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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/897

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di un preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali. Stabilisce le condizioni di impiego e i requisiti di etichettatura e sicurezza riportati nell'allegato, compresi specifici obblighi per la tutela degli utilizzatori. Inoltre, aggiorna la denominazione del titolare dell'autorizzazione in tre precedenti regolamenti, a seguito del cambio di nome in Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.

Autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) come additivo per mangimi per galline ovaiole e pesci ornamentali, con aggiornamento del titolare dell'autorizzazione in precedenti regolamenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi nell'Unione europea, in particolare al preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) destinato a galline ovaiole e pesci ornamentali, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Incide anche sui regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 limitatamente alla modifica del nome del titolare dell'autorizzazione e del suo rappresentante nell'UE.

Autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) come additivo per mangimi

Il regolamento dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi per l'alimentazione animale e autorizza un preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) per nuovi impieghi zootecnici. La Commissione richiama i pareri favorevoli dell'EFSA, dai quali risulta che, alle condizioni proposte, l'additivo non presenta effetti nocivi per salute animale, salute umana o ambiente ed è ritenuto efficace per le finalità dichiarate.

Contesto e valutazione scientifica

Le domande di autorizzazione sono state presentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredate della documentazione richiesta. L'EFSA, nei pareri del 28 settembre 2015 e dell'11 novembre 2015, ha concluso che il preparato può ridurre la quantità di mangime necessaria per produrre un chilogrammo di uova durante l'intero periodo di deposizione e può migliorare crescita e utilizzo dei mangimi nei pesci ornamentali. L'Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

Ambito di autorizzazione

L'articolo 1 autorizza il preparato come additivo per l'alimentazione animale nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". L'allegato disciplina due impieghi: per le galline ovaiole e per i pesci ornamentali, con il relativo dosaggio minimo espresso in CFU/kg di alimento completo con umidità al 12%.

Condizioni tecniche e di sicurezza

Per le galline ovaiole è previsto un tenore minimo di 3 × 10^8 CFU/kg; per i pesci ornamentali 1 × 10^10 CFU/kg. L'allegato richiede che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, della premiscela e del mangime composto siano indicate la temperatura e il periodo di conservazione, nonché la stabilità del prodotto quando incorporato in pellet. Sul piano della sicurezza degli operatori, devono essere adottate procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi da inalazione e contatto cutaneo e oculare; se tali rischi non sono riducibili a un livello accettabile, è obbligatorio l'impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Identificazione del prodotto e metodi di analisi

L'additivo è identificato con il numero 4b1820 ed è composto da Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), contenente almeno 1,0 × 10^10 CFU/g. La sostanza attiva è costituita da spore vive di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544). Per il controllo ufficiale e l'analisi sono indicati il metodo di conteggio su piastra con triptone soia agar conforme a EN 15784:2009 e il metodo di identificazione tramite PFGE.

Aggiornamento del titolare dell'autorizzazione nei precedenti regolamenti

A seguito del cambio di denominazione societaria, il regolamento modifica tre atti precedenti: il regolamento (CE) n. 1444/2006, il regolamento (UE) n. 333/2010 e il regolamento (UE) n. 184/2011. In tutti i casi, il nome del titolare dell'autorizzazione viene sostituito con "Asahi Calpis Wellness Co. Ltd." e il rappresentante nell'Unione europea viene aggiornato in "Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office". La finalità dichiarata è consentire alla società di esercitare correttamente i diritti di commercializzazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102

L'articolo 1 autorizza il preparato elencato nell'allegato come additivo per l'alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni specificate nell'allegato stesso.

Condizioni d'impiego per galline ovaiole

Per le galline ovaiole è prevista una dose minima di 3 × 10^8 CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12%. L'allegato prescrive di indicare nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, della premiscela e del mangime composto la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando il prodotto è incorporato in pellet.

Condizioni d'impiego per pesci ornamentali

Per i pesci ornamentali è prevista una dose minima di 1 × 10^10 CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12%. Il regolamento non riporta, nell'allegato fornito, ulteriori condizioni specifiche oltre a quelle generali di composizione, identificazione e analisi.

Requisiti per la protezione degli utilizzatori

L'allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di stabilire procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi di inalazione e di contatto con pelle e occhi. Se l'esposizione cutanea, oculare e inalatoria non può essere ridotta a un livello accettabile con tali misure, l'additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale appropriati.

Composizione, identificazione e metodo di analisi

L'additivo è identificato con il numero 4b1820 ed è composto da Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) contenente almeno 1,0 × 10^10 CFU/g. La sostanza attiva è costituita da spore vive (CFU) di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544). Il metodo di analisi indicato comprende il conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar conforme a EN 15784:2009 e l'identificazione mediante elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Scadenza dell'autorizzazione

Per le galline ovaiole la scadenza dell'autorizzazione è fissata al 29 giugno 2026. Nell'estratto fornito non è riportata una scadenza separata per i pesci ornamentali, ma il quadro autorizzativo è contenuto nell'allegato del regolamento.

Modifiche di precedenti autorizzazioni

Gli articoli 2, 3 e 4 modificano i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011, sostituendo il nome del titolare dell'autorizzazione da "Calpis Co. Ltd." o "Calpis Co. Ltd Japan" a "Asahi Calpis Wellness Co. Ltd." e aggiornando il nome del rappresentante nell'UE in "Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office". La modifica è funzionale a consentire alla nuova denominazione societaria di esercitare i diritti di commercializzazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni sanitariemangimimercato interno

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