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Sentenza

Sentenza n. 254/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Oristano n. 62/2024, depositata e resa pubblica il 03.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 976/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 05.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.

Giustizia amministrativa202501219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 aprile 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a percepire il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi legali, e aveva condannato il Ministero all'erogazione del beneficio. Secondo il ricorrente, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione e potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il giudice ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse opportuna in concreto, sia perché era stata già prevista la nomina del commissario ad acta, sia per le ulteriori ragioni ostative richiamate dall'Adunanza Plenaria: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, nonché di importo modesto e facoltativo, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente al giudice di imporre una penalità di mora, valutandone ammissibilità e concreta opportunità.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa nei confronti della pubblica amministrazione quando ricorrano ragioni ostative concrete, oltre all'ipotesi di manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dell'obbligo pecuniario nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell'avvalimento, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.

  • art. 15 c.p.c.

    È richiamato dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo quanto esposto nella sentenza, per il limite della manifesta iniquità della penalità di mora, cui si aggiungono nei confronti del debitore pubblico ulteriori ragioni ostative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale l'erogazione di un beneficio economico, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale della pronuncia entro un nuovo termine giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi e consentendo, ove necessario, il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente dovuta nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono sussistere autonome ragioni ostative connesse alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire, nel caso concreto, una ragione per non applicare contestualmente l'astreinte, soprattutto quando l'esecuzione richieda un procedimento articolato, coinvolga più strutture amministrative e soggetti esterni e il ritardo sia collegato a un contenzioso seriale di eccezionale entità.
  • La modestia dell'importo e la natura non essenziale, meramente incentivante e di impiego facoltativo del beneficio da eseguire possono concorrere a escludere, in concreto, la penalità di mora nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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