Regolamento (UE) 2016/898
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativa all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Novus Europe SA/N.V.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso di un preparato contenente Bacillus licheniformis ATCC 53757 e la relativa proteasi come additivo per mangimi per specifiche specie avicole e per uccelli ornamentali. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente, e ha riconosciuto un’efficacia zootecnica alle condizioni d’uso indicate. Il testo fissa condizioni tecniche di impiego, requisiti di etichettatura, misure di sicurezza per gli utilizzatori e limita l’uso nei mangimi contenenti determinati coccidiostatici autorizzati.
Autorizzazione, come additivo per mangimi, di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e della sua proteasi (EC 3.4.21.19) per determinate specie avicole e uccelli ornamentali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’utilizzo del preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, nonché uccelli ornamentali. L’additivo è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)". Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il periodo di autorizzazione termina il 29 giugno 2026.
Autorizzazione di Bacillus licheniformis ATCC 53757 e della sua proteasi come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione autorizza l’immissione e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato contenente Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e la sua proteasi (EC 3.4.21.19). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA dell’11 marzo 2015, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente.
Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama il fatto che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è stata accompagnata dalla documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. Nel considerando centrale sull’efficacia, l’EFSA ha concluso che il preparato può migliorare il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso alla dose raccomandata, ma solo nell’ambito di un’alimentazione a ridotto tenore di proteine; tale conclusione viene estesa anche alle pollastre allevate per la produzione di uova, alle specie avicole minori da ingrasso e da deposizione e agli uccelli ornamentali. L’Autorità ha inoltre ritenuto non necessario un monitoraggio post-commercializzazione specifico.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a:
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova;
- specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova;
- uccelli ornamentali.
Il preparato è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)".
Composizione del prodotto e metodi di controllo
L’allegato identifica il prodotto come preparato di Bacillus licheniformis ATCC 53757 e sua proteasi EC 3.4.21.19, in forma solida. Il contenuto minimo dichiarato è pari a:
- 1 × 10^9 CFU/g di additivo per Bacillus licheniformis;
- 6 × 10^5 U/g di additivo di proteasi.
Per il controllo analitico sono previsti:
- identificazione di Bacillus licheniformis ATCC 53757 mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE);
- conteggio mediante diffusione su piastra con triptone soia agar, secondo EN 15784;
- quantificazione della proteasi mediante metodo colorimetrico basato sul rilascio di para-nitroanilina (pNA) da substrato specifico a 37 °C.
Dosi, condizioni d’uso e indicazioni tecniche
La tabella dell’allegato indica una dose minima raccomandata di 500 mg di additivo per kg di mangime completo, corrispondente a 5 × 10^8 CFU di Bacillus licheniformis e 3 × 10^5 U di proteasi per kg di alimento completo con umidità al 12%. È inoltre richiesto che nelle istruzioni d’uso dell’additivo e della premiscela siano indicati:
- temperatura di conservazione;
- periodo di conservazione;
- stabilità quando incorporato in pellet.
Il regolamento specifica anche che l’impiego è raccomandato in razioni a ridotto tenore di proteine.
Sicurezza per gli utilizzatori e compatibilità con altri additivi
Per gli operatori delle aziende di mangimi devono essere adottate procedure operative sicure e misure organizzative idonee a gestire i pericoli di inalazione, contatto con la pelle o con gli occhi. Qualora tali rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con appropriati dispositivi di protezione individuale.
L’allegato consente l’impiego nei mangimi contenenti alcuni coccidiostatici autorizzati, elencati espressamente:
- diclazuril;
- nicarbazina;
- decochinato;
- semduramicina sodica;
- lasalocid sodico;
- monensin sodico;
- cloridrato di robenidina;
- maduramicina ammonio;
- narasina;
- salinomicina sodica.
Entrata in vigore, efficacia e durata dell’autorizzazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 29 giugno 2026.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici", alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Fondamento della valutazione e condizioni di autorizzazione
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere favorevole dell’EFSA dell’11 marzo 2015. È affermato che il preparato non ha effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente e che è efficace, per il miglioramento del rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso, alla dose consigliata, ma solo in razioni a ridotto tenore di proteine. Tale conclusione è estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova, alle specie avicole minori e agli uccelli ornamentali.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’allegato identifica il prodotto come preparato di Bacillus licheniformis ATCC 53757 e sua proteasi EC 3.4.21.19, in forma solida, con contenuto minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo per Bacillus licheniformis e 6 × 10^5 U/g di additivo di proteasi. Sono previsti metodi di analisi specifici per l’identificazione e il conteggio del ceppo e per la quantificazione della proteasi, applicabili all’additivo, alle premiscele e ai mangimi.
Specie destinatarie e dose di impiego
L’additivo è autorizzato per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, nonché uccelli ornamentali. La tabella indica una dose minima raccomandata di 500 mg di additivo/kg di mangime completo, corrispondente a 5 × 10^8 CFU di Bacillus licheniformis e 3 × 10^5 U di proteasi per kg di alimento completo con umidità al 12%.
Condizioni d’uso e cautele per gli utilizzatori
L’allegato impone di indicare, nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando il prodotto è incorporato in pellet. Per gli utilizzatori in aziende di mangimi devono essere adottate procedure operative sicure e misure organizzative adeguate per gestire i rischi di inalazione, contatto con la pelle e contatto con gli occhi; se tali rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale appropriati.
Compatibilità con coccidiostatici autorizzati
È consentito l’impiego nei mangimi contenenti alcuni coccidiostatici autorizzati, elencati espressamente: diclazuril, nicarbazina, decochinato, semduramicina sodica, lasalocid sodico, monensin sodico, cloridrato di robenidina, maduramicina ammonio, narasina o salinomicina sodica.
Raccomandazione nutrizionale specifica
L’allegato indica che l’impiego è raccomandato in razioni a ridotto tenore di proteine, in coerenza con il parere EFSA sull’efficacia del prodotto.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione termina il 29 giugno 2026.
Come è indicizzato
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