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Risoluzione

Risoluzione n. 96 del 16/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione stabilisce che nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione il documento di accettazione/offerta che perfeziona il contratto è soggetto a imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, del DPR 642/1972, mentre le mere offerte non accettate non rilevano. Non si applica l’art. 24 della Tariffa, parte seconda, invocato dal contribuente, perché la procedura MEPA integra una scrittura privata e non una semplice corrispondenza.

Imposta di bollo sui documenti di offerta e accettazione nel MEPA

Imposta di bollo nel MEPA sui documenti di offerta e accettazione

La risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 affronta il trattamento ai fini dell’imposta di bollo dei documenti elettronici di offerta e accettazione utilizzati nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA). L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il documento che perfeziona il contratto nell’ambito della procedura MEPA è assoggettato a bollo secondo le regole ordinarie previste per le scritture private.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA spa chiede chiarimenti sul corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, dei documenti di offerta e accettazione relativi all’approvvigionamento di beni e servizi tra Enti e fornitori nel MEPA. I documenti sono redatti in formato elettronico, firmati digitalmente solo dal soggetto che li emana e scambiati tramite la piattaforma del MEPA, in conformità all’art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società istante ritiene che i documenti in questione rientrino nell’art. 24 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e che quindi siano soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto:

  • l’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a bollo fin dall’origine le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, anche unilaterali, destinate a provare tra le parti;
  • l’art. 24 della Tariffa, parte seconda, che prevede invece il bollo solo in caso d’uso per gli atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, anche se contenenti clausole di cui all’art. 1341 c.c.;
  • l’art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, il quale dispone che il contratto nel MEPA è stipulato per scrittura privata e può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, i documenti di offerta e accettazione del MEPA non possono essere ricondotti all’art. 24 della Tariffa, parte seconda, perché non si tratta di semplice corrispondenza, ma di atti che si inseriscono in una procedura specifica di formazione del contratto per via elettronica e telematica.

Il MEPA è descritto come un mercato digitale accessibile alle pubbliche amministrazioni e ai soli fornitori previamente abilitati, i quali presentano beni e servizi in catalogo e formulano offerte pubbliche anche a seguito di richieste specifiche delle amministrazioni. La pubblica amministrazione, individuata l’offerta conforme, conclude il contratto tramite il documento di stipula.

Natura del documento di stipula e perfezionamento del contratto

Il documento di stipula, pur essendo firmato digitalmente solo dall’amministrazione, è considerato sufficiente a instaurare il rapporto contrattuale, perché la volontà del fornitore risulta già manifestata con l’inserimento dell’offerta nel sistema.

L’Agenzia sottolinea che, ai sensi dell’art. 328, comma 5, del DPR n. 207/2010, il contratto nel MEPA è stipulato per scrittura privata e lo scambio dei documenti digitali di offerta e accettazione rappresenta una particolare modalità di stipula di tale scrittura privata.

Assoggettamento a imposta di bollo

Dal fac-simile del documento di accettazione esaminato risulta che esso contiene tutti gli elementi essenziali del contratto, tra cui:

  • amministrazione aggiudicatrice;
  • fornitore aggiudicatario;
  • oggetto della fornitura;
  • dati identificativi, tecnici ed economici;
  • informazioni per consegna e fatturazione.

Per tale ragione, il documento di accettazione dell’offerta presentata da un fornitore abilitato deve essere assoggettato a imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Addebito dell’imposta

L’imposta assolta sul documento di accettazione può essere addebitata al soggetto che presenta l’offerta, ossia al fornitore. La soluzione è coerente con l’art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, secondo cui il contratto concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, e il soggetto aggiudicatore deve assicurare anche il rispetto delle norme sull’imposta di bollo.

Offerte non accettate

Le offerte economiche presentate dagli operatori economici che non sono seguite dall’accettazione della pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini del bollo. Tali offerte sono qualificate come mere proposte contrattuali, efficaci fino al termine previsto dalla procedura, ma prive di effetti giuridici se non perfezionate con l’accettazione.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni impartite e i principi espressi siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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