Regolamento (UE) 2016/895
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/895 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 1290/2008 sostituendo il nome del titolare dell'autorizzazione da "Danisco (UK) Ltd" a "STI Biotechnologie". La modifica deriva dal trasferimento dei diritti di commercializzazione del preparato e ha natura esclusivamente amministrativa, senza nuova valutazione dell'additivo. È inoltre previsto un periodo transitorio che consente l'immissione sul mercato e l'utilizzo delle scorte esistenti fino al loro esaurimento.
Modifica puramente amministrativa del regolamento (CE) n. 1290/2008 per aggiornare il nome del titolare dell'autorizzazione di un additivo per mangimi a base di Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus farciminis.
Ambito di applicazione
Si applica all'autorizzazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo nell'Unione europea del preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) come additivo per mangimi. Riguarda gli operatori che commercializzano o utilizzano l'additivo, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale additivo. Non introduce nuove valutazioni di sicurezza e non incide sul contenuto tecnico dell'autorizzazione, ma solo sul nominativo del titolare. È previsto un regime transitorio per le scorte esistenti conformi alla disciplina precedente.
Modifica del titolare dell'autorizzazione per un additivo per mangimi a base di lattobacilli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/895 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1290/2008, che autorizzava un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) come additivo per mangimi. La finalità è esclusivamente quella di adeguare il nome del titolare dell'autorizzazione a seguito del trasferimento dei diritti di commercializzazione, senza modificare la sostanza tecnica dell'autorizzazione.
Presupposti e motivazione della modifica
La Commissione richiama l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, sulla base del quale Danisco (UK) Ltd ha chiesto di aggiornare il titolare dell'autorizzazione. Il richiedente ha indicato di aver trasferito i diritti di commercializzazione a STI Biotechnologie con effetto dal 12 novembre 2015. La Commissione precisa che la modifica è di natura puramente amministrativa e che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
Modifica normativa introdotta
L'articolo 1 dispone la sostituzione, nell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008, della denominazione "Danisco (UK) Ltd" con "STI Biotechnologie". In questo modo l'autorizzazione continua a riferirsi al medesimo additivo, ma con il nome aggiornato del soggetto titolare dei diritti di commercializzazione.
Regime transitorio per le scorte esistenti
Poiché non vi sono considerazioni di sicurezza che impongano un'applicazione immediata, l'articolo 2 introduce una disciplina transitoria. Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo, purché conformi alla normativa previgente, possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento. La misura consente quindi di evitare sprechi e interruzioni operative nella filiera mangimistica.
Entrata in vigore ed efficacia nell'Unione
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre il carattere generale e direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri, come tipico degli atti di questo tipo.
Disposizioni principali
Sostituzione del titolare dell'autorizzazione
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008, seconda colonna, la denominazione "Danisco (UK) Ltd" è sostituita da "STI Biotechnologie".
Natura della modifica e presupposto fattuale
La modifica è adottata su domanda presentata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in relazione al trasferimento dei diritti di commercializzazione del preparato a favore di STI Biotechnologie con effetto dal 12 novembre 2015. La Commissione precisa che si tratta di una modifica puramente amministrativa, senza nuova valutazione dell'additivo.
Periodo transitorio per le scorte esistenti
Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo, conformi alla disciplina previgente, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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