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Sentenza

Sentenza del 10/11/2021 n. 5047 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnazione della cartella di pagamento - Assenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Mancata integrazione del contraddittorio- Eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - Non sussiste litisconsorzio necessario - Facoltà di chiamare in giudizio l'Ente impositore rimessa all'Agente della Riscossione- Cartella notificata oltre un decennio - Intervenuta prescrizione - Sussiste.(prima massima). Processo tributario - Impugnazione di cartella di pagamento - Mancata notifica dell'atto presupposto - Difetto di contraddittorio per assenza in giudizio dell'Ente creditore - Non sussiste - Chiamata in causa dell'Ente creditore - Facoltà dell'Agente della riscossione.(seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento notificata il 22/06/2018 per mancato pagamento dell'imposta di registro; in primo grado la CTP di Roma aveva accolto il ricorso della contribuente per intervenuta prescrizione individuando il decorso dal 2005 (termine decennale), e aveva quindi annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato la sentenza sostenendo che il contraddittorio non fosse stato integrato con l'Ente impositore (Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2) che aveva emesso l'atto presupposto, chiedendo in via subordinata la chiamata iussu iudicis dell'Ente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello proposto dall'AdER e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rilevato l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria (cartella notificata il 22/06/2018, decorrenza dal 2005, senza atti interruttivi). La CTR ha ritenuto infondata l'eccezione sul difetto di contraddittorio: la chiamata dell'Ente impositore è facoltativa per l'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/1999 e ha natura di litis denuntiatio, non richiedendo autorizzazione del Giudice; pertanto non si impone una chiamata iussu iudicis. Spese del grado poste a carico dell'appellante (AdER), liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 112/1999

    La chiamata in causa dell'Ente creditore (Agenzia delle Entrate) da parte dell'Agente della riscossione è rimessa alla facoltà di quest'ultimo e assume natura di litis denuntiatio, non richiedendo alcuna autorizzazione del Giudice.

  • D.L. 137/2020

    Norma richiamata per lo svolgimento dell'udienza con il rito camerale (procedimento da remoto o su atti) nel periodo emergenziale; rilevante solo sul piano procedurale relativo alla celebrazione dell'udienza.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni di cartelle di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto il contribuente può agire indifferentemente contro l'Agente della riscossione o contro l'Ente impositore: non sussiste litisconsorzio necessario.
  • La chiamata in causa dell'Ente impositore da parte dell'Agente della riscossione è facoltativa e costituisce litis denuntiatio; la sua mancata effettuazione non invalida automaticamente il procedimento né impone al giudice di disporre la chiamata iussu iudicis.
  • Se dalla ricostruzione degli atti emerge il decorso del termine prescrizionale (di regola decennale per la pretesa tributaria quando applicabile) senza atti interruttivi, la cartella notificata successivamente va annullata per prescrizione.
  • Le eccezioni preliminari basate solo sull'assenza del contraddittorio con l'Ente impositore, quando la contestazione riguarda la mancata notifica dell'atto presupposto, possono essere respinte alla luce del principio della facoltà di chiamata dell'Agente della riscossione.
  • In giudizio tributario, la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 10528/2017; 16685/2019) conferma la possibilità di procedere contro l'AdER senza necessità di aggregare l'Ente impositore, orientamento che il giudice di merito può seguire per rigettare richieste di chiamata iussu iudicis.

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