Sentenza del 25/03/2021 n. 329 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione dell'imposta sulle donazioni e successioni sull'atto di costituzione di un trust contenente immobili già assoggettati a ipoteca a garanzia di debiti verso la banca. L'amministrazione aveva ritenuto applicabile l'imposta proporzionale ex art. 2, comma 47, dl 262/2006 (aliquota 8% sul valore del vincolo di destinazione) e notificato un avviso di pagamento al notaio, il quale pagò e poi chiese il rimborso sostenendo che la costituzione del trust non aveva carattere di liberalità né comportava un incremento patrimoniale a favore di terzi; l'ufficio negò il rimborso sostenendo che il mero vincolo segregativo è soggetto all'imposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha confermato la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente. La CTR ha ritenuto che, pur essendo il trust espressamente menzionato tra gli atti assoggettabili all'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 47, dl 262/2006, l'imposizione richiede il presupposto generale della traslazione a titolo gratuito di diritti a favore di terzi. Nel caso di specie il vincolo di destinazione aveva finalità di garanzia per il soddisfacimento di debiti (scopo funzionale) e non realizzava una liberalità né un effettivo incremento patrimoniale a favore del beneficiario; pertanto l'atto è fiscalmente neutro e l'imposta sulle donazioni e successioni sarà dovuta solo al momento dell'effettivo trasferimento dal trustee al beneficiario. Il ricorrente è stato pertanto vittorioso e condannato il resistente alle spese di giudizio per il ricorrente (liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 2, comma 47 e ss., d.l. 3.10.2006 n. 262 conv. in l. 24.11.2006 n. 286
Introduce l'assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni anche per gli atti di costituzione di vincoli di destinazione e trust, ma l'applicazione richiede il presupposto generale della traslazione a titolo gratuito; il trust è imponibile solo se realizza una liberalità o un incremento patrimoniale effettivo a favore dei beneficiari.
DPR 131/1986 (tabella allegata)
Prevede il regime di imposta in misura fissa utilizzato inizialmente per le formalità di registro, ipotecarie e catastali dal trust; l'amministrazione cercava invece di applicare imposta proporzionale sulle donazioni, compensando quanto già versato.
art. 53 Cost.
Principio costituzionale richiamato: l'imposizione fiscale deve essere ragionevole e collegata a un effettivo indice di ricchezza; tassare un mero vincolo segregativo che non produce incremento patrimoniale rischia di violare tale principio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. sez. V, sent. n. 29507/24.12.2020; Cass. sez. V, sent. n. 3085/09.02.2021)
Orientamento che considera l'istituzione del trust e il conferimento di beni fiscalmente neutri fino al trasferimento definitivo al beneficiario; l'imposta sulle donazioni e successioni è dovuta al momento del trasferimento dal trustee al beneficiario, non al momento della costituzione del vincolo se non sussiste liberalità.
Massime di principio
- La costituzione di un trust o di un vincolo di destinazione è assoggettabile all'imposta sulle successioni e donazioni solo se realizza una liberalità ossia un effettivo trasferimento patrimoniale a favore di beneficiari; la mera segregazione a scopo non liberale (p.es. garanzia di debiti) è fiscalmente neutra.
- L'imposta sulle donazioni e successioni, se applicabile, trova concreta operatività al momento del trasferimento dal trustee al beneficiario e non necessariamente al momento della costituzione del trust.
- In presenza di pagamenti d'imposta effettuati per avvisi poi ritenuti indebiti, è possibile chiedere il rimborso: la valutazione dipende dalla natura effettiva dello scopo del trust e dall'esistenza della liberalità.
- Occorre sempre collegare l'imposizione ad un indice reale di ricchezza in conformità all'art. 53 Cost.; un'interpretazione estensiva che tassasse ogni segregazione patrimoniale rischierebbe di essere incostituzionale.
- Nella pratica è fondamentale valutare i documenti costitutivi del trust (statuto, scopi, poteri del trustee, condizioni di trasferimento ai beneficiari) per stabilire se l'atto abbia natura liberale o solo funzionale/garantistica.
- L'onere di dimostrare la natura liberale dell'atto ricade sull'amministrazione quando questa sostiene l'esistenza dell'obbligo tributario; le sentenze della Cassazione forniscono un riferimento favorevole ai contribuenti quando manchi l'effettivo incremento patrimoniale per i beneficiari.
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