Sentenza n. 901/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento - dei provvedimenti con cui lo Sportello unico per l’immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta in favore di lavoratore, e segnatamente: a) cod. P-CT/L/Q/2023/100352, relativo ad -OMISSIS-; b) cod. P-CT/L/Q/2023/-OMISSIS-, relativo a -OMISSIS-; c) cod. P-CT/L/Q/2023/100376, relativo a -OMISSIS-; d) cod. P-CT/L/Q/2023/-OMISSIS-, relativo a -OMISSIS-; e) cod. P-CT/L/Q/2023/100388, relativo a Gaabout Anis; f) cod. P-CT/L/Q/2023/-OMISSIS-, relativo a -OMISSIS-; g) cod. P-CT/L/Q/2023/100401, relativo a -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti dello Sportello unico per l’immigrazione di revoca di sette nulla osta al lavoro subordinato rilasciati nell’ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso cumulativo, sette provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di lavoratori stranieri. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 e dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che le cause ostative alla revoca fossero tassativamente circoscritte agli elementi previsti dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione, assumendo che gli atti fossero fondati su motivazioni stereotipate e sul generico richiamo a un parere ostativo dello Sportello unico. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che il richiamo al parere ostativo, non specificamente individuato né reso disponibile, non integrasse una valida motivazione per relationem. L’Amministrazione resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il provvedimento fosse imputabile alla Regione. Il ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la richiesta di integrazione documentale e la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, né di avervi dato riscontro; non ha inoltre dimostrato in giudizio la completezza della documentazione prodotta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che i provvedimenti non recavano elementi indicativi della provenienza regionale e che l’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 individua nello Sportello unico per l’immigrazione, quale articolazione del Ministero dell’Interno, l’organo competente ad adottare il provvedimento conclusivo. L’intesa istituzionale del 2006 tra Ministero e Regione è stata ritenuta inidonea a modificare la competenza stabilita dalla legge, potendo riguardare soltanto la collaborazione istruttoria. Il Collegio ha inoltre dichiarato ammissibile il ricorso cumulativo, poiché i sette provvedimenti derivavano dalla medesima istanza del datore di lavoro e presentavano identico contenuto e apparato motivazionale. Nel merito, ha ritenuto infondate entrambe le censure. La revoca prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 non è limitata agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma può riguardare ogni mancanza dei requisiti prescritti per l’ingresso del lavoratore straniero, compresi la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, l’attività nei settori ammessi dal decreto flussi e l’asseverazione del consulente del lavoro. Pur denominata revoca, essa non costituisce esercizio dell’autotutela ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma una decadenza accertativa o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di verifica dei requisiti. Il richiedente è tenuto, secondo il principio di collaborazione e il criterio di autoresponsabilità, a produrre la documentazione necessaria a consentire tale verifica. Poiché i provvedimenti erano plurimotivati, la legittimità di una sola ragione era sufficiente a sostenerli. Nel caso concreto, il ricorrente aveva ricevuto sia la richiesta di documenti sia la comunicazione di avvio del procedimento, ma non aveva presentato osservazioni né integrato la documentazione; neppure in giudizio aveva dimostrato la completezza del corredo documentale. La mancata produzione dei documenti richiesti comportava quindi l’insufficiente dimostrazione dei requisiti e giustificava la revoca dei nulla osta. Le spese sono state compensate per l’oggettiva peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Lo sportello unico per l’immigrazione, [...] a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi [...]
La norma individua nello Sportello unico per l’immigrazione, quale articolazione del Ministero dell’Interno, l’organo competente ad adottare il provvedimento conclusivo sul nulla osta al lavoro.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Disciplina il rilascio del nulla osta subordinandolo al rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali e all’acquisizione delle informazioni dalla questura.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Rileva quale disposizione contenente ulteriori elementi ostativi considerati dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro [...] la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate [...] in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa.
Attribuisce allo Sportello unico il compito di verificare regolarità, completezza e idoneità della documentazione, nonché la capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle richieste.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
Consente il rilascio del nulla osta anche prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, prevedendo che il successivo accertamento di tali elementi comporti la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto, tuttavia, la revoca è stata ritenuta sorretta dalla concorrente ragione dell’omessa integrazione documentale.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Disciplina la motivazione per relationem; il Collegio non ha ritenuto necessario esaminare specificamente la censura relativa al parere ostativo, essendo sufficiente la legittimità dell’altra motivazione autonoma.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Non si applica alla revoca del nulla osta esaminata, che il TAR qualifica come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria, non come autotutela discrezionale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Fondamento del principio di collaborazione tra amministrazione e privato, collegato al criterio di autoresponsabilità del richiedente nella produzione della documentazione necessaria.
art. 71, comma 2, c.p.a.
Richiamato per l’istanza di prelievo, senza incidere sulla decisione di merito.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 non è circoscritta agli elementi ostativi tipizzati dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma può conseguire all’accertamento della mancanza di qualsiasi requisito prescritto dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero, inclusi quelli relativi alla capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, al settore produttivo ammesso e alla documentazione richiesta.
- La revoca del nulla osta prevista dalla disciplina del decreto flussi, pur così denominata, non costituisce revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma decadenza accertativa o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di verifica della permanenza o della sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio.
- Il richiedente un nulla osta al lavoro subordinato è tenuto, in applicazione del principio di collaborazione e del criterio di autoresponsabilità, a produrre la documentazione necessaria e a riscontrare le richieste di integrazione formulate dallo Sportello unico per l’immigrazione; l’omessa produzione impedisce la dimostrazione dei requisiti e può giustificare la revoca del titolo.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerne la validità; il rigetto delle censure relative a una ragione autonoma rende superfluo l’esame delle censure relative alle altre.
- L’intesa tra Ministero dell’Interno e Regione concernente la collaborazione istruttoria nei procedimenti di assunzione di lavoratori stranieri non può derogare alla competenza attribuita dalla legge allo Sportello unico per l’immigrazione quale articolazione ministeriale, né trasferire alla Regione il potere di adottare il provvedimento conclusivo.
- È ammissibile il ricorso cumulativo contro più provvedimenti quando essi derivino dalla medesima istanza, appartengano allo stesso procedimento e presentino identico contenuto e apparato motivazionale, consentendo una valutazione unitaria dei vizi dedotti.
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