Cassazione Penale, Sentenza n. 16996/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo delle somme conseguite come reddito di cittadinanza, censurando la mancanza del fumus boni iuris del reato contestato (truffa aggravata ex art.640 bis c.p.). Hanno sostenuto che non era provato che le presunte false dichiarazioni circa residenza e composizione del nucleo familiare abbiano concretamente inciso sull'ottenimento del beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per mancata specificità dei motivi: i ricorrenti non hanno affrontato né contestato la ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza del riesame, che descriveva le condotte (esibizione di ISEE con dati falsi) e indicava fonti di prova sufficienti a fondare il fumus. La Corte ha inoltre precisato che la questione giuridica sollevata (orientamento delle Sezioni Unite secondo cui omissioni/false autodichiarazioni rilevano penalmente solo se funzionali a ottenere un beneficio indebitamente o in misura superiore) non è decisiva nel caso concreto, perché qui è contestata anche la falsità in certificazioni (art.483 c.p.), non una mera omissione. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p. (truffa in danno dello Stato / benefici sociali)
La condotta contestata è la truffa aggravata per il conseguimento indebito del reddito di cittadinanza; nel caso in esame la truffa è contestata in relazione alla falsificazione di documenti/ISEE, non alla sola omissione di dati
art. 483 c.p. (falsità in certificazioni)
La presenza di falsità nelle certificazioni (esibizione di ISEE con dati falsi su residenza e nucleo familiare) costituisce un elemento ulteriore che distingue il caso dalla mera omissione e può integrare il reato insieme alla truffa
art. 7 d.l. 28/01/2019 n.4 (conv. legge 28/03/2019 n.26) e pronuncia Sez. U. n. 49686 del 13/07/2023
Sez. U. n. 49686 del 13/07/2023 Imp. Giudice Rv. 285435 - 01
Le Sezioni Unite hanno stabilito che le omissioni o le false indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza integrano reato solo se funzionali ad ottenere un beneficio indebitamente o in misura superiore. Tuttavia la Corte ha ritenuto quella massima non risolutiva nel caso specifico perché qui è contestata anche la falsificazione documentale (art.483 c.p.), non la sola omissione
art. 591 e art. 581, comma 1-bis, c.p.p. (specificità dei motivi di impugnazione)
I ricorsi devono contenere motivi specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata; la mancata contestazione puntuale della ricostruzione fattuale comporta l'inammissibilità per violazione del requisito di specificità
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
L'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e può comportare l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda; la Corte, ravvisando profili di colpa, ha fissato euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
art. 23, co.8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. n.198/2022 (procedura con contraddittorio scritto)
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo le norme emergenziali/ordinarie richiamate, autorizzando la trattazione senza udienza orale
Massime di principio
- Se la contestazione si fonda su falsità documentali (es. ISEE falsificati), la fattispecie è diversa dalla mera omissione: può concorrere il reato di falsità in certificazioni oltre alla truffa, rendendo irrilevante per la decisione la sola massima delle Sezioni Unite sulle omissioni
- In impugnazioni avverso provvedimenti di riesame è essenziale confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso
- Per sostenere la carenza del fumus boni iuris occorre criticare concretamente le fonti di prova e la ricostruzione fattuale indicata nell'ordinanza, non limitarsi a censure di ordine generale
- Le Sezioni Unite hanno limitato la rilevanza penale delle omissioni/false autodichiarazioni al caso in cui determinino un beneficio indebito o superiore, ma tale principio non esclude responsabilità quando vi sia produzione di certificazioni o documenti falsi
- Chi impugna rischia non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella presentazione di ricorsi infondati o non specifici, il pagamento di somme alla cassa delle ammende
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