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Sentenza

Sentenza del 25/03/2021 n. 472 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dei dinieghi di rimborso delle accise sul carburante relativi alle annualità 2012-2017 richiesti dalla società per attività di noleggio autobus con conducente; la società sosteneva che la normativa nazionale dovesse essere interpretata/adeguata in linea con la normativa comunitaria (Direttiva 2003/96/CE, art.7) per riconoscere l'agevolazione anche al noleggio con conducente.

La decisione

L'appello è stato respinto. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la normativa nazionale (art. 24-ter T.U.A.) elenchi espressamente le categorie beneficiarie (enti pubblici/imprese pubbliche locali per trasporto, autoservizi interregionali/statali/regionali/locale e autoservizi regolari in ambito comunitario) e non comprenda il noleggio con conducente per finalità private/turistiche. La Commissione ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 30/01/2020 secondo cui l'art.7 della Direttiva non osterebbe a una normativa nazionale che preveda un'aliquota ridotta per il trasporto regolare di passeggeri ma non per il trasporto occasionale, purché sia rispettato il principio di parità di trattamento (verifica rimessa al giudice di rinvio). Il giudice ha ritenuto giustificata la diversa disciplina e non in contrasto con il diritto UE o principi costituzionali. Condanna dell'appellante alle spese di grado pari a €10.000,00.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, 27 ottobre 2003 (art. 7, paragrafi 2 e 3)

    L'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE ... deve essere interpretato nel senso che "esso non osta a una normativa nazionale che prevede un'aliquota ridotta al gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, senza tuttavia prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri, a condizione che tale normativa rispetti il principio della parità di trattamento".

    La Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con la Direttiva una normativa nazionale che distingue tra trasporto regolare (ammesso all'agevolazione) e trasporto occasionale (escluso), purché la differenziazione rispetti il principio di parità di trattamento.

  • Art. 24-ter T.U.A.

    Norma nazionale che individua espressamente le categorie beneficiarie dell'agevolazione (enti pubblici/imprese pubbliche locali per trasporto, imprese di autoservizi interregionali/statali/regionale/locale, autoservizi regolari in ambito comunitario), escludendo il noleggio con conducente per finalità private/turistiche.

  • Sentenza Corte di Giustizia, 30/01/2020

    "L'articolo 7, paragrafi 2 e 3... non osta a una normativa nazionale ... a condizione che tale normativa rispetti il principio della parità di trattamento"

    Giurisprudenza comunitaria favorevole alla possibilità per gli Stati membri di prevedere riduzioni di accisa per il trasporto regolare di passeggeri escludendo il trasporto occasionale, se la distinzione è giustificata e non discrimina ingiustificatamente.

Massime di principio

  • Se la norma nazionale elenca espressamente le categorie beneficiarie di un'agevolazione fiscale, l'estensione per analogia a categorie non previste è generalmente esclusa, soprattutto se l'agevolazione è eccezionale.
  • La Corte di Giustizia ammette che gli Stati membri distinguano tra trasporto regolare (spesso di natura pubblica) e trasporto occasionale/turistico; tale distinzione è compatibile con la Direttiva solo se rispetta il principio di parità di trattamento (ossia è obiettivamente giustificata e proporzionata).
  • In analoghe controversie il ricorrente deve provare che la diversa disciplina non abbia una giustificazione obiettiva o che configuri una discriminazione ingiustificata rispetto a categorie similari.
  • Per chi intende ottenere l'agevolazione, è essenziale dimostrare che l'attività rientra nei requisiti espressi dalla normativa nazionale (es. servizio regolare, finalità pubbliche, status dell'impresa) o sostenere che l'interpretazione nazionale violi i principi UE: tuttavia la giurisprudenza comunitaria può legittimare la distinzione nazionale.
  • Se la normativa nazionale è compatibile con l'interpretazione della Corte di Giustizia, le possibilità di successo giudiziale sono ridotte; le azioni praticabili includono proposte di intervento legislativo o ricorsi fondati su specifiche violazioni del principio di parità di trattamento dimostrabili nei fatti.

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