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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47341/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio. È stato precisato che non è possibile operare la rettificazione di cui all'art. 619, comma 2, c.p.p.; le parti possono eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena rispettosa dei limiti di legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) perché la pena base individuata per il più grave reato (fabbricazione di armi ex art. 23, terzo comma, L. n. 110/1975) risultava determinata al di sotto del minimo edittale previsto dalla legge; si sostiene dunque una determinazione contra legem della pena concordata e ratificata dal Giudice dell'udienza preliminare.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sua applicazione è condizionata al rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge, che il giudice deve verificare prima di omologare l'accordo.

  • L. n. 110 del 1975, art. 23, secondo e terzo comma

    art. 23, secondo e terzo comma, L. n. 110/1975

    Stabilisce le fattispecie e i limiti edittali per i reati relativi a fabbricazione e detenzione di armi; il terzo comma fissa un minimo edittale (richiamato dalla Corte come inderogabile) che non può essere superato al ribasso nella determinazione della pena base.

  • L. n. 895 del 1967, artt. 1, 2 e 7

    artt. 1, 2 e 7 L. n. 895/1967

    Norme rilevanti in materia di armi richiamate nel capo di imputazione; concorrono alla corretta qualificazione del fatto e alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede una procedura di rettificazione di errori materiali nella sentenza; la Corte ha ritenuto che tale rimedio non possa essere utilizzato per sanare una determinazione della pena che risulti contra legem, imponendo invece l'annullamento della sentenza.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006; Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019)

    Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006; Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019

    Orientamenti consolidati secondo cui la determinazione della pena al di sotto del minimo edittale invalida la base negoziale dell'accordo e giustifica l'annullamento della sentenza che lo ha omologato; la giurisprudenza conferma l'impossibilità di sanare l'errore con rettifiche formali.

Massime di principio

  • Un patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non può prevedere una pena al di sotto dei limiti edittali fissati dalla legge: tale violazione rende l'accordo contra legem e soggetto ad annullamento.
  • Il giudice che omologa l'accordo ha il dovere di verificare la legittimità della determinazione della pena, compreso il rispetto dei minimi edittali per il reato più grave considerato.
  • L'errore di calcolo della pena che porta a scendere sotto il minimo legale non è sanabile con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619, comma 2, c.p.p.; il rimedio è l'annullamento e la rimessione al giudice d'origine.
  • L'annullamento per violazione dei minimi edittali incide sulla base negoziale dell'accordo, viziando l'intero patteggiamento e non solo la parte infirmata.
  • Dopo annullamento e rimessione gli attori (parti) possono proporre una nuova richiesta di applicazione della pena purché la nuova determinazione sia conforme ai limiti di legge; è consigliabile verificare dettagliatamente i minimi edittali e la corretta qualificazione del reato prima di concordare la pena.
  • In fase difensiva è importante controllare preventivamente i conteggi della pena e segnalare eventuali incompatibilità con i minimi di legge per evitare l'annullamento dell'accordo.

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