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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31440/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento emesso per il pagamento dell'imposta unica su concorsi pronostici e scommesse relativa all'anno d'imposta 2010. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, che per le annualità anteriori al 2011 non potessero essere assoggettati all'imposta i centri trasmissione dati/ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, poiché non era possibile traslare l'imposta. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che l'illegittimità costituzionale era limitata alla posizione delle ricevitorie/CTD e non escludeva l'assoggettamento del bookmaker estero privo di concessione per l'anno 2010.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Dopo aver respinto le censure della contribuente sulla pretesa incompatibilità dell'imposta unica con la direttiva IVA, ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio, chiarendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale incideva solo sulle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nelle annualità anteriori al 2011, mentre non escludeva la soggettività passiva del bookmaker estero. Poiché la controversia riguardava proprio il periodo d'imposta 2010 e la posizione del bookmaker, la decisione di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    La norma, in combinazione con l'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, è stata ritenuta applicabile anche ai rapporti anteriori al 2011, ma la declaratoria di incostituzionalità ne limita l'operatività con riferimento alle ricevitorie per le annualità precedenti al 2011.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    È norma di natura interpretativa e si applica anche ai rapporti già perfezionati prima della sua entrata in vigore; la sua illegittimità costituzionale è circoscritta alla pretesa verso le ricevitorie per annualità antecedenti al 2011.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica in esame non ha tale carattere.

  • art. 56 TFUE

    I giochi d'azzardo rilevano, ai fini unionale, in relazione alla libera prestazione di servizi, non come materia di imposta armonizzata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale della censura per violazione e falsa applicazione di legge dedotta dal ricorrente.

  • sentenza Corte cost. n. 27/2018

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata letta come limitata alle annualità d'imposta precedenti al 2011 e alla posizione delle ricevitorie/CTD, non al bookmaker estero privo di concessione.

  • CGUE 24 ottobre 2013, causa C-440/12

    È richiamata per affermare che l'art. 401 della direttiva IVA consente imposte speciali sui giochi e scommesse, se non aventi carattere di imposta sul volume di affari.

  • CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18

    È richiamata per escludere discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri e per ricondurre la disciplina alla libera prestazione di servizi.

Massime di principio

  • L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e quindi non contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, potendo coesistere con l'IVA.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche nell'operatore che gestisce scommesse raccolte in Italia tramite struttura intermediaria, a prescindere dalla sede estera del bookmaker, quando l'attività svolta costituisca il presupposto impositivo.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alla disciplina dell'imposta unica per le annualità anteriori al 2011 va interpretata in modo circoscritto: essa esclude la debenza nei confronti delle ricevitorie/CTD nei limiti espressamente colpiti, ma non elimina automaticamente l'obbligazione del bookmaker estero per il medesimo periodo.
  • Quando una disposizione ha natura interpretativa e manca una disciplina transitoria, essa può applicarsi anche ai rapporti già perfezionati prima della sua entrata in vigore.
  • Ai fini della disciplina unionale, i giochi d'azzardo rilevano principalmente sotto il profilo della libera prestazione dei servizi e non come imposta armonizzata sul consumo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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