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Sentenza

Sentenza del 25/03/2021 n. 1091 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

NOTIFICAZIONI - A mezzo di agenzia di posta privata non autorizzata al servizio postale universale - Decadenza del termine - Efficacia probatoria fidefacente della data riportata sulla ricevuta di ritiro plichi - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007: la società contestava l'accertamento del reddito d'impresa e la mancata imputazione di costi deducibili; il socio contestava l'assoggettamento a tassazione degli utili da partecipazione e la presunta duplicazione delle sanzioni. Proceduralmente è centrale la questione della tempestività delle impugnazioni: la società aveva inviato i ricorsi tramite un corriere privato (B. YYY s.r.l.) con autorizzazione generale non abilitante per il servizio postale universale e tramite PEC inviata dal professionista; la CTP aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per tardività. In appello si discuteva se la data impressa sulla ricevuta del corriere potesse essere considerata fidefacente e se la PEC potesse far decorrere il termine.

La decisione

La CTP di Bari era stata confermata in parte: l'appello della societa' è stato rigettato perché le notifiche tramite il corriere privato sprovvisto della licenza idonea non producono efficacia probatoria fidefacente sulla data di ritiro e la data di consegna all'Agenzia (11/01/2013) risultava tardiva rispetto al termine di impugnazione. Inoltre la PEC inviata nel periodo non era idonea a sanare la notifica. Per il socio A.N. la CTR ha ritenuto invece che il suo ricorso fosse stato notificato tempestivamente (13/12/2012) e quindi ha dichiarato infondato e non inammissibile il suo ricorso; valutati nel merito, i motivi del socio sono stati respinti per mancata prova documentale dei costi dedotti e per la legittimità della presunzione di attribuzione degli utili extracontabili data la ristretta base sociale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 261/1999

    Distinzione tra licenza individuale (art.5) e autorizzazione generale (art.6): solo gli operatori con titolo abilitativo rafforzato possono attribuire efficacia fidefacente alle ricevute per notifiche di atti giudiziari; autorizzazioni generali non consentono di certificare la data di notifica degli atti processuali

  • D.Lgs. n. 58/2011

    Normativa di parziale liberalizzazione che ha influenzato il regime delle autorizzazioni per gli operatori postali; tuttavia la gestione delle notifiche giudiziarie resta riservata agli operatori con requisiti rafforzati

  • Legge n. 124/2017

    Ulteriore disciplina delle licenze postali speciali, confermando che le notifiche di atti giudiziari richiedono operatori con licenza speciale per produrre efficacia fidefacente

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Introduzione sperimentale delle notifiche tramite PEC nel processo tributario: la sua efficacia è soggetta a limitazioni temporali/territoriali stabilite da successive disposizioni amministrative

  • D.M. 4 agosto 2015

    Ha precisato l'ambito sperimentale delle notifiche via PEC (inizialmente solo per alcune Commissioni tributarie e da data successiva rispetto al fatto oggetto del processo), rendendo inesistente la PEC usata precedentemente per far decorrere termini

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. Unite sent. nn. 299 e 300/2020; Cass. civ. Sez. V sent. 12/11/2020 n.25521; Cass. civ. Sez. Unite 28/12/2018 n.33658; Cass. civ. Sez. VI 24/01/2019 n.1947

    Orientamento consolidato secondo cui le notifiche a mezzo operatori postali privati sono fidefacenti per atti amministrativi/tributari ma non per atti giudiziari salvo operatori con licenza speciale; la giurisprudenza conferma inoltre la legittimità della presunzione di attribuzione di utili extracontabili nelle societa' a ristretta base sociale

Massime di principio

  • Per le notifiche di atti processuali (compresi i ricorsi tributari) la data riportata sulla ricevuta del corriere è probatoria solo se il corriere è titolare di licenza speciale/gestore del servizio postale universale; una autorizzazione generale non basta.
  • La data rilevante per la tempestività è quella della effettiva consegna alla controparte (timbro di ricezione dell'Amministrazione) se l'operatore non ha titolo abilitativo adeguato; una differenza anche di un giorno può causare l'inammissibilità.
  • Le notifiche via PEC nel processo tributario hanno efficacia limitata nel tempo e nello spazio: va verificata la normativa applicabile all'epoca del fatto (la PEC non ha effetto retroattivo quando la norma di abilitazione non era operativa).
  • Quando si impugna un avviso di accertamento, la documentazione contabile deve essere prodotta in giudizio per contestare voci di costo: la mera presenza di voci in bilancio o nel modello 770 non sostituisce fatture, buste paga, registri ammortamento o altre prove specifiche.
  • In società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; l'onere della prova contraria grava sul contribuente che deve fornire elementi idonei a confutare la presunzione.
  • In caso di contenzioso, verificare sempre titolo/abilitazione dell'operatore postale e il regime normativo applicabile alle notifiche e alla PEC alla data della notifica per non incorrere in decadenze procedurali.

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