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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 371/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Salerno aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. rispetto a reati già giudicati con sentenze irrevocabili (tra cui delitti ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il rigetto era motivato dall'eterogeneità delle condotte e dall'ampiezza del periodo temporale; il ricorrente sosteneva invece l'esistenza di un "programma criminoso" unitario, essendosi i reati commessi nel medesimo contesto operativo e nell'ambito della stessa consorteria camorristica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha censurato la motivazione del giudice dell'esecuzione come generica e carente: mancavano l'esplicitazione e il richiamo degli elementi processuali che giustificassero il rigetto della richiesta di continuazione, e il provvedimento non aveva valutato adeguatamente i precedenti decisionali che lasciavano aperta la possibilità di applicare il vincolo della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La continuazione richiede l'esistenza di un "programma criminoso" unitario, originariamente progettato almeno nelle sue linee essenziali; non può confondersi con una generale tendenza a delinquere (recidiva, abitualità). La prova della preordinazione non può fondarsi su meri indizi o congetture; il giudice deve motivare concretamente la presenza o l'assenza del vincolo.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    I reati di cui all'art. 74 costituivano i titoli di reato oggetto della richiesta di continuazione: l'omogeneità del titolo può concorrere a fondare l'unicità del programma criminoso, ma da sola non è determinante se non valutata insieme agli altri elementi probatori e temporali.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione ex art. 671 c.p.p. è necessario dimostrare che le condotte siano parte di un progetto criminoso unitario concepito originariamente almeno nelle sue caratteristiche essenziali.
  • La continuazione è un istituto "favor rei" e non deve essere confusa con istituti punitivi legati alla reiterazione (recidiva, abitualità); richiede un diverso parametro di valutazione.
  • Il giudice che rigetta una richiesta di continuazione deve fornire motivazione concreta e richiamare gli elementi probatori che giustificano il diniego; valutazioni meramente assertive o generiche sono insufficienti e possono determinare annullamento in Cassazione.
  • L'omogeneità dei titoli di reato e l'appartenenza allo stesso contesto criminale (es. medesima consorteria) possono costituire elementi a favore della continuazione, ma vanno valutati unitamente a criteri temporali e alle caratteristiche delle condotte.
  • Se la giurisprudenza di legittimità precedente ha lasciato aperta la possibilità di applicare la continuazione, il giudice di merito deve motivare esplicitamente il perché ritenga contrario tale orientamento; l'assenza di tale valutazione favorisce il riformamento del provvedimento.

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