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Sentenza

Sentenza n. 441/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore di Reggio Emilia del 23 gennaio 2024, recante per cinque anni il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni calcistiche e l’obbligo di comparizione in occasione degli incontri del Modena

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione agli eventi del 22 ottobre 2023, in occasione della partita Reggiana-Venezia. Con il primo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria quanto alla sua identificazione fra i partecipanti al gruppo di tifosi: ha contestato la prova del proprio allontanamento dalla stazione e della presenza nel sottopasso e nel corteo, richiamando anche la convalida dell’obbligo di firma da parte del GIP, le fotografie e testimonianze, e sostenendo di non essersi travisato né di aver brandito un’arma, ma di avere tenuto un’asta di bandiera senza atteggiamento minaccioso e di avere preso un pullman diverso. Con il secondo motivo ha dedotto l’assenza di pericolosità e l’erronea riconduzione della condotta all’art. 6, comma 1, l. 401/1989, sostenendo di non avere compiuto atti violenti, lanciato oggetti o avuto contatti con alcuno e che non si erano verificati incidenti. In memoria finale ha inoltre richiamato la successiva revoca, da parte del GIP, della prescrizione accessoria dell’obbligo di firma, quale elemento che avrebbe ridimensionato la pericolosità.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e il ricorso, condannando il ricorrente a pagare alla Questura di Reggio Emilia le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori. Quanto all’identificazione, ha ritenuto autonomi il procedimento amministrativo e quello penale, compresi i provvedimenti del GIP, e ha affermato che il Questore può fondare il DASPO su indizi e presunzioni valutati secondo il criterio del “più probabile che non”. I fotogrammi e l’informativa D.I.G.O.S. mostravano il ricorrente già armato dell’asta alla discesa dal treno, lungo il percorso seguito dal gruppo, sul bus utilizzato dai tifosi e ai tornelli dello stadio; tali elementi sono stati ritenuti indizi gravi, precisi e concordanti della sua partecipazione. Quanto alla pericolosità, il Collegio ha valorizzato la dinamica collettiva non contestata: elusione dei controlli e delle indicazioni sul percorso, aste idonee all’offesa, direzione verso lo scontro con la tifoseria avversaria e svolgimento dei fatti in una via pubblica affollata, con presenza di soggetti sensibili. Il DASPO, quale misura preventiva, non richiede che ciascun appartenente al gruppo abbia personalmente commesso uno specifico atto violento, essendo sufficiente una condotta di gruppo finalizzata a episodi di violenza, minaccia o intimidazione e concretamente pericolosa per l’ordine pubblico. La qualificazione dell’asta e della condotta è stata ritenuta legittima alla luce del contesto e della prognosi di pericolosità; è stata inoltre ritenuta corretta la graduazione della misura considerando la recidiva e il precedente DASPO, anche se risalente e indipendentemente dall’esito dei giudizi penali. La precedente ordinanza cautelare aveva già negato la sospensione, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento e prevalente l’interesse alla sicurezza pubblica; la sentenza ha definito il giudizio nel merito.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 401/1989

    Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il DASPO può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulti aver tenuto una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico.

    Il DASPO può essere disposto sulla base di elementi di fatto indicativi di una condotta individuale o collettiva finalizzata a episodi di violenza, minaccia o intimidazione che mettano in pericolo la sicurezza pubblica o turbino l’ordine pubblico; non è necessario che ciascun partecipante al gruppo abbia commesso uno specifico atto violento.

Massime di principio

  • Il DASPO previsto dall’art. 6, comma 1, l. 401/1989 è una misura amministrativa preventiva e può essere adottato in presenza di un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, senza che sia necessario accertare una lesione già verificatasi o la commissione di un reato.
  • L’identificazione del destinatario e la valutazione della sua partecipazione agli eventi possono fondarsi su indizi e presunzioni, apprezzati secondo il criterio del “più probabile che non”, purché il quadro probatorio sia coerente e supportato da elementi oggettivi.
  • Nelle ipotesi di violenza collettiva, il DASPO non richiede la prova che ogni singolo appartenente al gruppo abbia compiuto un autonomo atto di violenza: può essere sufficiente la partecipazione a una condotta collettiva diretta allo scontro e concretamente minacciosa per l’ordine pubblico.
  • La pericolosità di oggetti astrattamente non offensivi e della condotta del destinatario va valutata nel contesto concreto, considerando modalità d’uso, dinamica del gruppo, luogo, presenza di persone e rischio di alimentare situazioni di allarme o pericolo.
  • La proporzionalità del DASPO va valutata in rapporto alla complessiva condotta e alla concreta pericolosità del soggetto; nella graduazione della misura possono rilevare precedenti condotte pericolose e la recidiva, anche risalenti e indipendentemente dall’esito dei procedimenti penali.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

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