerenza con il piano di risanamento, ove pertinente, e richiede che le misure siano calibrate sui servizi di compensazione, sulle condizioni di mercato, sugli effetti sui portatori di interessi e sui vincoli operativi e giuridici della CCP.
Diagnosi delle cause del dissesto o del rischio di dissesto
L’art. 1 richiede una ricostruzione completa delle cause che hanno condotto alla situazione di crisi. La diagnosi deve distinguere con chiarezza tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e situazioni miste, e deve includere la valutazione dei presupposti e delle situazioni richiamate dall’art. 22, par. 1, lett. a), e par. 3, del regolamento (UE) 2021/23, se rilevanti. Il piano deve inoltre descrivere le misure di risanamento e le azioni di risoluzione già adottate prima della presentazione del piano.
Misure per ripristinare la sostenibilità economica di lungo termine
L’art. 2 è il fulcro del contenuto sostanziale del piano. La CCP deve spiegare come le misure proposte siano adeguate ai propri punti di forza e di debolezza, al contesto economico-finanziario, alla diagnosi delle cause della crisi e, se pertinenti, alle misure già previste nel piano di risanamento. Il testo richiede inoltre che la CCP illustri l’uso di informazioni e ipotesi sui servizi di compensazione, sulla sostenibilità operativa e sulla capacità prevista, tenendo conto dei soggetti e delle infrastrutture finanziarie collegate e dell’effetto stimato delle misure sull’integrità del mercato e sulla stabilità finanziaria.
Se sono previste più misure, il piano deve motivarle, indicarne la combinazione o indipendenza funzionale e stabilire una gerarchia di applicazione. Devono essere incluse anche le misure alternative scartate nel processo di elaborazione.
Riorganizzazione delle attività, infrastruttura e dismissioni
Quando il piano contempla la riorganizzazione o ristrutturazione delle attività della CCP, l’art. 3 impone di descrivere l’attività e il servizio di compensazione riorganizzati, le modifiche previste e il loro contributo al recupero della sostenibilità. Occorre evidenziare l’impatto sulle funzioni essenziali, sulle attività principali, sugli accordi di outsourcing e, se del caso, sugli accordi di interoperabilità e sui rapporti con prestatori di servizi essenziali.
L’art. 4 disciplina le modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura, richiedendo l’individuazione dei sistemi interessati e delle ricadute organizzative, proprietarie, di governance e di personale.
L’art. 5 riguarda la vendita o liquidazione di attività o rami d’impresa. Il piano deve indicare con precisione le attività, le passività, i diritti e gli obblighi oggetto di dismissione, il metodo e la tempistica della vendita o liquidazione, le possibili perdite, gli eventuali finanziamenti o servizi a carico della CCP residua e, se la parte interessata comprende funzioni essenziali o attività principali, le modalità di separazione giuridica, operativa ed economica. Devono essere valutati gli effetti sui partecipanti diretti, sui clienti, sulle sedi di negoziazione e sulle altre FMI o CCP, compresi i profili di portabilità delle posizioni, di aggiornamento dei dati sui conti omnibus e separati e di trasferimento dei servizi e delle funzioni verso altre infrastrutture. Per i rami non venduti o non liquidati, il piano deve spiegare come colmare le carenze che possono incidere sulla sostenibilità di lungo periodo.
Gestione dei rischi, liquidità e requisiti regolamentari
L’art. 6 disciplina le ipotesi in cui il piano implichi modifiche alla gestione dei rischi. La CCP deve illustrare come intenda conformarsi ai requisiti prudenziali mediante modifiche dei modelli del fondo di garanzia in caso di inadempimento, dei margini, del rischio di liquidità, delle politiche di investimento, delle garanzie e del regolamento. Deve inoltre indicare come intenda rispettare gli altri obblighi regolamentari, inclusi quelli organizzativi, di continuità operativa, di outsourcing, di condotta, di segregazione e portabilità. Centrale è anche la dimostrazione della capacità di rispettare le scadenze di pagamento in tutte le valute rilevanti, di usare gli strumenti di liquidità disponibili e di ricostituire le risorse finanziarie prefinanziate e impegnate.
