Cassazione Penale, Sentenza n. 11771/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) eccezione di incompetenza territoriale (violazione artt. 8 e 9 c.p.p.), sostenendo che il luogo di commissione del reato sarebbe il comune di Barletta, dove si trovava al momento del mancato versamento della cauzione, o al più la sede dell'ente presso cui andava effettuato il versamento (Roma); (2) violazione dell'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione, deducendo l'impossibilità materiale di versare la cauzione per condizioni economiche e per lo stato di detenzione (detenzione iniziata il 18/10/2019, ossia dopo la notifica del provvedimento che imponeva la cauzione ma prima della scadenza del termine per il deposito).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la contravvenzione di cui al comma 4 dell'art. 76 d.lgs. 159/2011 non è prescritta in ragione della disciplina derivante dalla legge n. 103/2017 (sospensione del termine). Sulla incompetenza territoriale, la Corte ha ritenuto che il deposito della cauzione va considerato come realizzato presso l'Ufficio dell'Autorità giudiziaria che ha disposto il versamento (ossia l'ufficio che ordina, sostituisce, cura la denuncia in caso di inadempimento e decide sulla restituzione o confisca), per cui il reato omissivo si consuma nel luogo in cui ha sede tale Ufficio; le prospettazioni tese a spostare la competenza in altro luogo sono state ritenute infondate. Quanto all'allegata impossibilità di adempiere, la Corte ha rilevato che la documentazione richiamata dai giudici di merito dimostra che l'imputato non ha mai versato la cauzione: la detenzione sopravvenuta non giustifica l'assenza di versamento e le censure costituiscono mere richieste di rivalutazione (non ammissibili in cassazione). Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il comma configura un reato omissivo consistente nel mancato deposito della cauzione nei termini; il luogo del reato è quello dell'Ufficio dell'Autorità giudiziaria che ha disposto il versamento, non il luogo materiale dove si trova il soggetto o l'ente tecnico che ricevrebbe il pagamento
legge n. 103 del 2017
Si è ravvisata l'applicabilità della disciplina che ha determinato la sospensione del decorso della prescrizione per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019; di conseguenza la contravvenzione non è estinta per prescrizione
artt. 8 e 9 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla competenza territoriale; la Corte ha ritenuto che, alla luce della natura omissiva del fatto, la competenza territoriale va individuata nel luogo dell'Ufficio giudiziario che ha ordinato il deposito e non in base al luogo materiale del soggetto o dell'ente incaricato del versamento
Massime di principio
- Per i reati omissivi collegati al mancato deposito di somme su disposizione dell'autorità giudiziaria, il luogo di consumazione è il luogo dell'Ufficio giudiziario che ha ordinato il versamento: la competenza territoriale segue tale Ufficio, non il luogo materiale dove si trovava l'imputato al momento del mancato versamento
- La prova dell'impossibilità di adempiere (es. detenzione che renda oggettivamente impossibile il versamento) deve essere documentata concretamente e non basata su mere affermazioni: la semplice situazione economica o la detenzione sopravvenuta non escludono l'obbligo se non si dimostra l'impossibilità reale di effettuare il versamento
- La Cassazione non è luogo per una complessiva rivalutazione della prova: censure che si limitano a proporre diverse valutazioni probatorie o a riproporre fatti già valutati dal merito sono generalmente infondate
- L'applicazione di norme che incidono sui termini di prescrizione (es. legge 103/2017) deve essere verificata temporalmente rispetto alla consumazione del reato; la sospensione prevista può impedire l'estinzione per prescrizione
- In sede di determinazione della competenza territoriale va considerata la funzione giuridica (chi ordina, cura l'adempimento, dispone sostituzioni e decide sulla restituzione) più che la mera logistica o sede dell'ente che materialmente incassa pagamenti
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