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Circolare

Circolare numero 100 del 1-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla nuova disciplina dell’imprenditore agricolo professionale introdotta dal D.Lgs. 99/2004. In particolare, precisa come vanno accertati i requisiti, quale sia il ruolo della Regione e dell’INPS nella fase transitoria, e come trattare le domande di cancellazione degli iscritti come IATP che chiedono la nuova iscrizione come IAP. Viene inoltre ribadito che le richieste di cancellazione e reiscrizione devono essere respinte, poiché la qualifica di IAP rileva direttamente ai fini previsti dalla normativa statale, compresi quelli previdenziali.

Precisazioni alla circolare n. 85 del 24 maggio 2004 sull’imprenditore agricolo professionale (IAP)

Precisazioni alla circolare n. 85 del 24 maggio 2004 sull’imprenditore agricolo professionale

La circolare interviene per fornire chiarimenti operativi sulla disciplina dell’imprenditore agricolo professionale introdotta dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Il documento si concentra soprattutto sull’accertamento dei requisiti, sulla fase transitoria di applicazione da parte delle Regioni e sul trattamento delle domande di cancellazione e nuova iscrizione presentate dagli ex IATP.

Contesto e finalità

L’Istituto richiama la precedente circolare n. 85 del 24 maggio 2004, con la quale aveva delineato il nuovo quadro normativo relativo alla figura dello IAP. Poiché la riforma è ancora in fase di attuazione, la circolare odierna precisa alcuni punti applicativi in attesa del pieno regime.

Requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale

La circolare riporta il contenuto dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 99/2004, secondo cui è imprenditore agricolo professionale chi:

  • possiede conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999;
  • dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo; oppure
  • ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del Regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti percentuali sono ridotti al 25%.

Accertamento dei requisiti e ruolo delle Regioni

La competenza all’accertamento dei requisiti è attribuita alla Regione, mentre all’INPS resta la possibilità di svolgere, per finalità previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del DPR 7 dicembre 2001, n. 476.

In via ordinaria, quindi, i soggetti interessati dovrebbero presentare, insieme alla domanda di iscrizione alla gestione previdenziale, l’attestato regionale. Tuttavia, poiché la fase di attuazione regionale non è ancora completata, le sedi possono procedere all’iscrizione con riserva, dopo avere verificato l’esistenza dei requisiti reddituali e di tempo-lavoro.

Termini del procedimento e coordinamento istituzionale

La circolare ricorda che l’Istituto ha comunque l’obbligo di concludere l’istruttoria entro 90 giorni, in conformità a quanto previsto dal DPR 476/2001 e dalla circolare n. 65/2002.

Viene inoltre precisato che la Direzione Generale attiverà le necessarie sinergie con le singole Regioni per garantire un’applicazione corretta e puntuale della nuova normativa. Su ulteriori aspetti interpretativi viene espressa riserva di successivi chiarimenti.

Domande di cancellazione degli iscritti come IATP

Un ulteriore chiarimento riguarda i soggetti già iscritti come imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) che, per accedere alle agevolazioni previste dal D.Lgs. 99/2004, hanno presentato domanda di cancellazione con contestuale richiesta di nuova iscrizione come IAP.

La circolare dispone che tali domande debbano essere respinte. Il motivo è che, come già affermato nella circolare n. 85/2004, la qualifica di IAP si riferisce a tutti i casi in cui la normativa statale la considera rilevante, compresi quelli di natura previdenziale, e non richiede quindi una cancellazione e una nuova iscrizione per produrre effetti.

Punti principali

Premessa e finalità della circolare

L’Istituto richiama la precedente circolare n. 85 del 24 maggio 2004, con cui era stato definito il nuovo quadro normativo sull’imprenditore agricolo professionale in attuazione del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. La presente circolare interviene per precisare alcuni aspetti operativi, in attesa del pieno regime applicativo della nuova disciplina.

Accertamento dei requisiti per la qualifica di IAP

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 99/2004 stabilisce che è imprenditore agricolo professionale chi, in possesso delle conoscenze e competenze professionali previste dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999, dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo oppure ricava dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per chi opera in zone svantaggiate ai sensi dell’art. 17 del Regolamento CE n. 1257/1999, tali requisiti sono ridotti al 25%.

Competenza regionale e ruolo dell’INPS

Il comma 2 dell’art. 1 attribuisce alla Regione, a tutti gli effetti, la competenza ad accertare i requisiti per la qualifica di IAP, riservando all’INPS la facoltà di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del DPR 7 dicembre 2001, n. 476. In linea generale, i soggetti interessati dovrebbero presentare, insieme alla domanda di iscrizione alla gestione previdenziale, l’attestato regionale. Tuttavia, considerato che la fase di attuazione regionale non è ancora completata, le sedi possono procedere all’iscrizione con riserva, previa verifica dei requisiti reddituali e di tempo-lavoro.

Termini istruttori e coordinamento con le Regioni

L’Istituto ribadisce l’obbligo di concludere l’iter istruttorio entro 90 giorni, come previsto dal DPR 476/2001 e dalla circolare n. 65/2002. La Direzione Generale si impegna ad attivare le necessarie sinergie con le singole Regioni per assicurare una corretta e puntuale applicazione della normativa; su ulteriori profili viene espressa riserva di istruzioni.

Domande di cancellazione degli IATP e nuova iscrizione come IAP

Alcune sedi hanno segnalato domande di cancellazione dalla gestione previdenziale presentate da soggetti già iscritti come imprenditori agricoli a titolo principale (IATP), finalizzate a ottenere una nuova iscrizione come imprenditori agricoli professionali (IAP) per fruire delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 99/2004. La circolare dispone che tali domande devono essere respinte, richiamando quanto già chiarito nella circolare n. 85/2004: la qualifica di IAP, come prevista dal nuovo testo normativo, vale per tutti i casi in cui rileva ai fini della normativa statale, compresi quelli previdenziali.

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