Calendario di attuazione e comunicazioni
L’art. 7 richiede un calendario di attuazione completo, con tempistiche generali e dettagliate delle misure, delle azioni principali, delle interazioni con l’autorità di risoluzione e con l’autorità competente, nonché della comunicazione al pubblico e ai portatori di interessi esterni, inclusi partecipanti diretti e sindacati. Se necessario, il calendario deve includere anche il ripristino della conformità ai requisiti autorizzativi del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle prescrizioni del regolamento (UE) 2021/23.
Criteri per l’approvazione: sostenibilità economica e finanziaria
Gli artt. 8 e 9 fissano i criteri sostanziali di approvazione. Sotto il profilo economico, il piano deve consentire alla CCP di adottare le misure previste e di tornare, entro un termine adeguato, a una sostenibilità di lungo termine, continuando a fornire servizi di compensazione senza creare un rischio significativo per il sistema finanziario. Il giudizio deve tenere conto del volume atteso delle operazioni, del numero di partecipanti diretti, della capacità di assicurare liquidità sugli strumenti compensati, della tenuta degli accordi contrattuali, della continuità degli assetti interni e della prosecuzione dei servizi forniti da terzi, provata tramite lettere di impegno o, in alternativa, tramite una valutazione della CCP circa l’assenza di pregiudizi alla propria sostenibilità.
Sotto il profilo finanziario, la CCP deve avere individuato il fabbisogno di finanziamento e le relative fonti, mantenendo la resilienza finanziaria e dimostrando, tramite un bilancio post-rianimazione, la capacità di operare e coprire le posizioni finanziarie. Il piano deve inoltre attenuare eventuali ostacoli finanziari, comprese eventuali controversie o contenziosi in corso.
Consapevolezza, impegno e coinvolgimento dei portatori di interessi
L’art. 10 richiede che alta dirigenza e consiglio della CCP confermino per iscritto la propria consapevolezza e il proprio impegno rispetto all’attuazione del piano e alla designazione dei responsabili della sua esecuzione. La stessa conferma deve provenire, per quanto possibile, dai principali portatori di interessi interni ed esterni, tra cui comitato dei rischi, partecipanti diretti, clienti identificabili, CCP interoperabili e prestatori di servizi essenziali.
Credibilità, adeguatezza e coerenza
L’art. 11 richiede ipotesi credibili, fondate su scenari che spaziano dal più favorevole al meno favorevole e costruite su benchmark settoriali pertinenti per le CCP comparabili. Gli scenari devono essere plausibili e proporzionati; il piano non può includere strumenti di risoluzione estranei al programma in corso. L’art. 12 impone che il piano sia, per quanto possibile, coerente con le valutazioni già svolte dalle autorità, non pregiudichi funzioni essenziali o stabilità finanziaria e sia fattibile rispetto agli ostacoli giuridici, contrattuali e operativi. Deve inoltre essere allineato, salvo motivata divergenza, ai piani aziendali precedenti. L’art. 13 conferma infine che il piano deve rispettare gli obiettivi della risoluzione di cui all’art. 21 del regolamento (UE) 2021/23.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’art. 14, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Elementi minimi del piano di riorganizzazione aziendale
Il piano deve contenere: la diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato il CCP al dissesto o al rischio di dissesto, con distinzione tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e casi misti (art. 1); la descrizione dettagliata delle misure per ripristinare la sostenibilità economica di lungo termine, tenendo conto della diagnosi, delle informazioni del piano di risanamento se pertinenti, degli effetti su partecipanti, clienti, FMI collegate e requisiti regolamentari, nonché di scenari favorevoli e sfavorevoli, misure alternative scartate e gerarchia delle misure (art. 2); un calendario di attuazione con tempistiche, interlocuzioni con autorità e comunicazioni verso pubblico e portatori di interessi (art. 7).
