Regolamento (UE) 2023/2451
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2451 della Commissione, del 26 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una calzatura con tomaia in tessuto e suola di gomma, assegnandola al codice NC 6404 19 90. La Commissione adotta la misura per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, precisando le ragioni tecniche della classificazione ed escludendo la voce relativa alle calzature sportive. È inoltre prevista una finestra transitoria di tre mesi durante la quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono ancora essere invocate dal titolare.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di una specifica calzatura in tessuto con suola di gomma nel codice NC 6404 19 90.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria, ai fini doganali, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare alla calzatura in tessuto ivi dettagliata. Il regolamento vincola gli operatori economici, le autorità doganali e gli Stati membri nell’interpretazione uniforme della nomenclatura combinata. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci identiche o sostanzialmente corrispondenti, che risultino non conformi al nuovo inquadramento. Si applica in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore, con una disciplina transitoria di tre mesi per le ITV incompatibili.
Classificazione di talune calzature nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2451 della Commissione mira a garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata per una specifica calzatura in tessuto con suola di gomma. La misura è adottata sulla base del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, per assicurare un trattamento tariffario omogeneo in tutta l’Unione.
Ambito e finalità del regolamento
La disciplina riguarda la classificazione doganale della merce descritta nell’allegato, ossia una calzatura con tomaia in tessuto di cotone, lacci, rinforzi cuciti in tessuto e suola esterna in gomma con superficie antiscivolo. La Commissione precisa che la classificazione uniforme è necessaria per l’applicazione coerente della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, che fissa le regole generali di interpretazione applicabili anche alle nomenclature che la riprendono, in tutto o in parte.
Classificazione tariffaria assegnata
L’articolo 1 dispone che la merce descritta nell’allegato sia classificata nel codice NC indicato nella colonna 2, vale a dire 6404 19 90. La classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 4 a) e b) e sulla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché sul testo dei codici NC 6404, 6404 19 e 6404 19 90.
Ragioni dell’esclusione dalla voce per calzature sportive
L’allegato chiarisce in modo analitico perché la calzatura non possa essere classificata nella sottovoce 6404 11 00, riservata alle calzature da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e simili. Il prodotto non è progettato per attività sportive caratterizzate da corsa, salti, rapide girate o arresti bruschi; la suola non presenta dispositivi di assorbimento degli urti, né caratteristiche tipiche di sostegno per movimenti sportivi specifici. Anche la tomaia non risulta rinforzata o imbottita in misura tale da garantire stabilità ed equilibrio durante attività sportive. Le strisce cucite sui lati e la fascia di gomma che si sovrappone alla tomaia non sono ritenute sufficienti a conferire tali caratteristiche.
Qualificazione come calzatura casual
Secondo la motivazione riportata, nonostante i lacci e la suola antiscivolo, l’articolo è considerato una calzatura casual da tempo libero, destinata alla passeggiata. Per tale ragione viene ricondotto alla categoria delle «altre calzature con suole esterne di gomma e con tomaie di materie tessili» del codice NC 6404 19 90.
Informazioni tariffarie vincolanti e regime transitorio
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La previsione richiama espressamente l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013 e consente un adattamento graduale degli operatori che si siano già affidati a ITV incompatibili con la nuova classificazione.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo sottolinea inoltre la sua immediata efficacia nell’ordinamento degli Stati membri, in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
Disposizioni principali
Classificazione della merce
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2; per la calzatura descritta, il codice assegnato è 6404 19 90.
Motivazione tecnica della classificazione
Dall’allegato risulta che la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 4 a) e b) e sulla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché sul testo dei codici NC 6404, 6404 19 e 6404 19 90. È esclusa la classificazione come calzatura da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento o simili, perché il prodotto è ritenuto una calzatura casual da tempo libero per la passeggiata.
Esclusione della voce per calzature sportive
L’allegato spiega che la suola non presenta caratteristiche di assorbimento degli urti o di supporto ai movimenti tipici degli sport considerati, né la tomaia è sufficientemente rinforzata o imbottita; le strisce laterali e la fascia di gomma sulla tomaia non sono idonee a qualificare il prodotto come calzatura sportiva ai fini della sottovoce 6404 11 00.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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