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Risoluzione

Risoluzione n. 93 del 13/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il regime IVA applicabile alle prestazioni sanitarie riabilitative rese da una cooperativa sociale accreditata con il SSR/NSSR. Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 228/2012, l’opzione tra esenzione e aliquota agevolata non è più generale: per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 si applica il 10%, mentre per quelli stipulati entro tale data resta possibile il 4% o l’esenzione; l’accreditamento è irrilevante ai fini della scelta del regime.

IVA sulle prestazioni sociosanitarie rese da cooperative sociali

IVA sulle prestazioni sociosanitarie rese da cooperative sociali

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle prestazioni sanitarie riabilitative rese da una cooperativa sociale accreditata con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. Il chiarimento si concentra sugli effetti delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 228/2012 e sulla permanenza o meno dell’opzione tra esenzione e aliquota agevolata.

Quesito prospettato

La cooperativa istante svolge attività di erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 833/1978 in favore di disabili fisici, psichici e sensoriali. Essa rappresenta di essere accreditata con il SSR e il SSN e di stipulare annualmente un accordo contrattuale con l’ASL competente ai sensi dell’articolo 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992.

L’istante sostiene che il servizio sia erogato come servizio pubblico per conto del sistema sanitario e che l’accordo contrattuale attribuisca al soggetto accreditato una qualificazione istituzionale di gestore del servizio pubblico. Su tale base chiede se possa continuare ad applicare l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 331, della legge n. 296/2006, cioè la scelta tra regime IVA di esenzione e assoggettamento a IVA con aliquota agevolata.

Posizione della cooperativa

La cooperativa ritiene di non rientrare tra le fattispecie introdotte dall’articolo 1, commi 488-490, della legge n. 228/2012, che avrebbero reso obbligatoriamente imponibili le operazioni. In particolare, poiché eroga prestazioni esclusivamente sanitarie e non socio-sanitarie o sociali, in regime di accreditamento con il SSR, ritiene di poter continuare a scegliere tra:

  • esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972;
  • applicazione dell’IVA con aliquota agevolata.

Evoluzione normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo di riferimento:

  • il numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633/1972 prevedeva l’IVA al 4% per determinate prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative e loro consorzi;
  • l’articolo 1, comma 331, della legge n. 296/2006 interpretava estensivamente tale norma e salvava la facoltà delle cooperative sociali di optare per la previsione di cui all’articolo 10, comma 8, del d.lgs. n. 460/1997;
  • l’articolo 1, commi 488-490, della legge n. 228/2012 ha modificato la disciplina, prevedendo:
    • l’abrogazione del numero 41-bis);
    • l’introduzione del numero 127-undevicies) nella tabella A, parte terza, con IVA al 10% per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in generale;
    • la soppressione dei primi due periodi del comma 331 della legge n. 296/2006;
    • l’applicazione delle nuove disposizioni alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Chiarimenti interpretativi e effetti della riforma

La circolare n. 12 del 3 maggio 2013, richiamata nella risoluzione, ha precisato che, dal 1° gennaio 2013, per le cooperative sociali e i loro consorzi viene meno la possibilità di optare tra esenzione IVA e assoggettamento ad aliquota agevolata secondo il previgente assetto.

Secondo l’Agenzia, il nuovo numero 127-undevicies) consente l’applicazione dell’aliquota del 10% solo quando le prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Per i contratti stipulati entro tale data, resta invece applicabile il previgente regime alternativo:

  • IVA al 4% ai sensi del soppresso numero 41-bis);
  • oppure regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972.

Applicazione al caso concreto

La cooperativa svolge prestazioni sanitarie riabilitative riconducibili al numero 18) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972, rese in favore di soggetti disabili che rientrano tra quelli indicati dal numero 27-ter) del medesimo articolo. Di conseguenza, tali prestazioni rientrano anche nell’ambito del numero 127-undevicies).

La risoluzione conclude che:

  • si applica l’IVA al 10% se le prestazioni sono rese in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni stipulati dopo il 31 dicembre 2013;
  • si applica l’IVA al 4% ovvero il regime di esenzione se le prestazioni sono rese in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2013.

Irrilevanza dell’accreditamento

L’Agenzia precisa che è irrilevante, ai fini del regime IVA, la circostanza che l’attività sia svolta in regime di accreditamento. L’accreditamento, disciplinato dagli articoli 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, è una qualificazione soggettiva obbligatoria per gli enti che operano nel sistema sanitario pubblico, ma il regime IVA va individuato con riferimento all’esistenza degli accordi contrattuali stipulati con le amministrazioni competenti.

Gli accordi tra la cooperativa e l’ASL competente sono quindi considerati, ai fini qui rilevanti, come “contratti” ai sensi dell’articolo 1, comma 490, della legge n. 228/2012.

Esito finale

La risoluzione conferma che la cooperativa non può continuare ad applicare in via generale l’opzione tra esenzione e aliquota agevolata per le prestazioni considerate. Il trattamento dipende dalla data di stipula dei contratti di appalto o convenzione: 10% per quelli successivi al 31 dicembre 2013, mentre per quelli anteriori permane la disciplina previgente con possibilità di 4% o esenzione.

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