Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/575

Regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce il contenuto, il formato e la periodicità dei dati sulla qualità dell'esecuzione che le sedi di esecuzione devono rendere pubblici in attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). La finalità è consentire a investitori e imprese di investimento di confrontare le sedi e valutare le migliori modalità di esecuzione degli ordini dei clienti, distinguendo tra strumenti soggetti e non soggetti all'obbligo di negoziazione. Le informazioni richieste coprono profili di identificazione, prezzo, costi, probabilità e velocità di esecuzione, oltre ad alcuni indicatori aggiuntivi per specifiche tipologie di sistemi di negoziazione. La pubblicazione deve avvenire in formato elettronico, gratuito e consultabile dal pubblico, con cadenza trimestrale entro tre mesi dalla fine di ciascun trimestre.

Norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare per valutare la qualità dell'esecuzione delle operazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle sedi di negoziazione, agli internalizzatori sistematici, ai market maker e agli altri fornitori di liquidità, con obblighi distinti a seconda che gli strumenti finanziari siano o meno soggetti all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. La disciplina riguarda i segmenti di mercato gestiti da ciascuna sede di esecuzione e impone la pubblicazione, su base giornaliera e/o trimestrale secondo i casi, di dati standardizzati sulla qualità dell'esecuzione. Entrata in applicazione dal 3 gennaio 2018, con obbligo di pubblicazione in formato elettronico accessibile al pubblico; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.

Regolamento delegato (UE) 2017/575 sulla pubblicazione dei dati di qualità dell'esecuzione

Il regolamento attua l'articolo 27, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE e precisa quali dati le sedi di esecuzione devono pubblicare per consentire una valutazione effettiva della qualità dell'esecuzione degli ordini. Il contesto è quello della trasparenza pre e post-negoziazione prevista da MiFID II e dal regolamento (UE) n. 600/2014, con l'obiettivo di fornire al pubblico e alle imprese di investimento informazioni comparabili e utili per scegliere la sede migliore.

Finalità e logica del sistema informativo

Il regolamento parte dall'esigenza di evitare confronti impropri tra sedi e strumenti eterogenei. Per questo il contenuto informativo varia in funzione del tipo di sede di esecuzione, del sistema di negoziazione e della natura dello strumento finanziario, includendo dati distinti per segmenti di mercato e, quando necessario, per classificazioni diverse degli strumenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'obbligo di pubblicazione riguarda le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i market maker e gli altri fornitori di liquidità. Le disposizioni si applicano sia agli strumenti finanziari soggetti all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, sia agli altri strumenti non soggetti a tale obbligo, con alcune differenze rilevanti nel tipo di dati richiesti.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie alla lettura dei dati. Tra le più importanti, vi sono quelle di "dimensione elevata", "dimensione specifica allo strumento finanziario", "operazione non andata a buon fine", "differenziale effettivo medio", "spessore del book", "ordine aggressivo" e "ordine passivo", oltre alle nozioni di sistema, modalità e piattaforma di negoziazione. Tali definizioni sono essenziali per l'omogeneità delle pubblicazioni e per la confrontabilità tra mercati.

Dati da pubblicare sulla sede di esecuzione e sullo strumento finanziario

Ai sensi dell'articolo 3, le sedi devono pubblicare informazioni di identificazione della sede, del segmento di mercato e dello strumento, con indicazione della data di negoziazione. Devono inoltre rendere noti gli eventi che incidono sulla continuità del servizio, come disfunzioni e aste programmate, e il numero e il valore delle operazioni non andate a buon fine. Per gli strumenti finanziari, occorre indicare identificazione, classificazione e valuta; se il codice identificativo manca, deve essere fornita una descrizione scritta completa dello strumento, comprensiva di elementi tecnici specifici.

