Risoluzione n. 95 del 16/12/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il cd. "bollino compenetrativo" non è più dovuto sui documenti relativi alle polizze assicurative commercializzate in Italia, anche per gli operatori in libera prestazione di servizi. Rimane invece ferma la compenetrazione tra imposta sulle assicurazioni e imposte di bollo e registro prevista dall’art. 16 della legge n. 1216/1961.
Bollino compenetrativo sulle polizze assicurative commercializzate in Italia
Bollino compenetrativo sulle polizze assicurative commercializzate in Italia
La risoluzione esamina se le imprese assicurative operanti in Italia, anche in regime di libera prestazione di servizi, debbano apporre il cd. "bollino compenetrativo" sui documenti relativi alle polizze assicurative commercializzate in Italia. L’Agenzia delle Entrate conclude che tale obbligo non è più operativo, pur restando valida la disciplina sostanziale della compenetrazione prevista dalla normativa sulle assicurazioni.
Quesito posto dall’istante
La società assicurativa istante, con sede legale in Olanda e operante in Italia in libera prestazione di servizi, chiede chiarimenti sull’applicabilità del bollino compenetrativo alle polizze assicurative commercializzate in Italia. Evidenzia che le compagnie italiane applicano il bollino su polizze, quietanze e altri documenti assicurativi e ricondice tale prassi all’art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che prevede la compenetrazione delle imposte di bollo e registro nell’imposta sulle assicurazioni. La società domanda quindi se anche gli operatori esteri in libera prestazione di servizi siano tenuti a tale adempimento.
Soluzione interpretativa del contribuente
L’istante sostiene di non essere tenuto ad apporre il bollino compenetrativo. Secondo la società, l’adempimento ha natura meramente formale ed è superato dall’evoluzione normativa.
Inquadramento normativo: legge n. 1216 del 1961
L’Agenzia richiama l’art. 16 della legge n. 1216 del 1961, che stabilisce che nelle imposte dovute in base alla legge sono compenetrate le imposte di bollo sui contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, nonché su ogni atto inerente all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei relativi contratti. La norma prevede inoltre che tali contratti, ricevute e quietanze sono esenti dall’imposta di registro e dalla formalità della registrazione.
Chiarimenti interpretativi richiamati dall’Agenzia
La circolare 27 giugno 1962, n. 39 viene richiamata per precisare che la compenetrazione ha carattere obiettivo e si limita agli atti attraverso i quali si esplicano le operazioni di acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi. La stessa circolare, tuttavia, affermava che restava operante l’obbligo per gli assicuratori, previsto dall’art. 15 del Regolamento n. 69 del 26 gennaio 1896, di apporre un proprio bollo speciale sugli atti e documenti per i quali sia applicabile la compenetrazione, con indicazione della ragione sociale e dell’ufficio del registro competente, nonché di depositarne l’impronta presso il medesimo ufficio con relativa certificazione.
Base normativa del cd. bollino compenetrativo
Secondo l’Agenzia, l’obbligo di apporre il cd. "bollino compenetrativo" non deriva dall’art. 16 della legge n. 1216 del 1961, ma dal R.D. 26 gennaio 1896, n. 69. In particolare, l’art. 15 di tale regolamento imponeva alle società e agli altri assicuratori di apporre un bollo speciale sugli avvisi, cartelli, fogli, atti e registri per i quali la tassa di bollo era compenetrata in quella d’assicurazione, indicando:
- il nome e la sede della società o ditta assicuratrice;
- la denominazione e la sede dell’ufficio al quale veniva pagata la tassa di assicurazione compensativa di quella di bollo.
La disposizione prevedeva inoltre la presentazione all’ufficio demaniale competente di una dichiarazione con l’impronta del bollo e il rilascio di un certificato di presentazione.
Abrogazione della norma regolamentare e conseguenze
L’Agenzia rileva che il Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 69 è stato abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, adottato in attuazione dell’art. 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Per effetto di tale abrogazione, l’obbligo di apporre il bollino compenetrativo sui documenti relativi alle polizze assicurative commercializzate in Italia non risulta più operativo.
Esito finale
Resta ferma la compenetrazione tra imposta sulle assicurazioni e imposte di bollo e registro prevista dall’art. 16 della legge n. 1216 del 1961, ma non sussiste più l’obbligo formale di apporre il bollino compenetrativo sui documenti assicurativi. L’Agenzia indica inoltre che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché i principi espressi siano applicati dalle strutture dipendenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 16 dic 2013Risoluzione n. 96 del 16/12/2013
- Risoluzione · 17 dic 2013Risoluzione n. 97 del 17/12/2013
- Risoluzione · 13 dic 2013Risoluzione n. 93 del 13/12/2013
- Risoluzione · 13 dic 2013Risoluzione n. 94 del 13/12/2013
- Risoluzione · 19 dic 2013Risoluzione n. 99 del 19/12/2013
- Risoluzione · 19 dic 2013Risoluzione n. 98 del 19/12/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →