Sentenza n. 698/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 336/2024 del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali o rivalutazione, in via alternativa, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto né dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso. In assenza di prova dell’adempimento, ha riconosciuto la perdurante inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente per le annualità indicate nel titolo, con attribuzione degli interessi legali o della rivalutazione secondo quanto stabilito dalla sentenza ottemperanda, senza cumulo tra le due voci. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, precisando che egli agirà quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell’amministrazione. Il commissario dovrà intervenire, su richiesta della ricorrente, entro 90 giorni dalla richiesta successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero, adottando tutti gli atti necessari, compreso l’ordine alla struttura tecnica competente di consentire la registrazione e l’attivazione della carta anche senza la qualifica di docente di ruolo. La domanda di penalità di mora è stata respinta: l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. esclude l’astreinte quando sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto sono state ritenute ostative la complessità gestionale derivante dal contenzioso seriale e l’esiguità del debito, che avrebbe reso la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce giurisdizionali e degli altri titoli esecutivi.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stato ritenuto applicabile perché il giudizio di ottemperanza riguardava una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la concessione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo” e “altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e il rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive, la sua applicazione risulti iniqua o comunque ostativa.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Costituisce, secondo il giudicato da eseguire, il titolo per il riconoscimento degli interessi legali o della rivalutazione, da attribuire in via alternativa e non cumulativa.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo del giudice ordinario è passato in giudicato e, nei confronti delle amministrazioni soggette alla disciplina dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di porre in essere gli adempimenti puntualmente necessari all’attuazione della pronuncia e fissare un termine per l’adempimento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente; può adottare anche atti amministrativi di contenuto vario, purché funzionali e necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, in concreto, la complessità organizzativa dell’amministrazione e l’esiguità dell’obbligazione rendano la sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- Quando il giudicato riconosce interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, tali accessori spettano secondo il titolo in via alternativa e non possono essere riconosciuti cumulativamente.
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