Informazioni sul prezzo

L'articolo 4 distingue tra dati infragiornaliere e dati giornalieri. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici devono pubblicare, per gli strumenti soggetti all'obbligo di negoziazione, dati alle ore 9:30, 11:30, 13:30 e 15:30 UTC, riferiti ai due minuti successivi a ciascuna ora di riferimento, con prezzo medio semplice e valore totale eseguito; se non vi sono operazioni in quel lasso temporale, va indicato il prezzo della prima operazione successiva. I dati devono includere anche l'ora di esecuzione, la dimensione dell'operazione, il sistema e la modalità di negoziazione, la piattaforma e il miglior prezzo di acquisto e di vendita o prezzo di riferimento appropriato. A livello giornaliero, devono essere pubblicati prezzo medio semplice, prezzo medio ponderato per il volume, prezzo massimo e minimo, quando ricorrono le condizioni previste.

Informazioni sui costi

L'articolo 5 impone una trasparenza ampia sui costi sostenuti dai clienti per l'utilizzo di una sede. Devono essere indicati, al lordo di eventuali sconti, commissioni di esecuzione, costi per invio, modifica o cancellazione degli ordini, costi di accesso ai dati di mercato e ai terminali, costi di compensazione e regolamento e altre commissioni a terzi, se connesse al servizio della sede. Vanno inoltre indicati sconti, riduzioni, benefici non monetari, tasse e imposte, nonché il valore complessivo dei costi e dei vantaggi economici in percentuale del valore totale negoziato nel periodo di riferimento.

Probabilità e velocità di esecuzione

L'articolo 6 riguarda la probabilità di esecuzione e richiede dati giornalieri su ordini e richieste di quotazione ricevuti, eseguiti, cancellati, ritirati o modificati, oltre alla dimensione mediana delle operazioni e degli ordini e al numero di market maker designati. L'articolo 7 integra queste informazioni per i sistemi ad asta continua con book di negoziazione e per i sistemi quote driven, richiedendo indicatori sulla qualità del book, sul differenziale effettivo, sulla velocità di esecuzione e sulle interruzioni o sospensioni della negoziazione. Per i sistemi basati su richieste di quotazione, l'articolo 8 impone la misurazione dei tempi tra richiesta, accettazione della quotazione ed esecuzione.

Intervalli dimensionali e criteri di classificazione

L'articolo 9 fissa gli intervalli dimensionali da utilizzare nella comunicazione dei prezzi. Per gli strumenti diversi dagli strumenti del mercato monetario si distingue tra operazioni entro la dimensione normale di mercato o la dimensione specifica dello strumento, operazioni tra tale soglia e la dimensione elevata, e operazioni superiori alla dimensione elevata. Per azioni illiquide, fondi indicizzati quotati e certificati, il riferimento è alla dimensione normale minima disponibile. Per gli strumenti del mercato monetario, gli intervalli sono definiti in valore assoluto: fino a 10 milioni di EUR, da oltre 10 a 50 milioni di EUR e oltre 50 milioni di EUR.

Formato e periodicità della pubblicazione

L'articolo 10 richiede la messa a disposizione del pubblico in formato elettronico scaricabile e leggibile da apparecchiature elettroniche. L'articolo 11 stabilisce che le pubblicazioni avvengano trimestralmente, entro tre mesi dalla fine di ciascun trimestre, con scadenze fissate al 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo in relazione ai periodi di riferimento corrispondenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018, in coerenza con la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e soggetti obbligati

L'articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce contenuto specifico, formato e periodicità dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni. Gli obblighi gravano sulle sedi di negoziazione, sugli internalizzatori sistematici, sui market maker e sugli altri fornitori di liquidità.

Definizioni operative

L'articolo 2 introduce definizioni rilevanti per la misurazione e la comparabilità dei dati, tra cui sistema di negoziazione, dimensione specifica allo strumento finanziario, dimensione elevata, operazione non andata a buon fine, moltiplicatore del prezzo, notazione del prezzo e del quantitativo, tipo di consegna, modalità e piattaforma di negoziazione, spessore del book, differenziale effettivo medio, velocità media di esecuzione, ordine aggressivo, ordine passivo, ordine "esegui o cancella" e ordine "esegui per intero o cancella".

