Cassazione Civile, Ordinanza n. 23876/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi del consulente nominato dal Procuratore generale per individuare le modalità di demolizione di un immobile abusivo, in esecuzione di una sentenza penale di condanna passata in giudicato. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione proposta dalla società contro il decreto, ritenendo che l'ordine di demolizione, pur adottato dal giudice penale, avesse natura di sanzione amministrativa autonoma ed fosse eseguibile nei confronti di chiunque risultasse proprietario del bene, anche se non autore del reato; di conseguenza, la società acquirente dell'immobile abusivo doveva subire la demolizione e sopportarne le spese. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che i compensi del consulente costituiscono spese di esecuzione della sentenza penale di condanna e che, quindi, devono gravare solo sui responsabili del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c., poiché il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione si era svolto senza la partecipazione del consulente, titolare del credito contestato, e dei soggetti condannati in sede penale, titolari passivi del rapporto di debito. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità del giudizio e della pronuncia, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
d.P.R. n. 115 del 2002
Le spese processuali anticipate dallo Stato possono essere recuperate nei confronti dei soggetti tenuti al relativo pagamento nel procedimento di esecuzione della sentenza penale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi di un ausiliario nominato nell'esecuzione di una sentenza penale devono partecipare tutti i soggetti la cui posizione giuridica è incisa dalla decisione: sia il titolare del credito sia i soggetti passivi del rapporto di debito.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta nullità della decisione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Le spese dell'attività svolta per l'esecuzione della sentenza penale seguono il regime previsto per le spese processuali anticipate dallo Stato e non possono essere decise validamente senza la partecipazione dei soggetti su cui esse vengono poste a carico.
Come è indicizzato
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