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Sentenza

Sentenza n. 1184/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 748/2025 del Tribunale di MESSINA - Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/03/2025.

Giustizia amministrativa202502507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 748/2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Il titolo giudiziale imponeva l’attribuzione della carta elettronica del docente per € 500,00, oltre interessi legali. La ricorrente ha inoltre rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito e non ha provato l’avvenuta esecuzione o il pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’obbligo di previa notificazione del titolo all’amministrazione previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato il perdurante inadempimento ministeriale: il Ministero non ha contestato specificamente il titolo né ha dimostrato l’avvenuto pagamento, sicché, in applicazione dell’art. 2697 c.c., permane l’obbligo di esecuzione. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, incaricato di provvedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché dirigente dell’amministrazione resistente e attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87 c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Impone, per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la previa notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a farli valere; pertanto, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione o il pagamento.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È indicato nel titolo giudiziale quale base per il riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell’amministrazione è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina relativa al compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione sia tenuta a conformarsi al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di una somma di denaro, l’amministrazione debitrice deve provare l’avvenuta esecuzione o l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi; in mancanza, il perdurante inadempimento può essere accertato sulla base dell’allegazione del creditore e del titolo esecutivo.
  • Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • Il dirigente dell’amministrazione resistente nominato commissario ad acta per dare esecuzione a una condanna pecuniaria non ha diritto a uno specifico compenso quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche a condanne diverse da quelle soggette alla disciplina originariamente prevista per l’equa riparazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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