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Ordinanza

Ordinanza n. 59/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento -della determinazione n. 743, prot. n. 8896 del 30 dicembre 2025, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha escluso la società ricorrente dalla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto specifico n. 5772181 per la fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti ausiliari (elettrico, condizionamento, monitoraggio impianti) del CED della Regione Autonoma della Sardegna; -della nota prot. n. 28 dell'8 gennaio 2026 con la quale è stata confermata l'esclusione già disposta a seguito di istanza di revoca e/o annullamento in autotutela prodotta dalla ricorrente; -della nota del 12 dicembre 2025 con cui la resistente ha avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, in carenza dei presupposti di legge; -per quanto occorrer possa, dell'art. 16 del capitolato d'oneri; -dei verbali n. 1 del 5.12.2025, n. 2 del 9.12.2025 e n. 3 del 22.12.2025, agli atti con prot. n. 8764 del 23.12.2025, laddove il RUP, avendo rilevato l'omessa presentazione di documentazione amministrativa da parte dell'impresa ausiliaria, ha attivato il soccorso istruttorio e proposto, in esito all'infruttuoso decorso del relativo termine, l'esclusione della ricorrente dalla gara; -dell'eventuale proposta di aggiudicazione e del provvedimento, di estremi e contenuto in atto non conosciuti, con cui sia stata aggiudicata la procedura in favore di un altro concorrente; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli suindicati, anche di estremi e contenuto non conosciuti; e per la condanna della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante riammissione in gara della Ecosfera Servizi e valutazione delle relative offerte e, in caso di esito positivo, per la dichiarazione d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio con altro concorrente, e accertamento del diritto al subentro.

Giustizia amministrativa202600142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per mancata produzione, entro il termine del soccorso istruttorio, della dichiarazione antimafia relativa ai familiari conviventi dell'impresa ausiliaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura per l'affidamento di un appalto specifico relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti ausiliari del CED regionale. L'esclusione era stata disposta perché, nel termine assegnato mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 36/2023, non era stata prodotta la dichiarazione antimafia relativa ai familiari conviventi dell'impresa ausiliaria indicata per l'avvalimento premiale. Sono stati inoltre impugnati l'avvio del soccorso istruttorio, la conferma dell'esclusione in autotutela, la clausola del capitolato d'oneri, i verbali di gara e gli eventuali atti di aggiudicazione. La ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, la riammissione alla gara, la valutazione dell'offerta, l'eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro. Dalla motivazione emerge che la contestazione cautelare riguardava, in particolare, la sussistenza dei presupposti per richiedere la documentazione all'impresa ausiliaria e la legittimità dell'esclusione per la sua mancata produzione nel termine assegnato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha rilevato che l'art. 8 del capitolato speciale d'oneri, non specificamente gravato, richiedeva espressamente anche all'impresa ausiliaria il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal paragrafo 7.1.1. Ha inoltre considerato pacifica la mancata produzione, entro il termine assegnato in sede di soccorso istruttorio, della dichiarazione antimafia riferita all'impresa ausiliaria. Il provvedimento espulsivo è stato quindi ritenuto assistito da adeguato fumus di legittimità, poiché il termine per l'integrazione documentale conseguente al soccorso istruttorio ha natura perentoria e la sua inosservanza comporta l'esclusione del concorrente. È stata ritenuta irrilevante, ai fini del rispetto del termine, sia l'eventuale sussistenza sostanziale del requisito sia l'anteriorità della documentazione rispetto alla scadenza. Non ravvisando profili idonei a giustificare la sospensione, il TAR ha fissato l'udienza pubblica per il merito al 20 maggio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante per l'integrazione della documentazione; nel caso concreto, la mancata integrazione entro il termine assegnato ha condotto all'esclusione.

  • art. 8 del capitolato speciale d'oneri

    Richiede anche all'impresa ausiliaria il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal paragrafo 7.1.1.; la clausola non risultava specificamente impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la reintegrazione in forma specifica, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro; tali domande non sono state definite nella presente fase cautelare.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede espressamente anche all'impresa ausiliaria il possesso dei requisiti di ordine generale, la stazione appaltante può verificarne la documentazione nell'ambito della procedura di gara, compresa la documentazione antimafia richiesta dalla disciplina di gara.
  • Il termine assegnato per l'integrazione documentale mediante soccorso istruttorio ha natura perentoria; la sua inosservanza determina l'esclusione del concorrente.
  • Ai fini del rispetto del termine del soccorso istruttorio, è irrilevante sia l'eventuale possesso sostanziale del requisito sia il fatto che la documentazione comprovante tale requisito fosse anteriore alla scadenza del termine.
  • In sede cautelare, la mancata produzione tempestiva della documentazione richiesta e la previsione non specificamente impugnata della lex specialis possono integrare un adeguato fumus di legittimità dell'esclusione e giustificare il rigetto della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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