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Sentenza

Sentenza del 25/03/2021 n. 2908 - Comm. Trib. Prov. Catania

Processo tributario - eccezione mancata notifica atto prodromico - legittimazione passiva del concessionario - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deduceva l'omessa notificazione dell'atto presupposto, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, e quindi impugnava l'atto consequenziale notificato dal concessionario ritenendo che mancasse la legittimazione passiva di quest'ultimo

La decisione

Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario: anche quando il contribuente fonda l'impugnazione sull'omessa notifica dell'atto presupposto dell'Agenzia delle Entrate, il concessionario resta parte legittimata. Tuttavia si applica l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999: il concessionario, nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore (es. Agenzia delle Entrate); se non lo fa, risponde delle conseguenze della lite

Norme richiamate

  • art. 39 D.Lgs. 112/1999

    il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite

    Il concessionario è soggetto passivo legittimato nelle controversie relative ad atti consequenziali anche se il contribuente invoca l'omessa notificazione dell'atto presupposto; tuttavia è obbligato a chiamare in causa l'ente creditore (es. Agenzia delle Entrate) nelle ipotesi indicate, pena l'assunzione di responsabilità per gli effetti della lite

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'atto presupposto da parte dell'ente impositore non esclude automaticamente la legittimazione passiva del concessionario che ha notificato l'atto consequenziale: il concessionario resta parte processuale.
  • Quando la controversia non riguarda esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l'ente creditore (es. Agenzia delle Entrate); la mancata chiamata lo espone a responsabilità per le conseguenze della lite.
  • Se il contribuente intende impugnare per omessa notificazione dell'atto presupposto, è opportuno rivolgere specifiche eccezioni anche nei confronti dell'ente impositore o chiedere che quest'ultimo sia chiamato in causa dal concessionario.
  • Se la controversia riguarda soltanto la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi (e non questioni sostanziali sull'atto presupposto), può operare una disciplina diversa sulla chiamata in causa dell'ente creditore.
  • Per il concessionario la strategia difensiva corretta è la chiamata in causa tempestiva dell'ente creditore per trasferire la controversia sulla legittimità dell'atto presupposto e limitare la propria esposizione.

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