Dati identificativi della sede e dello strumento

L'articolo 3 impone la pubblicazione, per segmento di mercato e per strumento finanziario, di dati identificativi della sede di esecuzione e del segmento, della data del giorno di negoziazione, nonché di informazioni su disfunzioni, aste programmate e operazioni non andate a buon fine. Per gli strumenti finanziari devono essere indicati denominazione, codice di identificazione o descrizione alternativa, classificazione e valuta.

Informazioni sul prezzo

L'articolo 4 disciplina la pubblicazione dei dati di prezzo per gli strumenti soggetti all'obbligo di negoziazione. Sono previste informazioni infragiornaliere alle ore 9:30, 11:30, 13:30 e 15:30 UTC, con prezzo medio semplice delle operazioni nei due minuti successivi, valore totale eseguito, e in mancanza di operazioni il prezzo della prima operazione successiva, con indicazione di ora, dimensione, sistema, modalità, piattaforma e best bid and offer o prezzo di riferimento. Sono inoltre richieste informazioni giornaliere sul prezzo medio semplice, sul prezzo medio ponderato per il volume, sul massimo e sul minimo, se ricorrono le condizioni previste.

Informazioni sui costi

L'articolo 5 impone la pubblicazione delle componenti di costo applicate dalla sede, incluse commissioni di esecuzione, commissioni per inserimento/modifica/cancellazione ordini o ritiro quotazioni, costi di accesso ai dati di mercato o terminali, costi di clearing e settlement e altre commissioni a terzi. Devono essere indicati anche sconti, riduzioni, benefici non monetari, tasse o imposte e il valore aggregato dei costi e degli sconti in percentuale del valore totale negoziato nel periodo di riferimento.

Probabilità di esecuzione

L'articolo 6 richiede la pubblicazione giornaliera di indicatori sulla probabilità di esecuzione, tra cui numero di ordini o richieste di quotazione ricevuti, numero e valore delle operazioni eseguite, ordini cancellati o ritirati, ordini modificati, dimensione mediana delle operazioni, dimensione mediana di ordini e richieste e numero di market maker designati.

Indicatori aggiuntivi per sistemi a book continuo e quote driven

L'articolo 7 prevede, per sistemi ad asta continua con book di negoziazione, sistemi basati sull'esposizione continua delle quotazioni e altri sistemi equivalenti se disponibili, ulteriori dati su best bid/offer, volumi corrispondenti, spessore del book, differenziale effettivo medio, cancellazioni e modifiche al best price, tempi medi e mediani di esecuzione, velocità di esecuzione degli ordini passivi, ordini fill or kill e immediate or cancel, operazioni di dimensione elevata e altre operazioni, interruzioni di negoziazione, sospensioni e, per i sistemi quote driven, periodi senza quotazioni e presenza media delle quotazioni.

Indicatori aggiuntivi per i sistemi basati su richieste di quotazione

L'articolo 8 disciplina la pubblicazione, per i sistemi a request for quote o assimilati, dei tempi medi e mediani tra l'accettazione della quotazione e l'esecuzione, nonché tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti.

Intervalli dimensionali per la segnalazione dei prezzi

L'articolo 9 stabilisce gli intervalli da utilizzare per la comunicazione delle operazioni ai fini del prezzo: per gli strumenti diversi dagli strumenti del mercato monetario, tre fasce basate su dimensione normale di mercato, dimensione specifica allo strumento e dimensione elevata; per azioni illiquide, ETF e certificati tre fasce basate sulla dimensione normale minima disponibile e sulla dimensione elevata; per gli strumenti del mercato monetario tre fasce fisse da oltre 0 fino a 10 milioni di EUR, da oltre 10 a 50 milioni di EUR e oltre 50 milioni di EUR.

Formato, accessibilità e periodicità della pubblicazione

L'articolo 10 richiede che le informazioni siano pubblicate in formato leggibile da apparecchiature elettroniche e messe gratuitamente a disposizione del pubblico per il download. L'articolo 11 prevede una pubblicazione trimestrale entro tre mesi dalla fine di ciascun trimestre: entro il 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo per i trimestri corrispondenti.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 3 gennaio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza di mercatoservizi di investimentonegoziazione di strumenti finanziari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.