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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11956/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vaccari Giancarlo ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere, quale amministratore unico della Vaccari Global s.r.l. (fallita), distratto undici mezzi (motrici) oggetto di leasing detenuti da Vaccari Giovanni s.r.l. In particolare la contestazione verteva su un contratto di sublocazione tra Vaccari Giovanni s.r.l. (amministrata di fatto dall'imputato) e Vaccari Global s.r.l.: mentre il canone di leasing con la concedente era di circa €12.494 mensili, il canone pagato tra le società era molto inferiore (circa €1.500 o addirittura €800 mensili), con danno per i creditori. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sull'elemento oggettivo (sostenendo la natura fittizia del contratto e la superfluità di una scrittura privata), sull'elemento soggettivo (contestando la valutazione della consulenza tecnica del PM circa il dolo) e sulla mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) in ordine all'elemento oggettivo, la sproporzione tra i canoni e la mancata disponibilità dei beni in capo alla fallita giustificano la qualificazione della condotta come distrazione di beni in leasing, con conseguente pregiudizio per la massa fallimentare; 2) sull'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato gli indici di fraudolenza (cointeressenze e perdita economica) e che il ricorrente non avesse fornito una smentita probatoria plausibile; 3) sull'attenuante per particolare tenuità del danno, la Corte ha confermato che la valutazione deve tener conto della complessiva condotta fraudolenta e dell'effettivo danno alla massa, per cui l'attenuante è stata legittimamente esclusa. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione in cassazione

    è richiamata per indicare i limiti dei motivi ammessi in cassazione e il rispetto delle censure consentite

  • art. 79 legge fallimentare

    menzionato testualmente come riferimento per l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione

    la sottrazione o manomissione di beni in leasing che impedisca l'acquisizione alla massa o imponga un onere economico alla massa costituisce distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale

  • art. 216, comma primo, n. 1 legge fallimentare

    citato nel testo come riferimento alle condotte di distrazione e occultamento

    riferimento normativo alle fattispecie rilevanti di bancarotta per distrazione/occultamento che impongono un onere probatorio sull'amministratore per la destinazione dei beni mancanti

  • art. 219, comma 3 legge fallimentare

    richiamato in rapporto alla circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale

    la valutazione della tenuità del danno va collegata alla diminuzione globale della massa attiva: se la condotta ha inciso significativamente sul riparto, l'attenuante va esclusa

  • art. 530, primo comma, cod. proc. pen.

    citato con riferimento al concetto di dubbio ragionevole

    il dubbio ragionevole deve essere ancorato a ricostruzioni plausibili e supportate dalle risultanze probatorie e non a mere ipotesi astratte

Massime di principio

  • La distrazione di beni oggetto di leasing può integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale se la loro gestione o manomissione impedisce l'acquisizione alla massa o crea un onere economico per la procedura fallimentare.
  • Quando emerge la disponibilità dei beni all'imprenditore e i beni non sono rinvenuti nella massa fallimentare, l'onere logico probatorio spinge l'amministratore a dimostrare la destinazione dei beni o del loro ricavato; l'assenza di tale spiegazione favorisce la ricostruzione della distrazione.
  • La presenza di rapporti di cointeresse tra società e la sproporzione evidente tra canoni o condizioni contrattuali costituiscono indici di fraudolenza utili per desumere sia l'elemento oggettivo che il dolo generico.
  • La simulazione contrattuale (contratti fittizi) non esclude automaticamente la responsabilità per distrazione: è rilevante l'effetto sostanziale della condotta sulla massa fallimentare piuttosto che la forma documentale.
  • Per escludere la responsabilità o ottenere l'attenuante della particolare tenuità del danno, è necessario dimostrare concretamente che la diminuzione della massa attiva sia di lieve entità e non riconducibile a una condotta complessivamente fraudolenta.
  • In sede di legittimità la rivalutazione integrale delle prove è preclusa; il ricorrente deve indicare elementi concreti capaci di scardinare la valutazione dei giudici di merito e produrre un ragionevole dubbio ancorato alle risultanze processuali.

Testo integrale

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