Sentenza del 20/05/2015 n. 10349 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Deroghe al regime generale - Operatività in via automatica - Esclusione - Indicazione dei relativi presupposti nella dichiarazione di occupazione del suolo pubblico - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva accertato la Tosap per l'anno 2002 applicando il criterio ordinario dell'effettiva occupazione del suolo pubblico, relativa a reti sotterranee, tubi, cavi in fibra ottica e pozzetti. La società sosteneva invece di poter beneficiare del regime agevolato previsto per le aziende erogatrici di pubblici servizi, con determinazione della tassa in base al numero delle utenze, deducendo di essere titolare di licenze per la prestazione del servizio di telefonia vocale. La Corte ha rilevato, tuttavia, che la società non aveva dimostrato né l'effettivo svolgimento del servizio pubblico né, soprattutto, di aver presentato la necessaria dichiarazione di occupazione del suolo pubblico indicando i presupposti dell'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. La società non aveva fornito nel ricorso la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione Tosap, presupposto necessario per poter invocare il regime agevolato. Le deroghe ai criteri ordinari di tassazione non operano automaticamente per il solo fatto che ricorrano determinate condizioni sostanziali, ma devono essere dedotte nella dichiarazione prevista dalla disciplina del tributo. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 4
criterio generale di determinazione della Tosap in base all'effettiva occupazione del suolo pubblico
In assenza dei presupposti per un regime derogatorio o agevolato, la tassa è determinata secondo il criterio ordinario dell'effettiva occupazione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. f)
regime agevolato per le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, commisurato al numero delle utenze
Il regime agevolato non è applicabile automaticamente: il contribuente deve indicare nella dichiarazione di occupazione i fatti e i presupposti che giustificano la deroga al criterio ordinario.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, ultimo comma
rinvio alla disciplina del Cosap con estensione del regime alla Tosap
La disciplina agevolativa prevista per il Cosap è stata ritenuta applicabile anche alla Tosap in virtù del rinvio normativo.
Cass. n. 15867/2004 e Cass. n. 17381/2010
le deroghe ai criteri generali di tassazione non operano in via automatica e devono essere dedotte nella denuncia prevista dal tributo
Il principio vale in generale per i tributi locali: l'esistenza concreta di una situazione agevolabile non basta, se il contribuente non ha assolto gli obblighi dichiarativi richiesti.
Massime di principio
- Le agevolazioni e le deroghe nei tributi locali devono essere richieste e documentate secondo le modalità previste dalla disciplina del singolo tributo; non si applicano automaticamente.
- La dichiarazione di occupazione deve contenere gli elementi necessari a individuare il regime fiscale invocato, inclusi natura dell'attività, qualificazione come pubblico servizio e altri presupposti agevolativi.
- In assenza della dichiarazione richiesta, anche la prova sostanziale dell'esistenza dei requisiti dell'agevolazione può risultare inutilizzabile o priva di concreta rilevanza.
- Per contestare efficacemente un accertamento in cassazione è necessario dimostrare in modo autosufficiente tutti i presupposti della pretesa, compreso l'adempimento degli obblighi dichiarativi.
- La titolarità di licenze o autorizzazioni nel settore delle telecomunicazioni non dimostra automaticamente l'effettivo esercizio di un pubblico servizio rilevante ai fini dell'agevolazione Tosap.
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