Regolamento (UE) 2016/901
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/901 della Commissione, dell'8 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione utilizzati per calcolare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico, adottato in base al regolamento (UE) n. 543/2011, che aggiorna i valori in funzione di dati giornalieri variabili. L'allegato riporta, per ciascun prodotto e per ciascuna origine indicata, il relativo importo in EUR/100 kg.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, in relazione ai corrispondenti codici NC e ai codici dei paesi terzi indicati. I valori sono destinati alla determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/901 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alle regole di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Quadro normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori forfettari all'importazione per prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, di tale regolamento. Nei considerando si evidenzia che il sistema deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore forfettario viene calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito applicativo
L'atto riguarda le importazioni di taluni ortofrutticoli freschi, individuati mediante codici della nomenclatura combinata, e si applica ai fini della determinazione del prezzo di entrata. I prodotti elencati nell'allegato sono i seguenti:
- codice NC 0702 00 00;
- codice NC 0709 93 10;
- codice NC 0805 50 10;
- codice NC 0808 10 80;
- codice NC 0809 10 00;
- codice NC 0809 29 00. Per ciascun prodotto sono riportati valori distinti in funzione del paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia all'allegato per la determinazione concreta dei valori forfettari all'importazione. Gli importi sono espressi in EUR/100 kg e variano in base al prodotto e all'origine. A titolo esemplificativo, per il codice NC 0702 00 00 sono previsti valori per IL, MA e ZZ; per il codice NC 0808 10 80 sono indicati valori per AR, BR, CL, CN, NZ, PE, US, UY, ZA e ZZ; per il codice NC 0809 29 00 sono indicati valori per TR, US e ZZ.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato specifica gli importi per singolo codice NC e per codice paese terzo, tra cui il codice "ZZ" per "altre origini".
Prodotti interessati e valori indicati in allegato
L'allegato elenca taluni ortofrutticoli freschi identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00 e 0809 29 00, con valori forfettari espressi in EUR/100 kg differenziati per origine (ad esempio IL, MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, PE, US, UY, ZA e ZZ).
Base giuridica e finalità del meccanismo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i criteri per la fissazione dei valori forfettari derivano dall'applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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