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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2230

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2230 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia

Normativa europea32023R2230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga una deroga già accordata alla Spagna per consentire l’uso di sciabiche da natante nella pesca del rossetto in specifiche acque della regione di Murcia, in deroga al divieto generale di pesca trainata vicino alla costa e su fondali bassi. La Commissione fonda la proroga sul nuovo piano di gestione spagnolo, sulle relazioni di monitoraggio e sulla valutazione positiva del CSTEP circa la sostenibilità e la selettività dell’attività. La deroga è circoscritta a un numero determinato di pescherecci e accompagnata da obblighi di monitoraggio e rendicontazione annuale alla Commissione.

Proroga della deroga alle regole su distanza minima dalla costa e profondità minima per le sciabiche da natante impiegate nella pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della regione di Murcia.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci autorizzati alla pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia. La deroga riguarda l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, limitatamente al divieto di utilizzo di attrezzi trainati entro tre miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 m. Possono beneficiarne solo i pescherecci registrati nel censimento marittimo regionale, con attività comprovata da oltre cinque anni, titolari di autorizzazione di pesca e operanti nel quadro del piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. La misura si applica dal 2 marzo 2023 al 1° marzo 2026.

Proroga della deroga per le sciabiche da natante nella pesca del rossetto in Murcia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2230 proroga una deroga già concessa alla Spagna in materia di distanza minima dalla costa e profondità minima per l’uso di sciabiche da natante nella pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della Comunità autonoma della regione di Murcia. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1967/2006, che pone un divieto generale di utilizzo di attrezzi trainati entro tre miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 m, salvo deroga autorizzata dalla Commissione a determinate condizioni.

La Commissione richiama le precedenti deroghe e osserva che la Spagna ha presentato un nuovo piano di gestione per il periodo dal 2023 in poi, accompagnato da relazioni di monitoraggio e da una valutazione scientifica favorevole del CSTEP. Il regolamento valorizza anche gli elementi di selettività dell’attività, l’assenza di impatto significativo sul fondale marino e la limitazione dell’autorizzazione a un numero ristretto di pescherecci già operativi.

Quadro normativo di riferimento

La base giuridica è l’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che consente alla Commissione di concedere, su richiesta di uno Stato membro, deroghe al divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, purché ricorrano le condizioni previste anche dal paragrafo 9 dello stesso articolo. Il regolamento ricorda inoltre il raccordo con il regolamento (UE) 2019/1241, in particolare con l’allegato IX, parte B, punto 4, che consente la continuazione di talune deroghe pregresse sulle dimensioni minime delle maglie, e con il regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di registrazione e controllo.

Motivazioni della proroga

La Commissione ritiene sussistenti i presupposti per la proroga perché la pesca è localizzata in un’area con vincoli geografici specifici, dovuti alla limitata estensione della piattaforma continentale e delle zone effettivamente sfruttabili. La specie bersaglio si trova esclusivamente in determinate aree costiere a profondità inferiori a 50 metri, mentre il piano di gestione adottato dalla Spagna è considerato idoneo a contenere lo sforzo di pesca e a tutelare la risorsa.

La Commissione sottolinea che l’attività non comporta un impatto significativo sull’ambiente marino: le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non toccano il fondale, l’uso di ecoscandagli rende la pesca molto selettiva e le catture accessorie sono limitate; gli organismi indesiderati vengono rilasciati vivi con elevata probabilità di sopravvivenza. Inoltre, la pesca è descritta come non sostituibile con altri attrezzi per la cattura di specie di piccole dimensioni che vivono in banchi in acque costiere poco profonde.

Condizioni soggettive e limiti operativi

La deroga si applica solo a pescherecci che rispettano cumulativamente le seguenti condizioni:

  • iscrizione nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale competente della Comunità autonoma della regione di Murcia;
  • attività comprovata da oltre cinque anni in questa tipologia di pesca;
  • operatività tale da escludere aumenti futuri dello sforzo di pesca;
  • possesso di un’autorizzazione di pesca;
  • operatività nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Il regolamento richiama anche il fatto che i pescherecci interessati sono già autorizzati e registrati nella flotta operativa spagnola, e che l’attività non è diretta alla cattura di cefalopodi.

Monitoraggio, rendicontazione e controllo

Il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio espressamente considerate conformi all’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. In coerenza con tale impianto, la Spagna deve inviare alla Commissione una relazione di monitoraggio:

  • entro il 1° giugno 2024 per la prima trasmissione;
  • successivamente, ogni 12 mesi.

La Commissione evidenzia che la durata limitata della deroga serve anche a consentire l’adozione tempestiva di misure correttive qualora la sorveglianza evidenzi un peggioramento dello stato di conservazione dello stock, nonché a permettere ulteriori approfondimenti scientifici.

Rapporti con altre norme e continuità giuridica

Il regolamento si coordina con il regolamento (UE) 2019/1241, che ha soppresso l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 ma mantiene, a certe condizioni, la validità delle deroghe preesistenti alle dimensioni minime delle maglie. La Commissione afferma che la proroga non comporta un deterioramento della selettività, in particolare sotto il profilo delle catture di novellame, e che è coerente con gli obiettivi e i target del regolamento (UE) 2019/1241.

Per garantire continuità giuridica, il regolamento si applica dal 2 marzo 2023, giorno successivo alla scadenza della precedente deroga, ma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La scadenza è fissata al 1° marzo 2026, cioè alla fine della campagna di pesca, al fine di mantenere allineamento con il ciclo gestionale dell’attività.

Disposizioni principali

Deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006

È esclusa, per le sciabiche da natante impiegate nella pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della regione di Murcia, l’applicazione del divieto di utilizzare attrezzi trainati entro tre miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 m. La deroga è subordinata a tre condizioni: registrazione dei pescherecci nel censimento marittimo regionale, attività comprovata di oltre cinque anni con assenza di aumento futuro dello sforzo di pesca, e possesso di un’autorizzazione di pesca nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Piano di gestione e limiti soggettivi

La deroga riguarda solo le attività già autorizzate dalla Spagna e solo i pescherecci iscritti nel censimento nazionale/regionale della flotta operativa. La Commissione rileva che l’autorizzazione è limitata a 27 pescherecci già operanti, con capacità massima di 116 Hp per peschereccio, e che il piano di gestione impedisce incrementi futuri dello sforzo di pesca.

Monitoraggio e relazioni periodiche

La Spagna deve trasmettere alla Commissione una relazione conforme al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione, per la prima volta entro il 1° giugno 2024 e successivamente ogni 12 mesi.

Durata di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 2 marzo 2023 fino al 1° marzo 2026. La durata limitata è giustificata dall’esigenza di consentire eventuali misure correttive e ulteriori approfondimenti scientifici.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse ittichegestione delle deroghecontrollo e monitoraggio delle attività di pesca

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