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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/576

Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce come le imprese di investimento devono rendere pubbliche, ogni anno, le informazioni sulle principali sedi di esecuzione utilizzate per gli ordini dei clienti e sulla qualità dell’esecuzione ottenuta. Le informazioni devono essere distinte per classi di strumenti finanziari, per clientela al dettaglio e professionale, e includere anche una specifica sezione dedicata alle operazioni di finanziamento tramite titoli. Il testo mira a consentire a investitori e pubblico di valutare la best execution, la distribuzione dei flussi di ordini e gli eventuali fattori che incidono sulla scelta delle sedi di esecuzione.

Regole tecniche sul contenuto, formato e pubblicazione annuale, da parte delle imprese di investimento, delle informazioni su sedi di esecuzione e qualità dell’esecuzione degli ordini dei clienti.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento soggette alla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per la pubblicazione annuale, sul proprio sito Internet, delle informazioni relative agli ordini dei clienti eseguiti presso sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market maker, altri fornitori di liquidità e soggetti di paesi terzi che svolgono funzioni analoghe. L’obbligo riguarda tutte le classi di strumenti finanziari elencate nell’allegato I, con distinta informativa per clientela al dettaglio e professionale e con trattamento separato delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Il regolamento si applica dal 3 gennaio 2018 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è richiesto il formato elettronico a lettura automatica scaricabile dal pubblico.

Regolamento delegato (UE) 2017/576: pubblicazione annuale delle informazioni sulle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione

Il regolamento attua l’articolo 27, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e specifica il contenuto e il formato delle informazioni che le imprese di investimento devono pubblicare ogni anno. La finalità è consentire a investitori e pubblico di valutare la qualità della best execution, identificare le sedi di esecuzione maggiormente utilizzate e comprendere i fattori che incidono sulle scelte esecutive.

Ambito di applicazione e logica della disciplina

La disciplina riguarda le imprese di investimento quando eseguono ordini della clientela presso sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market maker, altri fornitori di liquidità e soggetti equivalenti di paesi terzi. La pubblicazione deve essere distinta per classe di strumenti finanziari e, per le prime cinque sedi di esecuzione, separata tra clientela al dettaglio e clientela professionale.

Il regolamento presta particolare attenzione alla rappresentatività delle informazioni: richiede classi di strumenti sufficientemente granulari ma non eccessivamente frammentate, con una sottoclassificazione degli strumenti di capitale in base alla liquidità. Le motivazioni richiamate nei considerando evidenziano anche l’esigenza di evitare divulgazioni sensibili sul volume di attività e di rendere confrontabili i dati tra imprese e sedi di esecuzione.

Classi di strumenti finanziari

L’allegato I individua le classi oggetto di pubblicazione:

  • strumenti di capitale, con sottoclassi per azioni e certificati di deposito in base alle fasce di liquidità;
  • strumenti di debito;
  • derivati su tassi di interesse;
  • derivati su crediti;
  • derivati su valute;
  • strumenti di finanza strutturata;
  • derivati su strumenti di capitale;
  • derivati cartolarizzati;
  • derivati su merci e su quote di emissione;
  • contratti differenziali;
  • prodotti indicizzati quotati, inclusi ETF, ETN e ETC;
  • quote di emissione;
  • altri strumenti.

Per gli strumenti di capitale, la classificazione per liquidità è collegata alle fasce di scostamento di prezzo e al numero di contrattazioni giornaliere.

Prime cinque sedi di esecuzione e dati da pubblicare

L’articolo 3, paragrafo 1, impone per ciascuna classe la pubblicazione delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente agli ordini di clienti eseguiti. Le informazioni devono includere:

  • classe dello strumento;
  • nome e identificativo della sede di esecuzione;
  • volume degli ordini eseguiti, in percentuale del volume totale della classe;
  • numero degli ordini eseguiti, in percentuale del totale;
  • percentuale di ordini passivi;
  • percentuale di ordini aggressivi;
  • percentuale di ordini orientati;
  • indicazione se, nell’anno precedente, l’impresa ha eseguito in media meno di una contrattazione al giorno lavorativo nella classe interessata.

Tali dati vanno pubblicati separatamente per clientela al dettaglio e professionale, secondo i modelli dell’allegato II, tabelle 1 e 2.

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli sono trattate separatamente. L’articolo 3, paragrafo 2, richiede una distinta pubblicazione delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni per tali operazioni, sempre per ciascuna classe di strumenti dell’allegato I.

La tabella applicabile, di cui all’allegato II, tabella 3, prevede:

  • volume eseguito in percentuale del totale della classe;
  • numero degli ordini eseguiti in percentuale del totale;
  • indicazione dell’eventuale media inferiore a una contrattazione al giorno lavorativo nell’anno precedente.

Il regolamento esclude tali operazioni dalle tabelle relative agli altri ordini dei clienti, per evitare alterazioni della rappresentatività delle informazioni.

