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Risoluzione

Risoluzione n. 97 del 17/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA dei servizi resi dalla banca depositaria agli OICR/SGR, distinguendo tra attività di custodia e amministrazione imponibili, attività di gestione esenti e attività di controllo e sorveglianza imponibili. Definisce inoltre la possibilità di rivalsa dell’IVA accertata dopo il pagamento definitivo, l’uso convenzionale della percentuale del 28,3% per le nuove convenzioni, le modalità di regolarizzazione delle fatture 2013 e il regime di esenzione per il servizio di calcolo del NAV affidato a terzi.

Regime IVA delle attività della banca depositaria e del calcolo NAV

Regime IVA delle attività della banca depositaria e del calcolo NAV

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle commissioni corrisposte dalle SGR alle banche depositarie per servizi resi nell’ambito degli OICR. Il documento si colloca nel solco della giurisprudenza UE e della prassi amministrativa, e fornisce chiarimenti sia per le annualità pregresse sia per i rapporti contrattuali futuri.

Quadro generale e presupposti della questione

La questione nasce dall’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, secondo cui i servizi di controllo e sorveglianza prestati dalla banca depositaria non rientrano nella nozione di gestione di fondi comuni di investimento e, quindi, non beneficiano dell’esenzione IVA.

Gli Uffici hanno contestato, nei controlli sulle annualità pregresse, il mancato assoggettamento a IVA del corrispettivo unitario pattuito per una pluralità di attività svolte dalla banca depositaria, ritenendo non scindibile la quota imponibile da quella esente in presenza di un unico contratto. Nello stesso contesto è stata contestata alle SGR anche l’omessa autofatturazione dell’IVA, con applicazione della sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997.

A seguito di un’analisi condivisa con operatori del settore, l’Amministrazione ha individuato nella misura del 28,3% la quota del corrispettivo complessivo riferibile all’attività di controllo e sorveglianza, calcolata al netto della parte relativa alla custodia e amministrazione dei beni degli OICR.

Qualificazione IVA delle attività della banca depositaria

La risoluzione distingue le prestazioni rese dalla banca depositaria in tre categorie:

  • attività di custodia e amministrazione: imponibili ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 4), d.P.R. n. 633/1972;
  • attività relative alla gestione dei fondi comuni di investimento: esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633/1972;
  • attività di controllo e sorveglianza di cui all’art. 38 del TUF: imponibili, in quanto escluse dall’ambito della “gestione” secondo la sentenza C-169/04.

La risoluzione richiama inoltre la risoluzione n. 75/E del 20 aprile 2007, che aveva già chiarito che sono esenti le prestazioni indispensabili al processo produttivo legato alla gestione del fondo, purché non autonome e distinte rispetto all’ordinaria attività di gestione. Le funzioni proprie della banca depositaria, invece, sono ricondotte al controllo e alla sorveglianza, non alla gestione esente.

Annualità anteriori al 2013: rivalsa dell’imposta accertata

Per le annualità pregresse, la risoluzione chiarisce che il diritto di rivalsa previsto dall’art. 60, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972 può essere esercitato solo dopo la definizione dell’accertamento e il pagamento dell’imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni eventualmente dovute e degli interessi.

Sono richiamati come esempi di definizione definitiva:

  • mancata impugnazione nei termini;
  • acquiescenza;
  • adesione;
  • conciliazione giudiziale;
  • passaggio in giudicato della sentenza tributaria.

Non è invece ammessa la rivalsa per imposte versate a seguito di atti non ancora divenuti definitivi. La disposizione si applica agli accertamenti divenuti definitivi dopo il 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore della modifica normativa introdotta dal d.l. n. 1/2012.

Se l’imposta definitivamente accertata è pagata a rate, il diritto di rivalsa può essere esercitato progressivamente con riferimento al pagamento delle singole rate.

Future convenzioni tra banca depositaria e SGR

Per le nuove convenzioni, o per la revisione di quelle già in essere, la risoluzione afferma che deve essere data evidenza al corrispettivo imputabile all’attività di banca depositaria.

È possibile assumere convenzionalmente come quota imponibile il 28,3% del totale dei corrispettivi dovuti alla banca depositaria, in quanto tale percentuale è stata individuata a valle di un’analisi rappresentativa del peso delle attività di controllo e sorveglianza, al netto della custodia e amministrazione titoli.

La percentuale può essere utilizzata per tutte le tipologie di OICR, indipendentemente:

  • dall’oggetto dell’investimento;
  • dal modello organizzativo adottato.

Resta però salva la facoltà delle parti di pattuire una percentuale diversa, purché la stessa sia fondata su criteri oggettivamente riscontrabili e rappresenti l’effettivo peso delle attività imponibili rispetto al complesso dei servizi resi.

Regolarizzazione per il 2013 e modalità di fatturazione

Per il 2013, se le parti intendono applicare la percentuale del 28,3%, la banca depositaria deve emettere note di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, a integrazione delle fatture già emesse in esenzione IVA per i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno.

Non si prevede lo storno delle fatture con emissione di nuove fatture, ma una regolarizzazione mediante nota di variazione.

La regolarizzazione deve avvenire, in via generale, entro i termini di liquidazione IVA previsti per la fattura originaria. Se tali termini sono già scaduti, la nota di variazione deve richiamare il codice della liquidazione relativa alla fattura originaria.

Sul piano sanzionatorio, la risoluzione richiama le stesse considerazioni già svolte per i controlli sulle annualità pregresse: in ragione della complessità e dell’incertezza del quadro interpretativo, sussistono obiettive condizioni di incertezza che escludono l’applicazione delle sanzioni amministrative, fermo restando il pagamento degli interessi moratori.

Regime IVA del servizio di calcolo del NAV

Per il servizio di calcolo del valore unitario della quota di ciascun fondo, delegato dalla SGR a un soggetto terzo, la risoluzione afferma la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA.

La conclusione si fonda sui principi della sentenza C-169/04, che ammette l’esenzione per i servizi di gestione amministrativa e contabile quando costituiscono un insieme distinto, valutato globalmente, idoneo a svolgere funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo.

Il servizio di determinazione del NAV è considerato una funzione specifica ed essenziale della gestione dei fondi comuni di investimento. Restano esclusi dall’esenzione i meri servizi materiali o tecnici, come la semplice messa a disposizione di un sistema informatico.

Principio finale e indirizzo agli uffici

La risoluzione conclude confermando l’orientamento interpretativo dell’Amministrazione e invita le Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni fornite siano osservate dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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