Cassazione Penale, Sentenza n. 35995/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge (art. 192, comma 3; art. 197 bis, primo e sesto comma; art. 197 primo comma; art. 173 disp. att. cod. proc. pen.) per aver fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni dei coimputati/testi Stefano Vettori e Walter Montiglio, sentiti con modalità assistite e già condannati in procedimento connesso; 2) manifesta illogicità e travisamento della prova per contraddizioni nelle versioni (mutamento di versione del Vettori, contrasto tra Bellagamba e Montiglio sull'innesco del contatto, divergenza sui tempi di conoscenza del Fossari e sul quantitativo di marijuana prodotto - 6 kg vs circa 10 kg). In subordine si è dedotto anche il possibile effetto estintivo per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto lecita e corretta la valutazione delle dichiarazioni dei due coimputati perché: le deposizioni sono risultate convergenti tra loro; è stata effettuata la valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca secondo i criteri di specificità, precisione, coerenza, costanza e spontaneità; le dichiarazioni sono altresì corroborate da riscontri estrinseci (numeri di telefono del Fossari sul cellulare del Montiglio, traffico telefonico coerente con il periodo delle cessioni, contatti intestati al ricorrente). Le divergenze temporali e le piccole incongruenze (es. la mancata conferma da parte del Bellagamba su chi avesse presentato il Fossari, o la differente stima della produzione 2014) sono state ritenute marginali e non idonee a intaccare il nucleo probatorio. Non sussiste travisamento della prova. Quanto alla prescrizione, la Corte ha constatato che alla data decisoria non era ancora intervenuta (termine 23.10.2023). Conseguentemente è stata confermata la condanna alla pena di due anni di reclusione e alla multa di C 6.600,00, con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, quarto comma, D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti, contestata al ricorrente come fattispecie di detenzione e acquisto di sostanze; la Corte ha confermato la condanna ex art. 73, quarto comma.
art. 192, terzo comma, cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle dichiarazioni rese da persone che hanno interesse a favore dell'accusa; la Corte ha ritenuto che non si configuri violazione quando le dichiarazioni dei testi assistiti risultano convergenti e sono corroborate da altri elementi processuali.
art. 197, primo comma, cod. proc. pen.
Disciplina l'assistenza del difensore ai testi 'assistiti'; la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso delle dichiarazioni rese nelle modalità previste dall'art. 197 purché valutata la loro attendibilità.
art. 197-bis, primo e sesto comma, cod. proc. pen.
Norme relative alla collaborazione del reo e alle conseguenze sulle dichiarazioni; il ricorso invocava violazioni ma la Corte ha ritenuto le garanzie rispettate e le dichiarazioni affidabili nel loro complesso.
art. 444, cod. proc. pen.
Riferimento al patteggiamento/applicazione della pena nel procedimento connesso: i testi erano stati condannati ai sensi dell'art. 444; la Corte ha comunque valutato le loro dichiarazioni in base alla loro coerenza e ai riscontri.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale ai limiti per il riesame in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti di tale norma.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da coimputati o testi 'assistiti' possono costituire prova valida se sono tra loro convergenti e se il giudice effettua una valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca (specificità, precisione, coerenza, costanza, spontaneità).
- La presenza di riscontri estrinseci (es. contatti telefonici, numeri memorizzati, traffico di chiamate) aumenta la forza probatoria delle deposizioni e può compensare carenze o contraddizioni parziali nelle dichiarazioni.
- Contraddizioni marginali o su dettagli secondari non sono automaticamente idonee a invalidare l'intero racconto accusatorio se il nucleo essenziale dei fatti è confermato e supportato da elementi oggettivi.
- L'accertata falsità di uno specifico elemento narrato da un dichiarante non impedisce la valorizzazione delle altre parti del suo racconto, se queste ultime risultano corroborate e coerenti.
- In caso di contestazione sulla prescrizione, occorre verificare la decorrenza e le date utili: il giudice deve accertare se il termine estintivo sia già corso; se non è decorso la condanna resta efficace.
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