Riorganizzazione, ristrutturazione e vendita di attività
Se il piano prevede la riorganizzazione o ristrutturazione delle attività, deve descrivere l’attività e il servizio di compensazione risultanti, i cambiamenti previsti, l’impatto sulle funzioni essenziali, sugli accordi di esternalizzazione, sull’assetto organizzativo, proprietario e di governance (art. 3). Se prevede modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura, deve individuare i sistemi interessati e le relative conseguenze organizzative (art. 4). Se prevede la vendita o liquidazione di attività o rami d’impresa, deve indicare oggetto, condizioni, metodo, tempistica, effetti su continuità operativa, portabilità delle posizioni, garanzie, rapporti con altre FMI e continuità degli assetti giuridici e tecnici (art. 5).
Modifiche della gestione dei rischi e requisiti di continuità
Quando il piano include modifiche della gestione dei rischi, deve spiegare come la CCP intenda conformarsi ai requisiti prudenziali e agli altri requisiti regolamentari, incluse eventuali modifiche delle metodologie del fondo di garanzia in caso di inadempimento, dei margini, del rischio di liquidità, delle politiche di investimento, delle garanzie reali, del regolamento, della continuità operativa, dell’esternalizzazione, della condotta negli affari e della segregazione/portabilità; deve altresì illustrare il rispetto degli obblighi di liquidità, delle risorse finanziarie prefinanziate e impegnate e della capacità di ricostituzione di tali risorse (art. 6).
Criteri di approvazione: sostenibilità economica
Il piano deve consentire alla CCP di adottare le misure previste, ripristinare in tempi adeguati la sostenibilità economica di lungo termine e continuare a prestare servizi di compensazione senza creare un rischio significativo per il sistema finanziario; deve assicurare un servizio stabile ed economicamente sostenibile, una valutazione prudente delle funzioni e attività da vendere o liquidare, la conformità prospettica ai requisiti prudenziali e regolamentari, l’eventuale sostituzione della dirigenza, l’assenza di impatti sostanzialmente negativi su stabilità finanziaria e mercato e l’assenza di problemi di concorrenza UE o nazionale (art. 8).
Criteri di approvazione: sostenibilità finanziaria e governance
Il piano deve individuare il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento, assicurando l’effettiva disponibilità delle risorse impegnate; deve prevedere modalità per mantenere la resilienza finanziaria e dimostrare, tramite uno stato patrimoniale post-rianimazione, la capacità di operare e coprire le posizioni finanziarie, anche in base alla valutazione ex art. 24, par. 3, e art. 61, par. 1, del regolamento (UE) 2021/23; deve inoltre attenuare eventuali impedimenti finanziari, incluse controversie in corso (art. 9). È richiesta anche la conferma scritta di consapevolezza e impegno dell’alta dirigenza, del consiglio e dei principali portatori di interessi interni ed esterni, compresi comitato rischi, partecipanti diretti, clienti identificabili, CCP interoperabili e prestatori di servizi essenziali (art. 10).
Credibilità, adeguatezza e coerenza del piano
Il piano deve fondarsi su ipotesi credibili, coerenti con scenari estremi ma plausibili, basate sui mercati pertinenti e su benchmark settoriali, senza includere strumenti di risoluzione oltre il programma in corso (art. 11). Deve essere coerente, per quanto possibile, con le valutazioni già svolte da autorità di risoluzione e autorità competente, non pregiudicare funzioni essenziali, attività principali, sistema finanziario e stabilità generale, ed essere fattibile in relazione a ostacoli giuridici/contrattuali, caratteristiche specifiche della CCP, contesto di mercato e valutazioni prudenti dei proventi attesi (art. 12). Deve altresì allinearsi, o spiegare gli scostamenti, rispetto ai piani aziendali precedenti e rispettare gli obiettivi della risoluzione di cui all’art. 21 del regolamento (UE) 2021/23 (art. 13).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 14).
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