Cassazione Penale, Sentenza n. 44717/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, contestando principalmente la qualificazione giuridica dei fatti (sostiene che tra la ricezione dell'autovettura rubata e la vendita vi sia stato un iato tale da consentire la contestazione di ricettazione e autoriciclaggio e non di riciclaggio unico), la valutazione della gravità indiziaria per più capi (in particolare la qualificazione come ricettazione anziché furto in relazione al possesso di attrezzi da scasso e al ritrovamento delle auto), e la sussistenza delle esigenze cautelari (mancanza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, dato che il ricorrente era già detenuto per altra causa; rilievo di presunte inesattezze nei precedenti a suo carico).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione dei capi 11) e 12) in termini di riciclaggio (e non duplice rilevanza di ricettazione + autoriciclaggio) per l'unicità della condotta: Okhita non partecipò al furto e la semplice ricezione e successiva vendita senza ulteriore manipolazione non può avere duplice rilevanza penale. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi che chiedevano la riconsiderazione della gravità indiziaria su vari capi, poiché tali questioni comportano una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito è logicamente fondata. Quanto alle esigenze cautelari, il rigetto è stato confermato: sussiste il pericolo attuale di reiterazione desumibile dalla serialità e professionalità della condotta, dalla rete di collegamenti criminali e dai precedenti; lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la sussistenza del pericolo. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Corte conferma che la ricettazione si configura quando si è in possesso di provento di reato senza spiegazione attendibile; il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri per valutare la gravità indiziaria in relazione al possesso di refurtiva
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
La condotta consistente nella ricezione e nella successiva immediata vendita di un bene di provenienza delittuosa, in assenza di un intervento manipolativo successivo, va qualificata come riciclaggio quando il soggetto non è autore del reato presupposto
art. 648-ter c.p. (autoriciclaggio) - richiamo giurisprudenziale
L'autoriciclaggio è configurabile per l'intraneus che, dopo aver commesso il reato presupposto, compie atti di dissimulazione; se il soggetto non è autore del reato presupposto, la sua condotta va in genere qualificata come riciclaggio e non come autoriciclaggio
art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) (misure cautelari - pericolo di reiterazione)
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell'imputato e sul contesto; non occorre dimostrare la prossima occasione concreta ma una possibilità attuale di reiterazione desumibile dagli elementi del caso
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche criteri cautelari)
Richiamata nella motivazione per sottolineare l'esigenza dell'attualità del pericolo di reiterazione, ma la Corte osserva che lo stato detentivo per altra causa non elimina automaticamente la possibilità di pericolo di reiterazione
Massime di principio
- Se la condotta dell'indagato consiste nella mera ricezione e immediata alienazione di un bene di provenienza illecita, senza un successivo intervento manipolativo, la fattispecie va spesso qualificata come riciclaggio e non come duplice reato (ricettazione + autoriciclaggio), soprattutto se l'indagato non è autore del reato presupposto
- L'autoriciclaggio è configurabile in capo all'autore del reato presupposto (intraneus) che compie atti successivi di dissimulazione; chi non ha partecipato al reato presupposto può rispondere di riciclaggio
- In Cassazione le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti e della gravità indiziaria sono in genere inammissibili quando il giudice di merito ha fornito motivazioni coerenti e prive di vizi logico-giuridici
- La valutazione del pericolo di reiterazione ai fini cautelari è prognostica e si basa su elementi come serialità, professionalità del comportamento criminoso, rete di contatti e precedenti; lo stato di detenzione per altra causa non è, di per sé, sufficiente a escludere il pericolo
- Chi impugna la qualificazione giuridica dei fatti deve anche dimostrare la concreta utilità della diversa qualificazione: contestazioni puramente formali o meramente teoriche possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse
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