Sentenza del 25/03/2021 n. 259 - Comm. Trib. Prov. Torino
Tributi locali - Imposta pubblicità - Contratto di franchising - Solidarietà nel pagamento dell'imposta tra franchisor e franchisee - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla responsabilità per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità: se, in presenza di contratti di franchising e dell'utilizzo di un marchio, sussista solidarietà tra il soggetto che dispone del mezzo pubblicitario (obbligato principale) e il soggetto pubblicizzato/fornitore dei beni o servizi (obbligato in via secondaria).
La decisione
Il giudice ha accolto la tesi dell'Amministrazione: ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/1993 esiste solidarietà nell'obbligazione tributaria tra chi dispone del mezzo pubblicitario e chi produce/vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. Nei contratti di franchising l'utilizzo del marchio determina la solidarietà tra franchisor e franchisee e la pretesa impositiva può essere rivolta indifferentemente a ciascuno dei soggetti obbligati; non vige un beneficio di escussione preventiva a favore dell'obbligato principale.
Norme richiamate
art. 6 D.Lgs. 507/1993
L'articolo individua quale soggetto passivo principale chi dispone del mezzo di diffusione pubblicitaria e dispone una solidarietà dell'obbligazione con chi produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati; tale solidarietà si applica anche ai rapporti di franchising con utilizzo del marchio.
Massime di principio
- Quando è contestata l'imposta sulla pubblicità, l'Amministrazione può agire indifferentemente nei confronti di chi materialmente dispone del mezzo pubblicitario e di chi è pubblicizzato (produttore/venditore/erogatore di servizi); entrambi sono solidalmente obbligati.
- Nei contratti di franchising l'utilizzo del marchio crea profili di responsabilità tributaria solidale tra franchisor e franchisee: la presenza del contratto e l'uso del marchio sono elementi che giustificano la solidarietà.
- Non esiste un obbligo per l'Amministrazione di escutere prima l'obbligato principale: il creditore tributario può scegliere quale dei soggetti solidali perseguire per l'intero credito.
- In situazioni simili il contribuente che intende difendersi dovrebbe dimostrare che non è soggetto passivo (ad es. non dispone del mezzo pubblicitario) oppure che l'operazione non costituisce pubblicità imponibile; diversamente, il rischio di essere chiamato al pagamento rimane per entrambi i soggetti coinvolti.
- Per gestire il rischio contrattuale è opportuno prevedere nei contratti di franchising clausole di indennizzo e riparto della responsabilità fiscale, nonché verificare la titolarità formale dell'installazione e della gestione dei mezzi pubblicitari.
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