Sentenza del 31/05/2016 n. 11348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2002. Il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997. L'Agenzia aveva effettuato telefonate per invitarlo al contraddittorio, secondo l'ufficio, ma a ridosso della scadenza del termine per ricorrere. La Commissione tributaria di secondo grado aveva ritenuto che tale comportamento violasse i principi di collaborazione e buona fede dello Statuto del contribuente e aveva dichiarato nullo l'avviso. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo, tra l'altro, che il ritardo nell'invito non comportasse la nullità dell'accertamento e contestando l'insufficienza della motivazione sulla presunta tardività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché non attaccavano la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla violazione dei principi di collaborazione e buona fede e non direttamente sull'art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. È stato invece accolto il terzo motivo, relativo all'insufficiente motivazione: la Commissione regionale non aveva spiegato adeguatamente perché un invito telefonico del 7 aprile, rispetto alla scadenza del termine di impugnazione del 21 aprile, dovesse considerarsi tardivo, né aveva adeguatamente giustificato il riferimento alle festività pasquali e al possibile periodo di riposo del professionista. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
Istanza di accertamento con adesione e instaurazione del contraddittorio
La Corte non ha deciso nel merito se il ritardo nell'invito al contraddittorio comporti automaticamente la nullità dell'avviso, poiché i motivi dell'Agenzia erano estranei alla motivazione effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
Statuto del contribuente, principi di collaborazione e buona fede
La Commissione regionale aveva ritenuto che l'invito al contraddittorio, effettuato a ridosso del termine per ricorrere, violasse tali principi. La Cassazione ha ammesso in astratto che tale parametro potesse essere rilevante, ma ha censurato l'insufficienza e l'assertività della motivazione concreta.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi di ricorso per violazione di legge devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi rivolti contro una questione diversa da quella effettivamente decisa sono inammissibili.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È configurabile il vizio di motivazione quando il ragionamento della sentenza presenta lacune argomentative tali da impedire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
Art. 383, comma 1, n. 3, c.p.c.
In caso di cassazione con rinvio, la causa viene restituita al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale censurare la specifica motivazione posta a fondamento della decisione; contestare una diversa questione giuridica comporta l'inammissibilità del motivo.
- La violazione dei principi di collaborazione e buona fede può assumere rilievo nel giudizio tributario, ma deve essere dimostrata attraverso circostanze concrete e una motivazione coerente, non mediante affermazioni generiche.
- La semplice vicinanza temporale tra l'invito al contraddittorio e la scadenza del termine per ricorrere non dimostra automaticamente la tardività o l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione: occorre valutare tempi effettivi, modalità dell'invito e possibilità concreta di partecipazione.
- Il giudice deve indicare con precisione i fatti e i parametri utilizzati per qualificare un invito come tardivo, senza fondarsi su circostanze non allegate dalle parti o su presunzioni meramente generiche.
- La cassazione della sentenza per motivazione insufficiente non determina necessariamente la vittoria definitiva di una parte: normalmente comporta il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione.
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