Risoluzione n. 99 del 19/12/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate conferma che Serbia e Montenegro vanno considerati compresi nella white list del D.M. 4 settembre 1996 e, se i titoli hanno natura di obbligazioni, i relativi rendimenti scontano l’imposta sostitutiva del 12,50%.
Tassazione agevolata al 12,50% dei rendimenti di titoli di Stato di Serbia e Montenegro
Tassazione dei rendimenti di titoli di Stato di Serbia e Montenegro
La risoluzione n. 99/E del 19 dicembre 2013 affronta il corretto trattamento fiscale dei rendimenti di titoli di Stato emessi da Serbia e Montenegro, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria e del regime agevolato previsto per i titoli emessi da Stati inclusi nella cosiddetta white list.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente, titolare di alcuni titoli di Stato emessi da Serbia e Montenegro, rileva che la circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 conferma l’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai titoli di Stato italiani e a quelli dei Paesi inclusi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996. Poiché in tale elenco figurerebbe la sola Jugoslavia, Stato non più esistente, e non Serbia o Montenegro, chiede quale sia il corretto trattamento fiscale dei rendimenti percepiti.
Soluzione interpretativa del contribuente
Il contribuente sostiene che, come chiarito dalla circolare n. 33/E del 18 aprile 2002, la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia continua a trovare applicazione nei confronti di Serbia e Montenegro. Da ciò deduce che tali Stati debbano considerarsi ricompresi nella white list e che, pertanto, ai rendimenti dei titoli si debba applicare l’imposta sostitutiva del 12,50%.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 2, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto un’aliquota unica del 20% sui redditi di natura finanziaria. Tuttavia, il comma 7 della medesima disposizione prevede alcune eccezioni, tra cui:
- i rendimenti dei titoli pubblici italiani di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e dei titoli equiparati;
- i proventi derivanti da obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista emanata ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR.
Dal 1° gennaio 2012, per effetto del D.L. n. 138/2011, il trattamento degli interessi e degli altri proventi dei titoli emessi dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni è regolato esclusivamente dall’articolo 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, che prevede un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, indipendentemente dalla durata del titolo.
La circolare n. 11/E del 2012 precisa inoltre che, per i titoli emessi da Stati esteri, l’aliquota del 12,50% si applica solo ai titoli aventi le caratteristiche proprie delle obbligazioni, cioè che prevedono il rimborso a scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata.
Individuazione della white list
In attesa del decreto ministeriale previsto dall’articolo 168-bis del TUIR, l’Agenzia afferma che per individuare i Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni occorre fare riferimento al D.M. 4 settembre 1996 e alle successive modifiche e integrazioni apportate dai decreti del:
- 25 marzo 1998;
- 16 dicembre 1998;
- 17 giugno 1999;
- 20 dicembre 1999;
- 5 ottobre 2000;
- 14 dicembre 2000;
- 27 luglio 2010.
Pur essendo nella lista indicata la sola ex Jugoslavia, e non Serbia e Montenegro, l’Agenzia ritiene che tali Stati vi siano compresi in base ai principi di successione nei trattati contro le doppie imposizioni.
Continuità delle convenzioni contro le doppie imposizioni
La risoluzione richiama la circolare n. 33/E del 18 aprile 2002, secondo cui per gli Stati sorti dalla disgregazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che abbiano dichiarato espressamente di succedere alle entità sovrane preesistenti, continuano ad applicarsi i trattati stipulati in precedenza.
È inoltre richiamata la risoluzione n. 421/E del 31 ottobre 2008, che ha ribadito l’applicabilità della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Jugoslavia agli Stati sorti a seguito della dissoluzione di quest’ultima.
Con specifico riferimento ai due Stati interessati:
- la Repubblica di Serbia si è dichiarata Stato successore della ex Jugoslavia, assumendo gli obblighi del trattato stipulato nel 1984 tra Italia e Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;
- il Governo del Montenegro ha confermato, in un memorandum con il Governo italiano relativo alla successione degli accordi bilaterali anteriori all’indipendenza del 3 giugno 2006, la validità del trattato;
- inoltre, le autorità montenegrine hanno confermato la disponibilità a scambiare informazioni in materia fiscale.
Conclusione dell’Agenzia
Alla luce di tali elementi, l’Agenzia conclude che la Repubblica di Serbia e la Repubblica del Montenegro possono essere ricomprese nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996. Di conseguenza, a condizione che i titoli posseduti abbiano le caratteristiche proprie delle obbligazioni, ossia prevedano il rimborso a scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata, è corretta l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50% ai rendimenti dei titoli di Stato emessi da Serbia e Montenegro.
Indicazione finale
La risoluzione conferma quindi la tesi del contribuente e dispone che le Direzioni regionali vigilino sull’osservanza dei principi enunciati da parte delle strutture periferiche dell’Agenzia.
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