Valutazione qualitativa della qualità di esecuzione

L’articolo 3, paragrafo 3, richiede una sintesi analitica, per ciascuna classe di strumenti, del monitoraggio approfondito svolto dall’impresa sulla qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi utilizzate nell’anno precedente. La sintesi deve spiegare come l’impresa ha valutato i diversi fattori di esecuzione e quali conclusioni ha tratto.

In particolare, devono essere descritti:

  • il peso attribuito a prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione e altri fattori qualitativi;
  • eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari con le sedi di esecuzione;
  • accordi su pagamenti, sconti, riduzioni o benefici non monetari;
  • le ragioni di eventuali modifiche dell’elenco delle sedi rispetto alla strategia di esecuzione;
  • le differenze di esecuzione in funzione della classificazione del cliente e le ragioni del diverso trattamento;
  • per la clientela al dettaglio, se altri criteri abbiano prevalso su prezzo e costo immediati e in che modo sia stato conseguito il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale;
  • il modo in cui sono stati utilizzati i dati e gli strumenti relativi alla qualità di esecuzione, inclusi quelli pubblicati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/575;
  • se del caso, l’uso del risultato dell’attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito dall’articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

Formato, pubblicazione e accessibilità

L’articolo 4 impone la pubblicazione sul sito Internet dell’impresa di investimento. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 devono essere rese mediante i modelli dell’allegato II in formato elettronico a lettura automatica e scaricabile dal pubblico. Le informazioni di cui al paragrafo 3 devono essere pubblicate in un formato elettronico che consenta la consultazione e il download.

Il regolamento precisa, inoltre, che la pubblicazione annuale deve evidenziare la condotta di esecuzione seguita nell’anno civile precedente e che l’impresa può adottare un livello di trasparenza più elevato, purché aggiuntivo e non sostitutivo degli obblighi regolamentari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità della pubblicazione

L’articolo 1 disciplina contenuto e formato delle informazioni che l’impresa di investimento deve pubblicare con frequenza annuale sugli ordini dei clienti eseguiti presso sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market maker, altri fornitori di liquidità o soggetti analoghi di paesi terzi.

Definizioni operative

L’articolo 2 definisce tre nozioni rilevanti per la comunicazione: ordine passivo, ordine aggressivo e ordine orientato, cioè l’ordine per il quale il cliente ha indicato prima dell’esecuzione una specifica sede di esecuzione.

Prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumenti finanziari

L’articolo 3, paragrafo 1, impone la pubblicazione delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni per ciascuna classe di strumenti finanziari dell’allegato I. Le informazioni sono separate per clientela al dettaglio, nel formato della tabella 1 dell’allegato II, e per clientela professionale, nel formato della tabella 2. Devono essere indicati classe dello strumento, nome e identificativo della sede, volume eseguito e numero di ordini eseguiti espressi in percentuale del totale, percentuali di ordini passivi, aggressivi e orientati, nonché l’indicazione se nell’anno precedente l’impresa ha eseguito in media meno di una contrattazione al giorno lavorativo nella classe interessata.

Trattamento separato delle operazioni di finanziamento tramite titoli

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una comunicazione distinta per le operazioni di finanziamento tramite titoli, con pubblicazione delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni per ciascuna classe di strumenti dell’allegato I, secondo la tabella 3 dell’allegato II. In tal caso vanno indicati volume eseguito e numero di ordini eseguiti, entrambi in percentuale del totale, e l’eventuale indicazione che nell’anno precedente si è avuta in media meno di una contrattazione al giorno lavorativo nella classe interessata.

Analisi qualitativa della qualità di esecuzione

L’articolo 3, paragrafo 3, richiede per ciascuna classe di strumenti finanziari una sintesi dell’analisi e delle conclusioni del monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione nelle sedi utilizzate nell’anno precedente. La sintesi deve coprire l’importanza attribuita ai fattori prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione e altri fattori qualitativi, gli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari con le sedi, gli accordi su pagamenti, sconti o benefici non monetari, le ragioni di eventuali modifiche all’elenco delle sedi rispetto alla strategia di esecuzione, le differenze di esecuzione secondo la classificazione del cliente, l’eventuale prevalenza di criteri diversi da prezzo e costo per i clienti al dettaglio, il modo in cui tali criteri hanno assicurato il miglior risultato possibile, nonché l’uso dei dati e degli strumenti sulla qualità di esecuzione, inclusi quelli pubblicati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/575 e, se del caso, il risultato dell’attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione di cui all’articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

Formato e accessibilità delle informazioni

L’articolo 4 impone la pubblicazione sul sito Internet dell’impresa. Le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, devono essere rese tramite i modelli dell’allegato II in formato elettronico a lettura automatica e scaricabile dal pubblico; quelle dell’articolo 3, paragrafo 3, devono essere pubblicate in formato elettronico scaricabile.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentotrasparenzabest executionstrumenti finanziari

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