Ordinanza n. 17/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'accertamento del silenzio-inadempimento sull’istanza di concessione demaniale marittima a uso turistico ricreativo dell’8 maggio 2025, per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera g.c. n.208 del 26 giugno 2025, nella parte in cui differisce l’avvio delle procedure selettive a dopo il 30 settembre 2027, con proroga sino ad allora delle concessioni in essere, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 217 del 2025, che imponeva l'avvio delle procedure selettive per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva proposto un ricorso volto all'accertamento del silenzio-inadempimento sull'istanza di concessione demaniale marittima dell'8 maggio 2025, all'annullamento della delibera della Giunta comunale n. 208 del 26 giugno 2025, nella parte in cui differiva l'avvio delle procedure selettive oltre il 30 settembre 2027 e prorogava sino ad allora le concessioni in essere, nonché al risarcimento del danno. In via incidentale ha poi chiesto l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 217 del 2025. Tale ordinanza, accogliendo la precedente domanda cautelare e richiamando la consolidata giurisprudenza nazionale e la normativa e giurisprudenza dell'Unione europea, aveva imposto l'avvio senza ulteriori indugi delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Il Comune ha dedotto, quale giustificazione della mancata esecuzione, la necessità di rimuovere manufatti dei precedenti concessionari e l'attesa del perfezionamento della variante al PDMC e del PAN di Marina di Vasto. Il TAR ha rilevato che, nei giudizi relativi agli ordini di rimozione dei manufatti, le istanze cautelari erano state respinte e che il Comune non poteva subordinare l'indizione delle gare alla conclusione dei procedimenti di approvazione degli strumenti di pianificazione, privi di una data certa, poiché tale subordinazione costituisce un ostacolo procedimentale ingiustificato e un'elusione dei principi eurounitari di concorrenza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda incidentale di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 217 del 2025 nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto non giustificata l'inerzia del Comune, considerato che le problematiche relative ai manufatti non impedivano l'esecuzione, essendo state respinte le istanze di sospensione degli ordini di rimozione, e che l'indizione delle procedure selettive non poteva essere ritardata fino al completamento della variante al PDMC e del PAN di Marina di Vasto. Il Comune, che aveva dichiarato di aver avviato le attività istruttorie e procedimentali finalizzate all'esecuzione di una collegata ordinanza cautelare e all'indizione delle procedure di evidenza pubblica, è stato invitato a procedere senza ulteriori ritardi, curando parallelamente le procedure per la rimozione dei manufatti esistenti. Il TAR ha precisato che, in caso di persistente inerzia, avrebbe valutato, su istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda di esecuzione della misura cautelare.
Massime di principio
- L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione effettiva e tempestiva a un'ordinanza cautelare che imponga l'avvio di procedure selettive per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime.
- L'amministrazione non può subordinare l'indizione di gare per concessioni demaniali marittime alla conclusione di subprocedimenti di approvazione di strumenti di pianificazione privi di una data certa, quando tale subordinazione determini un ingiustificato ritardo e prolunghi le concessioni in essere in contrasto con i principi eurounitari di concorrenza.
- La pendenza di giudizi contro ordini di rimozione di manufatti non giustifica, di per sé, la mancata esecuzione di una misura cautelare che imponga l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, soprattutto quando le istanze di sospensione degli ordini siano state respinte.
- In caso di perdurante inerzia nell'esecuzione di una misura cautelare, il giudice amministrativo può valutare, su istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta.
Come è indicizzato
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