Sentenza del 24/07/2015 n. 15640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella relativa all'omesso versamento di ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo e dell'IVA per l'anno 2000, sostenendo che l'iscrizione a ruolo fosse nulla per violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. Secondo la contribuente, l'Agenzia avrebbe dovuto inviarle preventivamente una comunicazione per consentirle di fornire chiarimenti, poiché dalla dichiarazione IVA sarebbe emerso un credito d'imposta e, quindi, un'incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Con un secondo motivo ha inoltre denunciato l'omessa motivazione della sentenza regionale sull'esistenza di tale credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo relativo all'omessa motivazione, perché la società non aveva trascritto o adeguatamente documentato gli atti dai quali risultasse che la questione del credito d'imposta fosse stata specificamente dedotta e riproposta in appello. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla comunicazione preventiva: l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non impone il contraddittorio preventivo per ogni iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione della dichiarazione, ma soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Se l'Amministrazione si limita a iscrivere a ruolo imposte dichiarate dal contribuente come dovute e non versate, senza discostarsi dai dati dichiarati né rilevare errori o incongruenze, la comunicazione non è necessaria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva scritta.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
L'obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo sussiste solo quando il controllo evidenzi effettive incertezze o elementi diversi e rilevanti rispetto a quanto dichiarato; non opera automaticamente in ogni caso di liquidazione delle imposte.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, commi 3 e 4
i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente
Il controllo automatizzato si basa sui dati della dichiarazione e serve alla correzione di errori materiali o formali. La comunicazione è funzionale a segnalare un risultato diverso da quello dichiarato, non a comunicare la mera regolarità della dichiarazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
La liquidazione automatica dell'IVA può comportare una comunicazione al contribuente quando emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, così da consentire la correzione di errori e la regolarizzazione degli aspetti formali.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 6
La disposizione è stata richiamata nel giudizio con riferimento alla pretesa relativa all'IVA; tuttavia, in sede di legittimità, la decisione è stata fondata principalmente sull'interpretazione dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412
in esecuzione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, l'Agenzia delle entrate comunica ... ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione
La previsione specifica per i redditi soggetti a tassazione separata conferma, secondo la Corte, che l'obbligo di comunicazione preventiva non è generalizzato per ogni liquidazione automatica.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto denunciando, da un lato, la violazione o falsa applicazione di legge e, dall'altro, l'omessa motivazione su un fatto decisivo. Quest'ultima censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non è necessaria in ogni caso di iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato.
- L'obbligo di comunicazione sorge quando il controllo produce un risultato diverso dalla dichiarazione o evidenzia incertezze rilevanti, incongruenze o errori che richiedano chiarimenti del contribuente.
- Se l'Amministrazione iscrive a ruolo imposte che risultano dichiarate come dovute ma non versate, senza modificare il contenuto della dichiarazione, la mancata comunicazione preventiva non determina normalmente la nullità della cartella.
- La mera presenza di un credito d'imposta non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare in modo puntuale che il credito era stato effettivamente dedotto, documentato e riproposto nei gradi di merito e che incideva sul risultato del controllo.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti; il semplice richiamo generico agli atti può comportare l'inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza.
- La comunicazione di irregolarità serve a consentire la correzione di errori materiali o formali e la regolarizzazione, non a comunicare al contribuente che la dichiarazione è stata ritenuta regolare.
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