Regolamento (UE) 2016/896
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/896 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello unionale, i tartrati di sodio e ferro come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, previa valutazione positiva dell’EFSA. L’autorizzazione è rilasciata come additivo tecnologico, gruppo funzionale antiagglomeranti, con condizioni d’uso specifiche e limiti tecnici dettagliati nell’allegato. Il preparato può essere utilizzato solo nel sale (NaCl) e l’autorizzazione ha scadenza fissata al 29 giugno 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’impiego dei tartrati di sodio e ferro nei mangimi per tutte le specie animali, esclusivamente nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti. L’allegato limita l’uso del preparato al solo impiego in cloruro di sodio (NaCl) e fissa condizioni tecniche, limiti di composizione e una scadenza dell’autorizzazione al 29 giugno 2026. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE.
Autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/896 della Commissione autorizza i tartrati di sodio e ferro come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e dà attuazione alla procedura autorizzatoria prevista da tale disciplina, sulla base della domanda presentata dall’operatore interessato e del parere scientifico favorevole dell’EFSA.
Base giuridica e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e considera che la domanda sia stata presentata conformemente all’articolo 7, con la documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. Nel considerando 4 viene richiamato il parere EFSA del 30 aprile 2015, secondo cui, alle condizioni d’impiego proposte, il preparato non comporta effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente; l’EFSA ne riconosce inoltre l’efficacia come antiagglomerante nel sale e ritiene non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda i tartrati di sodio e ferro come additivo per mangimi nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti. Il destinatario dell’autorizzazione è l’intero comparto dei mangimi per tutte le specie animali. L’allegato precisa tuttavia che l’additivo può essere utilizzato solo in NaCl (cloruro di sodio), circoscrivendo in modo molto netto il contesto di impiego.
Condizioni tecniche e specifiche dell’allegato
L’allegato identifica il preparato con il numero di identificazione 1i534 e ne descrive la composizione come preparazione di prodotti di complessazione di tartrati di sodio con cloruro di ferro (III) in soluzione acquosa fino al 35 % in peso. Sono riportati i dati di caratterizzazione della sostanza attiva, tra cui il rapporto ferro/meso-tartrato e il rapporto ferro/isomeri totali di tartrato, oltre al numero CAS 1280193-05-9.
L’allegato fissa inoltre requisiti di purezza e composizione, tra cui:
- cloruro: non oltre il 25 %;
- ossalati: non oltre l’1,5 % espressi in acido ossalico;
- ferro: almeno 8 % di ferro(III).
Sono poi indicati i metodi di analisi da utilizzare per la quantificazione del meso-tartrato e dei tartrati D(-) e L(+), del ferro totale, del sodio totale e del cloruro, con rinvii a HPLC-RI, ICP-AES, AAS, titrimetria e ai riferimenti normativi tecnici richiamati nell’allegato.
Condizioni d’uso e dosaggio
Per l’impiego pratico, il regolamento stabilisce che l’additivo:
- vada utilizzato solo in NaCl;
- abbia una dose minima raccomandata pari a 26 mg di tartrati di sodio e ferro per kg di NaCl, equivalenti a 3 mg di ferro per kg di NaCl;
- abbia una dose massima raccomandata pari a 106 mg di tartrati di sodio e ferro per kg di NaCl.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento
L’allegato indica come scadenza dell’autorizzazione il 29 giugno 2026. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti, come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Il considerando richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e il parere favorevole dell’EFSA del 30 aprile 2015, che ha escluso effetti nocivi per animali, salute umana e ambiente e ha riconosciuto efficacia come antiagglomerante nel sale.
Condizioni d’impiego e limiti tecnici
L’allegato stabilisce che l’additivo va utilizzato solo in NaCl. La dose minima raccomandata è di 26 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl, equivalente a 3 mg di ferro/kg di NaCl; la dose massima raccomandata è di 106 mg/kg di NaCl.
Specifiche della sostanza e metodi di analisi
L’allegato descrive la composizione del preparato, la caratterizzazione della sostanza attiva e i parametri di purezza, inclusi limiti per cloruro, ossalati e contenuto minimo di ferro(III). Sono inoltre indicati i metodi di analisi per la quantificazione del meso-tartrato, dei tartrati D(-) e L(+), del ferro, del sodio e del cloruro, mediante HPLC-RI, ICP-AES, AAS e titrimetria, con rinvio anche al regolamento (CE) n. 152/2009 e a specifiche norme EN/ISO.
Ambito soggettivo e specie interessate
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, senza distinzioni ulteriori di età o categoria riportate nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato prevede la scadenza dell’autorizzazione al 29 giugno 2026.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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