Cassazione Penale, Sentenza n. 26453/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 22/12/2020 della Corte d'Appello di Bari che li aveva confermati colpevoli del delitto di furto aggravato (art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 c.p.). Hanno proposto due motivi: 1) mancata qualificazione del fatto come tentativo di furto; 2) carenza di motivazione grafica rispetto al motivo di appello che contestava la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5 c.p. (azione commessa da tre o più persone).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha ritenuti manifestamente infondati. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che il furto fosse già consumato poiché gli imputati avevano acquisito disponibilità autonoma su 85 aste di ferro che erano state caricate sull'autovettura, applicando il principio per cui un'azione progressiva che si concretizza nell'impossessamento di una parte rilevante assorbe la restante attività "in itinere". Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di una risposta puntuale, la motivazione complessiva dei giudici di merito dimostrava la sussistenza dell'aggravante (i tre erano sul luogo, due smontavano i telai e il terzo caricava il materiale) e che l'affermazione difensiva secondo cui sarebbe richiesto un "preventivo accordo" è infondata in diritto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen.
art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen.
La norma è stata applicata per qualificare il reato come furto aggravato; in particolare la circostanza aggravante n.5 (azione commessa da tre o più persone) è stata ritenuta sussistente senza richiedere un previo accordo tra i partecipanti, e la consumazione del furto è stata valutata sulla base dell'acquisizione di disponibilità autonoma sul bene (le 85 aste) da parte degli imputati.
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Predisposizione procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; riguarda modalità processuali di trattazione della causa innanzi alla Corte di Cassazione.
Giurisprudenza di Sezioni Unite/Sez. 5 (El Bouhtari; Craparotta)
Sez. 5, n. 1985 del 07/02/1997 (El Bouhtari); Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013 (Craparotta)
Riferimenti giurisprudenziali che consolidano il principio secondo cui, in presenza di un'azione progressiva su più cose del medesimo luogo, l'impossessamento di una parte rilevante integra la consumazione del furto e assorbe la fase "in itinere" (non configurando quindi un tentativo separato).
Massime di principio
- La consumazione del furto si verifica quando il reo acquisisce una disponibilità autonoma sul bene sottratto; in azioni progressive su più oggetti, la parte già materialmente e autonomamente appropriata può determinare la consumazione dell'unico reato.
- Per la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5 c.p. (azione commessa da tre o più persone) non è richiesto un "preventivo accordo" tra gli autori: è sufficiente che l'azione sia posta in essere da tre o più soggetti.
- La carenza di una risposta testuale e frammentaria ad un singolo motivo d'appello non rende automaticamente viziata la motivazione della sentenza se dal complesso della motivazione emerge con chiarezza la ragione della decisione.
- La distinzione tra tentativo e furto consumato si fonda su elementi oggettivi di controllo e disponibilità del bene (es. materiale già caricato su un veicolo): il mero svolgimento di attività preparatorie non necessariamente configura il tentativo se è già avvenuto l'impossessamento materiale.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- In fase di impugnazione è utile contestare non solo la qualificazione giuridica (tentativo vs consumato) ma anche valorizzare elementi fattuali concreti che dimostrino l'assenza di controllo materiale sui beni; viceversa, prove di carico o trasporto sul mezzo aggravano la posizione dell'imputato.
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