Cassazione Civile, Ordinanza n. 26257/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due procedimenti riuniti concernenti il rimborso di crediti IVA ceduti da una procedura fallimentare a una banca. Nel primo procedimento la banca impugnava il diniego/sospensione di un rimborso IVA per l'anno 2014, pari inizialmente a euro 83.300,00, rispetto al quale l'Ufficio aveva riconosciuto solo una parte e sospeso il resto per l'esistenza di carichi pendenti riferiti alla società fallita; nel secondo procedimento la banca contestava la sospensione di un rimborso IVA di euro 5.096,00 relativo all'anno 2017, ottenuto per riporto di un credito già emerso nella precedente vicenda. In cassazione la banca deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sull'onere della prova e sulle modalità di opposizione in compensazione dei crediti erariali, sostenendo che l'Ufficio non potesse provare i propri controcrediti con meri atti interni, tabelle o riassunti contabili, ma dovesse esibire la prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione; con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme che consentono la sospensione del rimborso IVA, assumendo l'assenza dei presupposti per opporre in compensazione quei crediti; con il terzo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, cioè il riconoscimento da parte dell'Agenzia della genesi fallimentare del credito richiesto a rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo e ha rigettato il terzo. Ha affermato che, quando l'Amministrazione finanziaria oppone in compensazione, per negare o sospendere un rimborso IVA chiesto dal cessionario di un credito maturato in procedura concorsuale, deve provare in giudizio l'esistenza dei crediti erariali opposti; non è sufficiente la mera produzione di estratti di ruolo, elenchi analitici o riassunti contabili. Ha inoltre richiamato il principio di omogeneità tra crediti opposti e crediti fatti valere, ricavato dall'art. 56 l.fall., nel senso che sono compensabili solo crediti maturati nella stessa fase procedurale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava solo a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, mentre la questione della natura concorsuale del credito era già stata esaminata dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta per censurare l'applicazione delle norme sull'onere della prova e sulla compensazione in tema di rimborso IVA e crediti erariali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile perché il fatto storico era stato comunque esaminato dal giudice di merito e la censura mirava a una diversa valutazione delle prove.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati come parametri sulla valutazione delle prove e sul libero apprezzamento del giudice, ma la censura è stata accolta solo nei limiti della mancata prova dei controcrediti da parte dell'Amministrazione.
artt. 24, 25, 26 e 45 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati dalla ricorrente per contestare i presupposti e le modalità di opporabilità dei crediti erariali e della sospensione del rimborso.
art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma evocata in tema di rimborso IVA e relativa sospensione.
art. 23 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni sulla riscossione e sull'opposizione di crediti dell'erario.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che l'onere di provare i crediti erariali opposti in compensazione grava sull'Amministrazione finanziaria.
art. 56 l.fall.
È stato valorizzato quale base del principio di compensazione in ambito concorsuale e della regola di omogeneità tra crediti opponibili.
art. 155 CCII
Citato come disciplina oggi corrispondente all'art. 56 l.fall., richiamata solo in chiave sistematica.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria, per negare o sospendere un rimborso richiesto dal cessionario, oppone crediti erariali in compensazione, deve dimostrare in giudizio i fatti costitutivi di quei crediti; non bastano meri estratti di ruolo o documenti interni privi di autonoma efficacia probatoria.
- In materia concorsuale, la compensazione opponibile dall'Erario è ammessa solo tra crediti omogenei quanto alla loro collocazione temporale rispetto all'apertura della procedura: crediti anteriori con crediti anteriori, crediti maturati in procedura con crediti maturati in procedura.
- Il giudizio di legittimità non consente di trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove già considerate dal giudice di merito.
- La parte che contesta un controcredito opposto dall'Amministrazione non è tenuta a provare l'inesistenza assoluta del credito se l'Amministrazione non ha prima fornito una prova adeguata della sua esistenza nel giudizio sulla legittimità del diniego o della sospensione.
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