Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/03/2021 n. 259 - Comm. Trib. Prov. Torino

Tributi locali - Imposta pubblicità - Contratto di franchising - Solidarietà nel pagamento dell'imposta tra franchisor e franchisee - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa alla responsabilità per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità: se, in presenza di contratti di franchising e dell'utilizzo di un marchio, sussista solidarietà tra il soggetto che dispone del mezzo pubblicitario (obbligato principale) e il soggetto pubblicizzato/fornitore dei beni o servizi (obbligato in via secondaria).

La decisione

Il giudice ha accolto la tesi dell'Amministrazione: ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/1993 esiste solidarietà nell'obbligazione tributaria tra chi dispone del mezzo pubblicitario e chi produce/vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. Nei contratti di franchising l'utilizzo del marchio determina la solidarietà tra franchisor e franchisee e la pretesa impositiva può essere rivolta indifferentemente a ciascuno dei soggetti obbligati; non vige un beneficio di escussione preventiva a favore dell'obbligato principale.

Norme richiamate

  • art. 6 D.Lgs. 507/1993

    L'articolo individua quale soggetto passivo principale chi dispone del mezzo di diffusione pubblicitaria e dispone una solidarietà dell'obbligazione con chi produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati; tale solidarietà si applica anche ai rapporti di franchising con utilizzo del marchio.

Massime di principio

  • Quando è contestata l'imposta sulla pubblicità, l'Amministrazione può agire indifferentemente nei confronti di chi materialmente dispone del mezzo pubblicitario e di chi è pubblicizzato (produttore/venditore/erogatore di servizi); entrambi sono solidalmente obbligati.
  • Nei contratti di franchising l'utilizzo del marchio crea profili di responsabilità tributaria solidale tra franchisor e franchisee: la presenza del contratto e l'uso del marchio sono elementi che giustificano la solidarietà.
  • Non esiste un obbligo per l'Amministrazione di escutere prima l'obbligato principale: il creditore tributario può scegliere quale dei soggetti solidali perseguire per l'intero credito.
  • In situazioni simili il contribuente che intende difendersi dovrebbe dimostrare che non è soggetto passivo (ad es. non dispone del mezzo pubblicitario) oppure che l'operazione non costituisce pubblicità imponibile; diversamente, il rischio di essere chiamato al pagamento rimane per entrambi i soggetti coinvolti.
  • Per gestire il rischio contrattuale è opportuno prevedere nei contratti di franchising clausole di indennizzo e riparto della responsabilità fiscale, nonché verificare la titolarità formale dell'installazione e della gestione dei mezzi pubblicitari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.